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Erogazione trattamento integrativo del reddito o ulteriore detrazione

Documenti Firma2Con nostra Newsletter 47 del 30 luglio scorso, abbiamo dato illustrazione delle nuove misure fiscali in vigore dal 1° luglio 2020, cioè del Trattamento integrativo al reddito (TIR) e dell'ulteriore detrazione introdotte con decreto legge 3/2020.

Nella medesima comunicazione si evidenziava la necessitĂ  di attendere indicazioni dall'Agenzia delle Entrate per predisporre la dichiarazione che i dipendenti/collaboratori possono utilizzare per richiedere al sostituto d'imposta misure diverse rispetto all'attribuzione automatica dei benefici in base ai dati di conoscenza del datore di lavoro.

Ad oggi, tuttavia, l'Amministrazione Finanziaria non ha fornito le indicazioni attese e per poter gestire al meglio e senza equivoci i conguagli fiscali di fine anno 2020, si ritiene necessario procedere con le azioni che seguono. Innanzi tutto, si ritiene utile riepilogare i principi che regolano le due nuove misure fiscali – alternative tra di loro – vigenti dal 1^ luglio.

Il TIR – Trattamento Integrativo al Reddito (sostituisce dal 1.7.2020 l'ex Bonus Renzi 80 euro), che non concorre alla formazione del reddito, viene riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente/assimilato con un reddito non superiore a € 28.000,00 nell'anno di imposta:

  •  per un importo pari a € 600,00 per l'anno 2020 (sei mesi) e a € 1.200,00 a decorrere dall'anno 2021 (se non interverranno modifiche nel nuovo anno), a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente/assimilato sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per reddito di lavoro dipendente.

L'ulteriore detrazione (misura temporanea che scade il 31/12/2020, salvo diverse novitĂ  normative per il nuovo anno) viene riconosciuta ai titolari dei redditi di lavoro dipendente/assimilato nella seguente misura:

  •  â‚¬ 480,00, aumentata del prodotto tra € 120 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 35.000, diminuito del reddito complessivo, ed € 7.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 28.000,00 ma non a € 35.000,00;
  •  â‚¬ 480,00, se il reddito complessivo è superiore a € 35.000 ma non a € 40.000; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 40.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 5.000.

I sostituti d'imposta riconoscono in via automatica il TIR o l'ulteriore detrazione ripartendo la misura fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, e successivamente ne verificano in sede di conguaglio la spettanza. Qualora in tale sede l'agevolazione riconosciuta si riveli non spettante, i medesimi sostituti provvedono al recupero del relativo importo e, nel caso in cui l'importo superi € 60, il suo recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. Il sostituto d'imposta mensilmente deve presumere il reddito annuale del dipendente sulla base delle informazioni in suo possesso, avuto riguardo alle condizioni contrattuali e sulla base di eventuali ulteriori dati reddituali forniti dal lavoratore (ad esempio ulteriori redditi di lavoro dipendente/assimilato, redditi di fabbricati con esclusione del reddito da abitazione principale e relative pertinenze, ecc...). A fronte di tale logica emerge chiaramente la convenienza, per il lavoratore, a fornire indicazioni puntuali in merito ad eventuali altri redditi percepiti nell'anno d'imposta, così da consentire al datore di lavoro l'effettuazione di una stima del reddito complessivo il più possibile precisa ed evitare attribuzioni delle misure fiscali sopra descritte che, qualora risultassero improprie, dovrebbero essere in seguito recuperate. Come già comunicato con Newsletter 47/2020, in attesa di indicazioni dell'Agenzia Entrate, dal mese di luglio 2020 abbiamo gestito le novità in busta paga in base a quanto sopra ed abbiamo trasferito al TIR o all'ulteriore detrazione le precedenti scelte operate dai dipendenti/collaboratori in sede di applicazione del Bonus 80 euro.

************

Detto ciò, abbiamo ritenuto opportuno predisporre una sintetica informativa – inviata unitamente alla presente – che ogni azienda Cliente dovrà consegnare a tutti i propri dipendenti/collaboratori. Oltra a tale informativa, si invia anche un fac-simile di dichiarazione che ogni azienda conserverà e consegnerà solo ai lavoratori che chiedessero di modificare le logiche automatiche ed utilizzate in busta paga per l'attribuzione delle misure in esame; pertanto, la dichiarazione in fac-simile dovrà essere consegnata nel caso in cui il singolo lavoratore – analizzata la propria situazione reddituale ed in piena consapevolezza – decida per

  • la rinuncia o l'attribuzione ridotta del TIR o dell'ulteriore detrazione in quanto possessore di ulteriori redditi, derogando al riconoscimento automatico ad opera del datore di lavoro;
  • la revoca della eventuale precedente richiesta di non applicazione dell'ex Bonus Renzi 80 euro ed il conseguente riconoscimento dalle nuove misure fiscali.

I dipendenti/collaboratori che vorranno mantenere le scelte operate precedentemente o vorranno l'attribuzione automatica in base ai dati posseduti dall'attuale sostituto d'imposta non dovranno presentare alcuna dichiarazione e pertanto non dovranno fare nulla. Viceversa, se i lavoratori optassero per la modifica delle logiche automatiche in base a quanto sopra evidenziato, potranno chiedere alla Direzione Aziendale di consegnare loro il fac-simile di dichiarazione allegata che restituiranno compilato e firmato e che dovrĂ  pervenire ai nostri Uffici entro il 18 dicembre 2020 in vista delle operazioni di conguaglio fiscale.

A cura di Labour Consulting 

In collaborazione con Staff Spa


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