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Presentato il nuovo bando ‘Morosità incolpevole e sfratti per finita locazione’

Art. 1 – Requisiti

  • Requisiti inquilini morosi incolpevoli. Possono presentare segnalazione sulla condizione di morosità incolpevole e domanda di contributo coloro che al momento della pubblicazione del presente avviso sono in possesso dei seguenti requisiti:
  • Essere residenti nel Comune di Mantova;
  • Essere intestatario di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo nel libero mercato (ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9), situato nel Comune di Mantova;
  • Essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto, per morosità con atto di citazione per la convalida;
  • Essere destinatario di un atto di esecuzione di sfratto per morosità;
  • Essere in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell'U.E. ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, di un regolare titolo di soggiorno;
  • Essere in possesso di un reddito I.S.E (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 35.000 o un valore I.S.E.E ( indicatore della SituazioneEconomica equivalente) non superiore a € 26.000;
  • Non essere, il dichiarante e gli altri componenti del nucleo familiare, titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Mantova di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
  • Non essere titolari di contratto di locazione per alloggi di proprietà del Comune o dell'Aler a canone sociale, moderato, concordato.
  • Requisiti inquilini sottoposti a procedura di rilascio per finita locazione
  • Percepire un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro;
  • Inquilini che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare:
  • Persone ultrasessantacinquenni
  • Malati terminali
  • Portatori di handicap con invalidità superiore al 66% e che non siano "in possesso" di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
  • Alle stesse condizioni di reddito e di non possidenza, la msospensione si applica per nuclei familiari con figli fisicamente a carico.

Art. 2 – Condizioni – misura sulle morosità incolpevoli (art. 1, lettera a)

Il richiedente deve dimostrare la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta a una o più delle seguenti cause:

  • Perdita di lavoro per licenziamento;
  • Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
  • Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  • Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  • Cessazioni di attività libero-imprenditoriali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente
  • Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

La consistente riduzione di reddito, riconducibile alle cause di cui sopra, si verifica quando il rapporto canone/reddito raggiunge un'incidenza superiore al 30%. La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale deve essere successiva alla stipula del contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che produce la morosità.

Art. 3 - Priorità nell'erogazione del contributo - misura sulle morosità incolpevoli (destinatari di cui all'art. 1, lettera a)

  • contributi saranno assegnati con ordine di priorità rispetto alle seguenti situazioni:
  • inquilini nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato o con riduzione del canone del 20% se in regime di libero mercato, o comunque alla riduzione del canone del 10% se già in regime di canone concordato;
  • inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
  • inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

In mancanza di domande classificabili in ordine di priorità definito in base ai criteri succitati, sarà considerato l'ordine di protocollazione delle stesse nel sistema informatico.

La Commissione di cui al successivo articolo 6 terrà conto inoltre di altre eventuali condizioni di fragilità riguardanti i componenti del nucleo familiare del richiedente, attribuendo un punteggio da 1 a 3 punti per ognuna delle seguenti condizioni del nucleo familiare:

  • presenza di componenti ultrasettantenni
  • presenza di soggetti minorenni
  • presenza di soggetti con invalidità accertata pari o superiore al 74%
  • presenza di soggetti in carico ai servizi sociali o alla coimpetente azienda sanitaria locale per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Art. 4 - Entità del contributo erogabile ai beneficiari e destinatari dell'erogazione - misura sulle morosità incolpevoli (destinatari di cui all'art. 1, lettera a)

Il Comune determina ed eroga agli aventi diritto un contributo in relazione all'entità
della morosità incolpevole accertata e tenuto conto delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione.
L'importo massimo del contributo concedibile non potrà superare gli euro 8.000,00, secondo la valutazione che verrà effettuata dalla Commissione di valutazione delle domande in base ai criteri indicati.
I contributi verranno versati direttamente al locatore, a seguito della dichiarazione scritta di quest'ultimo di rispettare gli impegni con riferimento al precedente Art. 3, in base alla casistica determinatasi tra le parti:

  • Sottoscrivere con l'inquilino, previo ristoro, totale o parziale della morosità incolpevole pregressa, un nuovo contratto a canone concordato, acconsentire alla riduzione del canone del 20% se in regime di libero mercato, o alla riduzione del canone del 10% se già in regime di canone concordato;
  • oppure, consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, sospendendo lo sfratto dalla concessione del contributo per un numero di mesi pari almeno a quelli coperti dallo stesso. In caso di procedura di sfratto non ancora convalidato, il proprietario avrà facoltà di ottenere il titolo per il rilascio, ma si impegna a differire l'esecuzione per il periodo pari a quello coperto dal finanziamento.


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