Agevolazione INDENNITA’ UNA TANTUM 200 EURO AI DIPENDENTI CON LE PAGHE DI LUGLIO – Decreto Legge 50/2022
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- Pubblicato 22 Giugno 2022
Di particolare interesse per i datori di lavoro si registra (artt. 31 e seguenti del decreto) l'introduzione di una indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori differenziata nelle modalità di erogazione a seconda della tipologia del prestatore di lavoro.
Lavoratori dipendenti (esclusi i lavoratori domestici) – art. 31
Ai lavoratori dipendenti – esclusi i lavoratori domestici – spetta l'indennità con le seguenti logiche:
- non è rivolto a tutti i dipendenti, ma solo a quelli che nel primo quadrimestre 2022 hanno beneficiato per almeno una mensilità dell'esonero contributivo 0,80% introdotto dalla legge di bilancio 2022 per i dipendenti con imponibile previdenziale mensile non eccedente euro 2.692;
- l'indennità dei 200 euro, stante il requisito suddetto, è erogata per il tramite dei datori di lavoro con la busta paga del mese di luglio 2022 a condizione che il lavoratore dichiari specificamente di non essere titolare di prestazioni pensionistiche e di non essere componente di un nucleo familiare beneficiario di reddito di cittadinanza (come vedremo di seguito, in questi casi l'indennità è corrisposta agli aventi diritto con modalità differenti);
- l'indennità compete al dipendente avente diritto una sola volta, anche in presenza di più rapporti contemporanei (es. due contratti p. time presso diversi datori);
- l'indennità non è cedibile, sequestrabile, pignorabile e non costituisce imponibile ai fini previdenziali e fiscali, né è utile ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali;
- il datore di lavoro che eroga l'indennità con la busta paga del mese di luglio, è titolare di un credito che porterà in compensazione in denuncia contributiva Uniemens sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Inps – indicazioni di cui si resta in attesa.
Pensionati e altri soggetti – art. 32
L'articolo 32 del decreto prevede l'erogazione dell'indennità di 200 euro anche ad altri soggetti e con modalità diversificate; in estrema sintesi:
- spetta ai titolari di pensione o assegno sociale che abbiano avuto nel 2021 un reddito non superiore a euro 35.000 – l'Inps corrisponde l'indennità d'ufficio con la mensilità del mese di luglio 2022;
- spetta ai lavoratori domestici – l'Inps corrisponde l'indennità – a fronte di specifica domanda effettuata dal lavoratore – nel mese di luglio 2022;
- spetta ai soggetti che percepiscono Naspi e DisColl nel mese di giugno 2022 – l'indennità è riconosciuta dall'Inps;
- spetta ai soggetti che percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola nel corso dell'anno 2022 – l'indennità è riconosciuta dall'Inps;
- spetta ai cococo con erogazione da parte dell'Inps, a fronte di specifica domanda del collaboratore all'Istituto, in presenza dei seguenti requisiti: • che il contratto sia attivo al 18 maggio 2022 con contribuzione alla gestione separata • che il collaboratore non sia titolare di pensione • che il collaboratore non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie • che il collaboratore non abbia avuto nel 2021 redditi superiori a euro 35.000;
- spetta ai beneficiari delle indennità previste dai decreti per l'emergenza Covid-19 in quanto stagionali del turismo, stabilimenti termali, spettacolo e sport – l'indennità è corrisposta automaticamente dall'Inps;
- spetta agli stagionali, lavoratori a temo determinato e intermittenti che nel 2021 abbiano svolto la propria prestazione per almeno 50 giornate – l'indennità è erogata dall'Inps – a fronte di specifica domanda dell'interessato che abbia avuto nel 2021 un reddito non superiore a 35.000 euro;
- spetta ai lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per un totale di almeno 50 contributi giornalieri e che abbiano avuto nel 2021 un reddito non superiore a 35.000 euro – l'indennità è erogata dall'Inps a fronte di specifica domanda dell'interessato;
- spetta ai lavoratori occasionali di cui all'art. 2222 c.c., privi di partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano stati titolari nel 2021 di contratti occasionali con accredito di almeno un contributo mensile alla gestione separata nel 2021 – l'indennità è erogata dall'Inps a fronte di specifica domanda dell'interessato;
- spetta agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito 2021 superiore ad euro 5.000, con partita Iva attiva e iscritti alla gestione separata al 18 maggio 2022 – l'indennità è erogata dall'Inps a fronte di specifica domanda dell'interessato;
- spetta ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza – l'indennità è corrisposta automaticamente dall'Inps con la rata di luglio 2022; Tutte le indennità di cui al presente sottotitolo sono incompatibili con la medesima erogazione ricevuta in quanto dipendente (sottotitolo precedente). In sostanza è confermata la circostanza che in ogni caso l'indennità spetta una sola volta al medesimo percipiente.
Lavoratori autonomi – art 33
E' istituito un fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti, con una dotazione complessiva di 500 milioni di euro per l'anno 2022 (limite di spesa, pertanto accessibile fino a capienza di risorse).
Le condizioni per l'accesso all'indennità sono:
- che il soggetto deve essere iscritto alle gestioni Inps o ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- che non abbia già percepito l'indennità nei canali di cui ai due sottotitoli precedenti;
- che rientri nei parametri reddituali definiti da un decreto ministeriale di attuazione che sarà appositamente emanato.
Sarà pertanto necessario attendere, per gli autonomi e professionisti, il decreto ministeriale suddetto per conoscere criteri e modalità attuative per l'accesso all'indennità una tantum.
A cura di Labour Consulting
In collaborazione con Staff Spa
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