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Rinnovo contratti a termine: addizionale NASPI 0,50%

Lavoro Contratto2MANTOVA, 29 ott. -  La Legge di conversione del Decreto Dignità n. 96/2018 stabilisce che il contributo addizionale NASpI (1,4%) aumenti di 0,50 punti percentuali per ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Tale incremento riguarda solo i rinnovi contrattuali intervenuti dal 14 luglio 2018.

L'INPS con la Circolare n. 121 del 6 settembre 2019 ha fornito le indicazioni per l'applicazione del contributo 0,50%, stabilendo che:

• il contributo aggiuntivo 0,50% deve essere applicato dalle competenze di settembre;
• con il mese di ottobre deve essere versata anche la contribuzione "arretrata" dovuta per i mesi pregressi, relativi al periodo 14 luglio 2018 - agosto 2019.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La maggiorazione dello 0,5% è dovuta "in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione".

Il rinnovo si ha quando l'iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista o successivamente prorogata, e le parti - dopo un periodo più o meno lungo di interruzione del rapporto - procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine.

Tale fattispecie ricorre anche nel caso in cui uno dei rapporti sia svolto mediante somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato.

È quindi dovuta la maggiorazione dello 0,50%:

• quando la somministrazione sia la forma del primo rapporto tra l'azienda e il lavoratore e successivamente questi venga assunto direttamente dall'azienda;
• qualora dopo un primo rapporto diretto con l'azienda il lavoratore venga successivamente reimpiegato mediante somministrazione, posto che il rapporto che lega il lavoratore all'agenzia di somministrazione sia a tempo determinato;

Per delineare in modo completo il concetto di rinnovo, dobbiamo anche ricordare che il Ministero del Lavoro ha chiarito che si è in presenza di un "rinnovo" e non di una proroga anche qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a tempo determinato, anche se l'ulteriore contratto segue il precedente senza soluzione di continuità.

Il contributo 0,50% è dovuto solo sui contratti a tempo determinato rinnovati, mentre precisiamo che il contributo NASpI dell'1,4% si applica ai rapporti a termine anche quando non si tratta di rinnovo.
L'incremento del contributo addizionale NASpI (0,50%) non riguarda:

1. i contratti a tempo indeterminato (il contributo non è dovuto nel caso di lavoratori i lavoratori stabilizzati con contratti a tempo indeterminato che in precedenza hanno avuto rapporti di lavoro a termine);
2. i contratti a termine prorogati. Il contributo 0,50% è dovuto solo sui rinnovi, dobbiamo però precisare il Ministero del Lavoro ha chiarito che si è in presenza di un "rinnovo" e non di una proroga anche
qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a tempo determinato, anche se l'ulteriore contratto segue il precedente senza soluzione di continuità;
3. i contratti a termine stagionali per le attività elencate dal DPR n. 1525/1963 (in relazione a questi contratti non è dovuto nemmeno il contributo NASpI dell'1,4%). Il contributo 1,4% e 0,50% sono
invece dovuti nel caso di contratti a termine per attività stagionali definite dai CCNL;
4. i contratti a termine per ragioni sostitutive (sostituzione di lavoratori assenti);
5. gli apprendisti;
6. i lavoratori domestici;
7. gli operai agricoli (esclusi dalla NASpI ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, Legge n. 92/2012);
8. i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, D.LGS. n. 165/2001);
9. i lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, stipulati da università private, incluse le filiazioni di università straniere; istituti pubblici di ricerca; società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione; enti privati di ricerca.

MISURA DELL'AUMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

L'aumento di 0,5 punti percentuali si applica per ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, sommando uno 0,5% di contribuzione incrementale per ogni rinnovo effettuato.

Esempio:

• contratto originario: 1,4%
• 1° rinnovo: 1,9% (1,4% + 0,5%)
• 2° rinnovo: 2,4% (1,9% + 0,5%)
• 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%)

Ai fini della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l'incremento dello 0,5%, si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del DL n. 87/2018.
Pertanto, al fine di applicare l'incremento del contributo, il "primo rinnovo" del contratto a tempo determinato Ã¨ da considerarsi il primo sottoscritto a decorrere dal 14 luglio 2018. Non si computano eventuali rinnovi sottoscritti precedentemente a tale data.

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE NEL FLUSSO UNIEMENS

A decorrere dalle competenze del mese di settembre 2019 (flusso Uniemens da inviare entro il 31 ottobre), nel flusso Uniemens i datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI dovranno compilare la sezione <AltreADebito> di <DatiRetributivi> di <DenuciaIndividuale>, valorizzando per i lavoratori interessati gli elementi:

• <CausaleADebito>, con i valori "M701", "M702", "M703", "M704", "M7NN" in funzione del fatto che il contributo si riferisca al primo, secondo, terzo, quarto o "ennesimo" rinnovo;
• <AltroImponibile>, con la quota di imponibile soggetta a maggiorazione;
• <NumGG> o <NumOre>, con il numero di giorni/ore a cui si riferisce la contribuzione dovuta (applicando la logica di calcolo degli elementi <GiorniContribuiti> e <OreContribuite>);
• <ImportoADebito>, con la maggiorazione dovuta e calcolata secondo la formula [numero rinnovo *
0,5% * <AltroImponibile>], dove "numero rinnovo" = 1 se CausaleADebito = M701, "numero rinnovo" = 2 se CausaleADebito = M702, ecc..

Il lavoratore interessato dal rinnovo del contratto a tempo determinato, inoltre, dovrà essere indicato nel flusso con il codice <TipoAssunzione> "1R", avente il significato di "Assunzione effettuata a seguito di rinnovo di precedente rapporto a tempo determinato".

Nel caso in cui spettino agevolazioni contributive mediante nettizzazione della contribuzione dovuta, anche la maggiorazione dovrà essere calcolata tenendo conto dell'agevolazione. Qualora nello stesso mese ricorrano più rinnovi, l'INPS precisa che nello stesso flusso Uniemens dovranno essere indicati, contemporaneamente, più codici causali, ognuno con il proprio dettaglio.

ARRETRATI

Dipendenti in forza
Per quanto riguarda il versamento della contribuzione arretrata per i dipendenti in forza, relativa quindi ai rinnovi siglati dal 14 luglio 2018 e fino al mese di agosto 2019, i datori di lavoro nel flusso Uniemens relativo alle competenze di ottobre 2019, dovranno indicare ogni singolo lavoratore interessato e i valori complessivi per ciascuno dei rinnovi che li riguarda.

Dipendenti non più in forza
Le modalità di compilazione del flusso Uniemens sono le medesime previste per la generalità dei lavoratori, fermo restando che in relazione ai dipendenti non più in forza non sarà necessario valorizzare le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero; e dovrà essere indicato il codice "NFOR" nell'elemento <TipoLavoratore>.

Aziende cessate o sospese
Nel caso in cui il versamento della contribuzione arretrata sia dovuto da aziende sospese o cessate, i datori di lavoro dovranno utilizzare le procedure di regolarizzazione (Uniemens/Vig), che non vedranno l'aggravio di oneri accessori se effettuate entro il giorno 16 dicembre (terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare in esame).

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

StaffSpa AgenziaPerIlLavoro3 Inside

 



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