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Economia, i dettagli della legge di bilancio 2017

AGEVOLAZIONI PER L'ASSEGNO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RICONOSCIUTO DAI FONDI DI SOLIDARIETÀ – commi da 234 a 237

I commi da 234 a 237 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio introducono delle agevolazioni per il ricorso all'assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai fondi di solidarietà, estendendone l'ambito temporale di applicazione fino al 2019 subordinatamente all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi, da adottare con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il MEF, entro trenta giorni dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della legge di bilancio).
Fino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolte in processi di ristrutturazione o fusione e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, il contributo straordinario a carico del datore di lavoro è ridotto, a domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro, di un importo pari:
• all'85% dell'importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 22/2015, e della contribuzione figurativa di cui all'art. 12 del medesimo decreto per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017,
• al 50% dell'importo equivalente alla medesima somma, per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con riferimento a un limite massimo complessivo di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019.

Detto importo è calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, relativamente ad un periodo non superiore alla durata dell'assegno straordinario.
La Legge di bilancio stanzia un limite massimo di spesa per i singoli anni interessati dal beneficio, oltre il quale l'INPS non accetterà ulteriori domande. In particolare si tratta di:
• 174 milioni di euro per l'anno 2017
• 224 milioni di euro per l'anno 2018
• 139 milioni di euro per l'anno 2019
• 87 milioni di euro per l'anno 2020
• 24 milioni di euro per l'anno 2021.

Per il triennio 2017-2019 gli stessi Fondi provvederanno a loro carico e previo versamento da parte dei datori di lavoro, nei confronti dei lavoratori che raggiungano:
• i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni,
• al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.

FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE–comma 239

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della Legge in esame), saranno definiti i limiti delle risorse disponibili al fine di:
• ampliare la platea di riferimento;
• stabilire le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI) di cui al D.Lgs. n. 22/2015.

INCENTIVO PER ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO – comma 240

La lettera b) del comma 240 della Legge di bilancio estende alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017, l'incentivo di cui all'articolo 32, comma 1, del D.Lgs n. 150/2015, relativo alle assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Per tali contratti, il D.Lgs n. 150/2015 aveva previsto:
• l'applicazione di un'aliquota contributiva pari al 5%, in luogo della normale aliquota del 10% prevista dall'articolo 1, comma 773 della Legge n. 296/2006;
• l'esenzione dal contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32 della Legge n. 92/2012;
• lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro a finanziamento dell'ASpI di cui all'articolo 42, comma 6, lett. f) del D.Lgs n. 81/2015, nonché del contributo dello 0,30% (addizionale ASpI) ex articolo 25 della Legge n. 845/1978.

Preme evidenziare che tale incentivo, ancorché previsto dal D.Lgs n. 150/2015 con validità fino al 31 dicembre 2016, non ha mai effettivamente trovato attuazione, stante la mancata comunicazione, da parte degli Istituti ed Enti preposti, delle necessarie istruzioni operative.
Anche l'applicazione dello stesso per l'anno 2017 si ritiene subordinata all'emanazione di specifiche istruzioni operative.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI FINALIZZATI ALL'AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ – comma 240

La lettera c) del comma 240 della Legge di bilancio rifinanzia, con ulteriori 15 milioni di euro annui (30 milioni di euro complessivi), gli sgravi connessi ai contratti di solidarietà difensivi stipulati da aziende rientranti nella normativa CIGS e finalizzati all'incremento della produttività o alla riduzione delle inefficienze organizzative e/o produttive, previsti dall'articolo 6, commi 4 e 4-bis del DL n. 510/1996.
Si ricorda che in caso di ricorso a tali contratti di solidarietà, le aziende potranno godere, per un periodo non superiore a 24 mesi, di una riduzione del 35% dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dai lavoratori soggetti ad una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE – commi 241 e 242

Come noto, l'articolo 24 del D.Lgs n. 80/2015 ha introdotto nella legislazione italiana una nuova tipologia di congedo riservato alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza.
Fino ad ora, potevano usufruire del congedo le donne:
• lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati;
• titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'articolo 1, comma 241 della Legge di bilancio prevede che il diritto all'astensione dal lavoro per il predetto congedo sia riconosciuto anche alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi.

Ai sensi del comma 242 durante il periodo di congedo la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80% del limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per la qualifica di impiegato. Si tratta del limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per il versamento della contribuzione fissato per la generalità dei lavoratori ai sensi delle Leggi n. 537/1981 e n. 638/1983 rivalutato ogni anno.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - commi da 308 a 310

L'art. 1, commi 308, 309 e 310 della Legge di bilancio, disciplina un nuovo esonero contributivo per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato (anche in apprendistato), effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Più precisamente, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, è previsto che i datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo), possano beneficiare, per un periodo massimo di 36 mesi, dell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro all'anno.

Rapporti di lavoro interessati
L'esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:

attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al
• 30% delle ore di alternanza previste dall'art. 1, comma 33, della Legge n. 107/2015 (120 ore per gli istituti tecnici e professionali e 60 ore per i licei), ovvero
• 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati ai sensi del capo III del D.Lgs n. 226/2005, ovvero
• 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del DPCM 25 gennaio 2008, ovvero
• 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;

periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Risorse disponibili
Il beneficio in esame sarà riconosciuto nel limite massimo di spesa di:
• 7,4 milioni di euro per l'anno 2017
• 40,8 milioni di euro per l'anno 2018
• 86,9 milioni di euro per l'anno 2019
• 84 milioni di euro per l'anno 2020
• 50,7 milioni di euro per l'anno 2021
• 4,3 milioni di euro per l'anno 2022.

PREMIO NASCITA E CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE commi 353 e 354

Nell'ambito delle misure a sostegno della famiglia e della maternità, al comma 353 è prevista l'introduzione, con decorrenza 1° gennaio 2017 di un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro.

Tale premio viene erogato direttamente dall'INPS in unica soluzione su richiesta della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione e non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR).

Inoltre, nell'ottica di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per gli anni 2017 e 2018 è stabilita la proroga del congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100%), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, a favore del padre lavoratore dipendente, già introdotto dalla c.d. Riforma Fornero e confermato dalla Legge di Stabilità 2016, per il quale trova applicazione la disciplina di cui al DM 22 dicembre 2012.
In particolare, la durata del congedo è fissata in
• 2 giorni per l'anno 2017
• 4 giorni per l'anno 2018
la cui fruizione può anche essere in via non continuativa.

Rispetto al 2018 al padre lavoratore è concessa la possibilità di astensione per un periodo ulteriore di 1 giorno, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione relativamente al periodo di astensione obbligatoria spettante alla stessa.

BUONO NIDO E VOUCHER BABY SITTING – commi da 355 a 357

Sempre nell'ambito della tutela della genitorialità e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai commi da 355 a 357 è prevista:
• l'introduzione, a partire dall'anno 2017, di un buono nido;
• il rifinanziamento, per gli anni 2017 - 2018, dei voucher per i servizi di baby sitting.

Buono nido
Si tratta di un buono della misura di 1.000 euro annui, parametrato a 11 mensilità, relativo ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, erogato per far fronte al costo delle rette riguardanti la frequenza di asili nido pubblici e privati. In sede di conversione della Legge di bilancio è stata convenuta l'estensione del bonus anche riguardo l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.
Tale voucher viene corrisposto dall'INPS, nel limite delle risorse stanziate per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione relativa all'iscrizione ed al pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Il monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalla suddetta misura è effettuato dall'Istituto previdenziale che, nell'ipotesi di scostamenti rispetto alla soglia di spesa programmata, non prenderà in considerazione ulteriori istanze per la fruizione del beneficio.

Si sottolinea che l'agevolazione:
• non è cumulabile con la detrazione del 19% della spesa sostenuta per la frequenza degli asili nido;
• non è fruibile contestualmente con il beneficio dei voucher baby sitting.

Le disposizioni necessarie per l'attuazione di tale misura saranno definite con apposito DPCM entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Voucher baby sitting
Anche per gli anni 2017 e 2018, nei limiti di spesa individuati, viene confermata la possibilità (introdotta dalla Legge n. 92/2012) per le madri lavoratrici, anche autonome o imprenditrici, di richiedere al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi ed in alternativa al congedo parentale, la corresponsione da parte dell'INPS di un contributo mensile, per un massimo di 6 mesi, utilizzabile per:
• l'acquisto di servizi di baby sitting;
• far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Tutto il materiale pubblicato è sempre consultabile in questa apposita sezione dedicata. Grazie dell'attenzione e buona lettura.

StaffSpa AgenziaPerIlLavoro1 Inside

 



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