Nuovo Dpcm ufficiale, locali chiusi alle 18 ma aperti la domenica. Chiusi cinema, teatri, piscine e palestre. Fortemente raccomandato non spostarsi
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- Creato 25 Ottobre 2020
- Pubblicato 25 Ottobre 2020
ROMA, 25 ott. - E' stato firmato dal premier Giuseppe Conte il nuovo Dpcm che entra in vigore lunedĂŹ 26 ottobre, fino al 24 novembre.
Rimane fissata alle 18 la chiusura dei locali pubblici. La domenica e i giorni festivi bar e ristoranti potranno dunque rimanere aperti sempre fino alle 18.
La raccomandazione sugli spostamenti rimane generica, è stato eliminato il riferimento ai movimenti fuori dal Comune e dunque è sempre consentito anche lo spostamento tra Regioni. Nel Dpcm è scritto: "à fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi".
"Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto".
"Sono sospese le attivitĂ di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonchĂŠ centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attivitĂ di piscine e palestre, l'attivitĂ sportiva di base e l'attivitĂ motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento".
"Le attivitĂ commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali piĂš del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attivitĂ devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio".
"L'attivitĂ didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza. Per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivitĂ didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attivitĂ , modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9".
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