Novità per i datori di lavoro che impiegano personale sanitario e di interesse sanitario (decadenza dell’obbligo vaccinale dal 01.11.2022)
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- Pubblicato 18 Novembre 2022
In questi giorni la stampa e la televisione hanno anticipato le intenzioni del nuovo Governo di allentare le misure di prevenzione del Covid-19. Gli effetti non sono mancati e l'impatto delle decisioni assunte, non si è fatto attendere.
Obbligo vaccinale. In G.U. n. 255 del 31 ottobre 2022 è pubblicato il Decreto-Legge 31 ottobre 2022, n. 162 che, tra gli altri, modifica gli obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 anticipando al 01.11.2022 il termine prima previsto al 31.12.2022, per l'adempimento destinato al personale sanitario e di interesse sanitario.
L'Obbligo vaccinale per personale sanitario, cessando il 01.11.2022, determina, di fatto, la revoca "automatica" della sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario, nonché per il personale, anche esterno, che opera nella RSA.
Specificamente l'art. 7 del DL 162/2022 così dispone: "Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2".
1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1 (ndr obbligo vaccinale), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
2) al comma 5 (ndr sospensione disposta dall'Ordine Professionale), alla fine del primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
3) al comma 6 (ndr vaccinazione obbligatoria per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
b) all'articolo 4-bis, comma 1 (ndr Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e socio-sanitarie), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
c) all'articolo 4-ter, commi 1 e 3 (ndr strutture e esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022».
Si ricorda che il testo dell'art. 4 del DL 44/2022, poi modificato con la Legge 76/2022, in tema di Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, prevedeva che: "La sospensione di cui al comma 4 e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
Data la portata della novitĂ si auspica che gli Ordini professionali, avendo disposto le sospensioni dei sanitari, prendano posizione tempestivamente, comunicando direttamente ai propri iscritti sospesi la revoca del provvedimento adottato.
Tuttavia, considerando il tenore del DL 162/2022, non sembrano esserci dubbi sulla possibilità per i sanitari ed il personale di interesse sanitario di poter tornare al lavoro già dal 02.11.2022 (considerando che il termine della sospensione precedente era: "non oltre il 31.12" è stato modificato in "non oltre 01.11.2022"), concordando con i propri datori di lavoro le modalità operative più consone.
Obbligo di mascherine. Il Ministero della Salute, con ordinanza pubblicata in G.U. n. 255 del 31 ottobre 2022, tenuto conto della maggiore pericolositĂ del contagio connessa alle situazioni di fragilitĂ nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie socio-assistenziali in relazione all'attuale scenario della pandemia da COVID-19 ed all'approssimarsi della stagione influenzale, ha previsto la proroga del l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalitĂ e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di etĂ inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché' le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
Mascherine: utenti della farmacia (solo raccomandabile). Le farmacie non rientrano tra le strutture soggette all'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli utenti. Tuttavia, è opportuno ricordare agli utenti delle farmacie che è raccomandato l'uso della mascherina per accedervi.
A cura di Labour Consulting
In collaborazione con Staff Spa
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