Part time verticale o ciclico. Istruzioni INPS per Uniemens

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Lavoro ConcorsoPubblico3La Legge di bilancio 2021 prevede che, per i lavoratori con un rapporto di lavoro part-time verticale o ciclico (caratterizzato dalla concentrazione dell'attività in alcuni periodi alternata a periodi di non attività), l'intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, compresi pertanto i periodi non lavorati, venga riconosciuta utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per il perfezionamento del diritto alla pensione.

L'Inps è intervenuta con circolare n. 74/2021 e successivo messaggio n. 2162/2021, fornendo le indicazioni per la compilazione degli uniemens e gli adempimenti a carico dei lavoratori interessati.

Campo di applicazione

L'Istituto, con la Circolare n. 74/2021 precisa che, dal tenore della norma, si evince la volontà del Legislatore di riconoscere il periodo non lavorato nell'ambito del rapporto part-time di tipo verticale o ciclico:

• per i rapporti di lavoro part-time in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (1° gennaio 2021) e per tutta la durata degli stessi, 

• per i rapporti di lavoro part-time esauriti alla predetta data.

Contratti part time verticale o ciclico in essere al 1° gennaio 2021

Per i contratti part-time di tipo verticale o ciclico in corso alla data del 1° gennaio 2021, il riconoscimento, per l'intera durata del rapporto di lavoro part-time, dei periodi assicurativi interessati dall'applicazione della nuova norma (periodi non lavorati in ragione del contratto part-time di tipo verticale o ciclico) sarà effettuato dall'Inps.
Il predetto riconoscimento non può, in ogni caso, trovare applicazione con riferimento a periodi di lavoro che si collochino temporalmente prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 del Decreto Legge n. 726/1984 con il quale il rapporto part-time è stato disciplinato per la prima volta nell'ordinamento italiano.
L'Istituto ricorda che, ai fini dell'accredito dell'anzianità contributiva per il diritto a pensione, rimangono comunque esclusi i periodi non lavorati e non retribuiti a causa del verificarsi di eventi sospensivi del rapporto di lavoro (ad esempio, periodi di aspettativa non retribuita). Non essendo tali periodi a conoscenza dell'Inps, il lavoratore interessato deve presentare domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE) corredata, alternativamente, da:

• attestazione del datore di lavoro compilata secondo il modello allegato alla Circolare n. 74/2021;
• dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sottoscritta dal lavoratore, con l'indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce.

Si ritiene che sia necessario presentare la domanda a prescindere dalla presenza di periodi non retribuiti. I lavoratori interessati, per l'invio della domanda, si faranno eventualmente assistere da un patronato.
Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico non più in essere al 1° gennaio 2021 Per i contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati opera esclusivamente su richiesta del lavoratore interessato ed è subordinato alla presentazione di apposita domanda come descritta nel punto precedente.


Flusso Uniemens

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze lavoratori con contratto part- time di tipo verticale o ciclico sono tenuti ad inviare il flusso UniEmens anche per i periodi nei quali non vi Ã¨ prestazione lavorativa in conseguenza dell'articolazione dell'orario concordata nel contratto di lavoro (c.d. pausa contrattuale). L'Inps, con la Circolare n. 74/2021, fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens a partire dalle competenze di maggio 2021 (flusso UniEmens di maggio da trasmettere entro il 30 giugno 2021).

Per i periodi da gennaio ad aprile 2021, i datori di lavoro interessati devono provvedere all'invio dei predetti flussi, qualora non inviati, oppure alla loro correzione se presentati:
• utilizzando nel flusso del mese corrente l'elemento <Mese Precedente>
• oppure inviando un flusso di variazione senza valenza contributiva.

Di seguito gli elementi del flusso Uniemens che risulta necessario compilare in caso di rapporti di lavoro part-time verticale o ciclico con evidenza delle novità introdotte.

<Qualifica2>
Viene confermato che nell'elemento deve essere inserito il codice che individua il tipo di rapporto part-time in relazione all'orario di lavoro. In caso di part-time verticale o ciclico deve essere inserito uno dei seguenti codici:
Codice Descrizione
V Tempo parziale di tipo verticale
M Tempo parziale di tipo misto


<PercPartTime>
Viene confermato che nell'elemento <PercPartTime> deve essere indicata la percentuale part-time prevista nel contratto di lavoro indipendentemente dalla forma di part-time (orizzontale, verticale, misto). Tale percentuale deve risultare invariata per tutti i mesi di vigenza del contratto di lavoro, pertanto, sia quelli con prestazione lavorativa che quelli senza prestazione. La percentuale part-time subisce variazioni esclusivamente in caso di nuovo contratto di lavoro sempre a tempo parziale che la rimoduli.
Esempio: in caso di part-time di tipo verticale che preveda sei mesi a tempo pieno e sei mesi di assenza, dovrà essere indicato su tutte le denunce il valore pari al 50%.


<PercPartTimeMese>
Viene confermato che nell'elemento <PercPartTimeMese> (da compilare esclusivamente in caso di part-time verticale o misto) deve essere indicata la percentuale in riferimento all'orario di lavoro (lavorabile) del singolo mese.
Esempio: in caso di part-time di tipo verticale che preveda sei mesi a tempo pieno e sei mesi di assenza, nei mesi con prestazione lavorativa per l'intero mese deve essere indicato 100%, mentre nei mesi interamente non lavorati si dovrà indicare 0%. Nei mesi parzialmente lavorati, la percentuale deve essere calcolata sulla base dell'orario di lavoro effettuato.

<TipoLavStat>
Con riferimento al lavoratore in contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico viene istituito il nuovo codice DR00, da inserire nell'elemento <TipoLavStat>, che identifica il flusso presentato in assenza di prestazione lavorativa relativa all'intero mese.
L'Inps chiarisce che il nuovo codice permette la trasmissione del flusso in assenza di <Imponibile> in quanto il mese non è lavorato.
Qualora sia compilato l'elemento <Imponibile>, lo stesso potrà riferirsi solo a importi afferenti al pregresso tempo lavorato in un mese diverso da quello di corresponsione della retribuzione dichiarata in <Imponibile>. Il nuovo codice DR00 non deve essere indicato qualora il mese sia parzialmente lavorato.
Di seguito si illustrano tutte le fattispecie in cui è necessario apporre il <TipoLavStat>, di nuova istituzione "DR00". Per ogni tipologia viene anche precisata la corretta valorizzazione.

â–ª mese integralmente interessato da tempo non lavorato a motivo del part-time: se lavoratore FPLD (fondo pensioni lavoratori dipendenti), tutte le settimane saranno valorizzate con "D";

 â–ª mese parzialmente interessato da tempo non lavorato a motivo del part-time, perché intervenuta cessazione inframensile del rapporto di lavoro: la valorizzazione seguirà il medesimo criterio di cui al precedente punto;

â–ª mese totalmente privo di prestazione lavorativa, composto da tempo non lavorato in ragione del part-time e di periodi di aspettativa o di altro congedo non retribuito privo di tutela figurativa: l'ipotesi ricorre quando il lavoratore fruisce di aspettativa o di congedo non retribuito e non tutelato figurativamente in riferimento al periodo in cui avrebbe dovuto riprendere l'attività lavorativa. Il mese risulta totalmente privo di prestazione lavorativa per effetto della sequenzialità tra assenza da part-time verticale e aspettativa o altro congedo non retribuito. Se lavoratore FPLD, dovranno essere valorizzate solo le settimane non lavorate in ragione del part-time apponendo il codice "D". Le restanti settimane di aspettativa o di congedo non retribuito privo di tutela figurativa NON dovranno essere valorizzate.

Al di fuori delle ipotesi descritte non dovrà essere utilizzato il <TipoLavStat>, di nuova istituzione "DR00".

â–ª Mese con tempo lavorato. Ferie o assenze tutelate figurativamente e tempo non lavorato a motivo del part-time: non deve essere utilizzato il codice "DR00" nel caso ci sia totale assenza di prestazione lavorativa a motivo della sequenzialità tra tempo non lavorato per evento tutelato figurativamente (ad esempio, ferie, congedo retribuito) e tempo non lavorato a motivo del part-time. La valorizzazione delle settimane segue i criteri consueti a seconda se il periodo sia lavorato, tutelato figurativamente, assenza da part-time da valorizzare con "D". Per le settimane a cavaliere, la valorizzazione della frazione iniziale e finale di settimana che ricade nel mese deve essere conforme alle caratteristiche della frazione.

<TipoCopertura> di <Settimana>
Con riferimento alla compilazione dell'elemento <TipoCopertura> di <Settimana> viene istituito il nuovo codice D che identifica le settimane totalmente non lavorate in ragione del part-time verticale o ciclico.
Rimangono confermate le regole di compilazione vigenti in caso di settimana parzialmente lavorata che dovrà essere valorizzata con â–ª X - totalmente retribuita - settimana in cui sia dovuta la retribuzione e questa non abbia subito una riduzione a causa di eventi tutelati dalla legge, per l'accredito dei contributi figurativi, ovvero
â–ª 2 - parzialmente retribuita - settimana in cui la retribuzione abbia subito una riduzione a causa di eventi tutelati dalla legge, per l'accredito dei contributi figurativi.
L'Inps precisa che le "intere" settimane di assenza dovuta ad aspettativa per motivi personali o ad altro congedo non retribuito privo di tutela figurativa non devono essere valorizzate. Diversamente, per la settimana caratterizzata sia da giorni di aspettativa che da giorni di assenza in ragione del part-time dovrà essere indicato il nuovo codice D.
In caso di evento coperto figurativamente, sorto nel periodo per il quale vi è stata prestazione lavorativa, che prosegue nel previsto periodo di pausa contrattuale, la denuncia Uniemens deve essere comunque compilata secondo le istruzioni previste per l'evidenza del periodo non lavorato ai fini del diritto a pensione. Non deve, pertanto, essere segnalato l'evento figurativo.

Si segnala infine che la nuova norma determina per il datore di lavoro l'obbligo, a partire dall'entrata in vigore della stessa (1° Gennaio 2021), della compilazione del flusso UniEmens con le nuove modalità; i periodi da Gennaio ad Aprile 2021 possono essere inviati presentando un flusso di variazione senza valenza contributiva.

A cura di Labour Consulting

In collaborazione con Staff Spa


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