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Settore Studi Professionali e attività affini – NUOVO fondo solidarietà bilaterale

Documenti10Con propria circolare 77/2021 del 26/5/2021, l'INPS ha recepito il Fondo solidarietà bilaterale per le attività professionali che è stato istituito dalle parti sociali con accordo sindacale nazionale del 3 ottobre 2017 e ratificato con Decreto Interministeriale del 27 dicembre 2019.

Con le istruzioni dell'Istituto – che gestirà materialmente il fondo – di fatto viene data attuazione all'intesa nazionale che ha previsto una gestione negoziale specifica per l'erogazione di prestazioni in materia di integrazione salariale, anche in luogo degli ammortizzatori sociali ordinariamente previsti.

Nella concreta attivazione della novità, l'Inps ha previsto che l'ambito di applicazione del nuovo Fondo sia riferibile ai datori di lavoro che svolgono attività professionali o affini caratterizzate dai codici ATECO specificamente indicati e di cui all'allegato che si invia unitamente alla presente.

In sostanza, i datori di lavoro con attività riconducibili ad uno dei codici ATECO indicati a regime non avranno più accesso agli ammortizzatori in deroga Inps o al FIS Inps (fondo integrazione salariale), bensì al NUOVO Fondo di solidarietà bilaterale Studi Professionale di cui all'oggetto.

Labour Consulting, già da alcune settimane sta analizzando la novità e indirizzando le necessarie operatività, tuttavia si ritiene utile segnalare a tutti i Clienti interessati le principali conseguenze dell'attuazione del Fondo qui trattato; più precisamente:

  • Dal momento in cui risulterà insediato il Comitato Amministratore del Fondo (ad oggi ancora in fase di costituzione formale) le prestazioni per ammortizzatori sociali saranno in carico al medesimo e non più alle gestioni Inps ordinarie (FIS e Cassa in deroga). Sino ad allora nulla cambia per l'accesso alle integrazioni salariali;
  • A far data dal marzo 2020 – pertanto con effetto retroattivo – il nuovo Fondo (per il tramite dell'Inps che ne cura la gestione) acquisirà la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni (in luogo del FIS Inps qualora fosse attiva questa contribuzione), che è prevista nelle seguenti misure: 0,45% della retribuzione (2/3 a carico ditta - 1/3 a carico dipendente) nel caso di datori con un numero dipendenti superiore a 3 e fino a 15 dipendenti (analisi della forza lavoro del semestre precedente); 0,65% della retribuzione (2/3 ditta-1/3 dipendente) nel caso di datori con più di 15 dipendenti (analisi della forza lavoro del semestre precedente). In sostanza, per le aziende con un numero dipendenti superiore a 5 dipendenti non cambieranno gli oneri sino ad ora sostenuti, ma solo la destinazione della contribuzione.

Viceversa, per i datori di lavoro con un numero dipendenti superiore a 3 e sino a 5, si rileva a carico delle aziende e dei lavoratori un nuovo onere contributivo che si origina in busta paga e che porterà il nostro Studio a:

  • gestire la nuova contribuzione corrente dalle paghe del mese di giugno 2021
  • gestire il recupero della retroattività contributiva dal marzo 2020 con le paghe del mese di luglio 2021.

A cura di Labour Consulting

In collaborazione con Staff Spa

 

 

 


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