Congedo Covid 2021 per genitori – rilascio procedura INPS.

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Pensione INPS1Come noto il Decreto-Legge n. 30/2021, all'art. 2, ha previsto la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di accedere a nuovo congedo COVID INPS indennizzato al 50%, per:
• figli conviventi minori di 14 anni affetti da SARS Covid19, in quarantena da contatto ovvero nei casi di sospensione dell'attività didattica in presenza;
• figli disabili in situazione di gravità ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto ovvero nei casi di sospensione dell'attività didattica in presenza o di chiusura del centro assistenziale diurno.

Tali congedi possono essere fruiti per periodi ricadenti tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021.

Con il Messaggio n. 1276/2021 l'INPS ha chiarito che i dipendenti potevano fruire del congedo già dal 13/3/2021 facendo richiesta al proprio datore di lavoro in mancanza del canale telematico specifico per inoltrare la domanda all'INPS e dei codici evento e conguaglio Uniemens.

Con la Circolare n. 63/2021 e il messaggio 1642/2021 l'INPS:

• chiarisce che non è ammessa la fruizione oraria;
• comunica il nuovo codice uniemens identificativo evento MZ2 e il nuovo codice causale per il conguaglio a credito S123, specificando che i nuovi codici trovano applicazione da marzo 2021 (Uniemens marzo da trasmettere entro il 30 aprile 2021-messaggio 1642/2021).

Indennità INPS
Per quanto concerne il trattamento economico spettante al lavoratore il DL n. 30/2021 prevede espressamente il riconoscimento di: "un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa."

UNIEMENS
Per la gestione dei periodi di congedo parentale introdotti dall'art. 2, DL n. 30/2021, nel flusso Uniemens, è stato creato il nuovo codice evento MZ2: "DL n. 30/2021 – art. 2 – Congedo 2021 per genitori". La fruizione del congedo è esclusivamente giornaliera. Nella compilazione del flusso, i datori di lavoro dovranno innanzitutto:
• valorizzare la causale dell'assenza (MZ2) nell'elemento <CodiceEvento> di <Settimana> specificando il tipo copertura delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità (1 oppure 2);

• indicare nell'elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione persa a causa dell'assenza fornire nell'elemento <InfoAggEvento> il codice fiscale del figlio per cui si fruisce il congedo.

• Inoltre, trattandosi di eventi giornalieri, è prevista la compilazione del calendario giornaliero. In particolare, nell'elemento <Giorno> interessato dall'evento occorre indicare nell'elemento:
<Lavorato> = N;
<TipoCoperturaGiorn> = 1 oppure 2 (in caso di integrazione dell'indennità giornaliera da parte
dell'azienda);
<CodiceEventoGiorn> = MZ2;
<InfoAggEvento> di <EventoGiorn> = il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.
Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati introdotti a partire dal periodo
di competenza marzo 2021, deve essere valorizzato l'elemento <InfoAggcausaliContrib>, che assume valenza
contributiva. In particolare, va indicato nell'elemento:
• <CodiceCausale>, il codice causale S123 (evento MZ2), avente il significato di "Congedo 2021 per
genitori DL n. 30/2021 –art. 2";
• <IdentMotivoUtilizzoCausale>, il valore "N";
• <AnnoMeseRif>, l'anno e mese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata,
ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento esposto in Uniemens;
• <ImportoAnnoMeseRif>, l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Domanda di Congedo
l'INPS, con Messaggio n. 1752 del 29 aprile 2021, ha comunicato il rilascio della procedura telematica per
l'invio delle domande. Il canale telematico è attivo dal 29/4/2021.
Le domande possono riguardare solo periodi compresi nell'arco temporale 13 marzo 2021 - 30 giugno 2021.
I dipendenti possono presentare la domanda di "Congedo 2021 per genitori" solo tramite uno dei seguenti canali
telematici:
• portale web nell'ambito dei servizi per le domande di "Maternità e congedo parentale lavoratori
dipendenti, autonomi, gestione separata", se in possesso di PIN (o SPID, CIE, CNS), tramite i servizi
raggiungibili dalla home page www.inps.it;
• Contact center integrato, mediante il numero verde 803.164 (da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da
rete mobile);
• tramite Patronato.
Nella circolare 63/2021 l'INPS ha previsto la possibilità di convertire in "Congedo covid 2021" periodi di Congedo parentale fruiti dal 1/1/2021 al 12/3/2021 (giorno antecedente all'entrata in vigore del D.L. 30/2021), senza necessità di annullare la precedente domanda di congedo parentale.
Nel messaggio 1752 del 29 aprile 2021 l'INPS ha previsto la possibilità di convertire in "Congedo covid 2021" i periodi di Congedo parentale fruiti dal 1/1/2021 al 28/4/2021 (giorno antecedente la data di rilascio della procedura di domanda telematica attiva dal 29/4/2021), sempre senza necessità di annullare la precedente domanda di congedo parentale.
Precisiamo che il congedo parentale fruito dal 1/1/2011 al 28/4/2021 può essere convertito in Congedo covid 2021 limitatamente:
• ai periodi coincidenti con la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio,
• la durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio,
• la durata della quarantena del figlio.
I dipendenti devono dare tempestiva comunicazione della conversione al proprio datore di lavoro consegnando la domanda di congedo parentale e la successiva domanda di congedo covid 2021, al fine di consentire alle aziende di procedere alla corretta corresponsione dell'indennità (50% della retribuzione in luogo del 30%) nonché la trasmissione dei flussi UniEmens rettificati.

Destinatari del congedo INPS 2021 genitori di figli non disabili minori di 14 anni
Il congedo in oggetto può essere fruito solo da genitori lavoratori dipendenti. Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. Se il rapporto di lavoro è cessato il genitore non ha più diritto al congedo.
I lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla Gestione separata non hanno diritto al congedo in oggetto.

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, nel caso in cui il figlio convivente minore di anni 14:
• abbia il Covid-19- deve risultare da un certificato medico o da un provvedimento ASL
• sia in quarantena da contatto, ovunque avvenuta- deve risultare da un provvedimento ASL
• sia in Didattica a distanza (DAD) - disposta con provvedimento ASL territorialmente competente o con un provvedimento adottato a livello azionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.
Il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito.
Il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore e il figlio risultino all'Anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto.
Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Destinatari del congedo INPS 2021 per figli con disabilità grave
In caso di figli con disabilità in situazione di gravità il congedo in esame può essere fruito anche oltre il limite di 14 anni di età. Per il godimento di tale beneficio, devono sussistere i seguenti requisiti:
• il genitore deve avere un rapporto di lavoro in essere; se il rapporto di lavoro è cessato non ha diritto al congedo;
• il genitore non deve poter svolgere l'attività lavorativa con modalità agile. Il congedo è infatti fruibile solo nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;
• il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.
In base a quanto previsto specificamente dal citato decreto-legge n. 30/2021, per la fruizione del congedo di cui trattasi in favore di figli con disabilità grave non è necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il beneficio. Si precisa, inoltre, che è possibile fruire del congedo per la cura di un figlio con disabilità grave in queste casistiche:
• il figlio disabile ha il Covid-19- deve risultare da un certificato medico o provvedimento ASL;
• il figlio è stato posto in quarantena da contatto, ovunque avvenuta- deve risultare da un provvedimento ASL;
• il figlio è in Didattica a distanza (DAD) - disposta con provvedimento ASL territorialmente competente o con un provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;
• chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.

Incompatibilità del congedo
Il congedo 2021 per genitori risulta incompatibile con le seguenti tipologie di assenza relative all'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento:
• congedo 2021 per genitori; Il congedo non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi.
• congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 ed i 16 anni; Il congedo è incompatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell'altro genitore del congedo per altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 ed i 16 anni. La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori per figli diversi è, invece, possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito per un figlio con disabilità grave.

• congedo parentale; Il congedo 2021 per genitori è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore convivente con il minore.
• riposi giornalieri della madre o del padre; La fruizione del congedo in oggetto non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell'altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs n. 151/2001 (riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.
• cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa; Il congedo 2021 per genitori non può essere fruito se l'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede la misura sia disoccupato o sospeso dal lavoro o, comunque, non svolga alcuna attività lavorativa. L'incompatibilità con il congedo in oggetto sussiste altresì nel caso in cui uno dei due genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA (con sospensione della prestazione lavorativa), NASpI e DIS-COLL.
• lavoro agile; Il congedo 2021 per genitori è incompatibile con la prestazione (negli stessi giorni) di attività lavorativa in modalità agile dell'altro genitore convivente sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore anche nel caso in cui il lavoro agile sia svolto ad altro titolo rispetto a quello previsto per infezione da SARS Covid-19, per quarantena da contatto, ovvero per sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio. La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori è, invece, possibile nel caso in cui il congedo in esame e il lavoro in modalità agile siano fruiti per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
• part-time e lavoro intermittente. La fruizione del congedo 2021 da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore convivente con il figlio.

A cura di Labour Consulting


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