DECRETO LEGGE “SOSTEGNI” – nr. 41 del 22.03.2021 – sintesi dei principali aspetti di gestione del rapporto di lavoro

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DraghiMario5Il Consiglio dei Ministri ha varato venerdì scorso l'atteso decreto "sostegni" che è stato pubblicato in GU di lunedì 22 marzo con vigenza dal giorno successivo (23.3.2021). Il DL 41 interviene su vari aspetti legati alla gestione dei rapporti di lavoro e non solo. In questo articolo se ne offre una prima sintesi, evidenziando sin da subito che saranno necessari, come sempre, diversi chiarimenti relativi all'operatività delle diverse disposizioni emanate e le correlate circolari applicative.

Art. 4 (comma 2) PROROGA SOSPENSIONE PIGNORAMENTI DISPOSTI DAGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE.

Nell'ambito delle misure legate alle attività di riscossione, viene nuovamente prorogata la sospensione dei pignoramenti disposti dai creditori agenti per la riscossione. Il nuovo termine di sospensione è posticipato al 30.4.2021. Ciò significa che:

  • le ritenute eventualmente già operate sino al 22 marzo (la precedente sospensione era vigente fino al 28 febbraio), dovranno essere regolarmente versate al creditore pignoratizio;
  • per le paghe ancora da elaborare e pagare ai lavoratori, dal 23 marzo in avanti e per gli stipendi in pagamento entro al 30 aprile – nuovamente – dovranno essere sospese le ritenute per pignoramenti il cui creditore sia l'agente della riscossione.

Pertanto, per le aziende con calendario ordinario, la sospensione è operante sulle paghe di marzo; per le aziende con calendario differito, la sospensione opera sulle paghe di marzo e aprile. Salvo ulteriori proroghe, sugli stipendi pagati dal 1^ maggio in poi, verranno ripristinate le ritenute dei pignoramenti in esame e si riprenderà l'ordinaria gestione degli stessi.

Art. 5 (commi 19 e 20) -CONFERMA PROROGA TERMINI CU 2021.

Coerentemente con quanto anticipato dal MEF con specifico comunicato stampa delle scorse settimane, il decreto sostegni ha rivisto i termini di presentazione delle CU 2021; queste le nuove scadenze ufficiali:

  • consegna a tutti i percipienti – entro il 31 marzo 2021;
  • trasmissione telematica all'AE dei flussi con CU contenenti redditi che possono formare oggetto di dichiarazione precompilata (principalmente dipendenti/assimilati/occasionali) – entro il 31 marzo 2021;
  • trasmissione telematica all'AE dei flussi con CU contenenti redditi che non possono formare oggetto di dichiarazione precompilata (autonomi) – entro la scadenza del 770, pertanto entro il 31 ottobre 2021.

Art. 8 (commi da 1 a 8) - TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO FIS, CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA E EBER / FSBA DA COVID19.

In materia di ammortizzatori sociali sono state approvate ulteriori settimane di intervento dei vari ammortizzatori (per quelli gestiti dagli Enti Bilaterali per il settore artigiano – EBER / FSBA saranno previsti specifici decreti di finanziamento).
Le settimane, diversificate tra aziende soggette a CIGO (max 13 settimane – fruibili entro il 30.6.2021) e aziende soggette a CIGD, FIS e EBER / FSBA (max 28 settimane fruibili entro il 31.12.2021) sono richiedibili dal 1^ aprile 2021.
E' importante sottolineare che, salvo modifiche nell'ambito della conversione in legge, questi ammortizzatori sono applicabili solo ai lavoratori in forza al 1 aprile 2021.

Rimangono vigenti le procedure sindacali – ove previste – ormai note per gli ammortizzatori COVID. Non è dovuto alcun contributo datoriale.

Termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti. Le domande devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Pagamento: rimangono vigenti sia il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS che l'anticipo a carico del datore di lavoro, quest'ultimo ora previsto anche nel caso di accesso alla cassa integrazione in deroga.
Inoltre, a differenza del passato, i dati da inviare all'Istituto per il pagamento diretto o per il conguaglio dell'integrazione salariale anticipata seguiranno un canale nuovo e cioè l'UNIEMENS CIG (che si affianca all'Uniemens mensile che le aziende devono inviare entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Non sarà più necessario, pertanto, l'invio dei modelli SR41.

Misure particolari sono previste per il settore agricolo e per l'accesso alla Cisoa Covid.

Si attendono anche chiarimenti circa l'eventuale autorizzazione già avvenuta di settimane di ammortizzatori (sino a 12) riconducibili al Legge 178/202 (Legge di Bilancio) che propaghino il loro effetto dopo il 1° aprile 2021 (ci riferiamo solo alla CIGD/FIS/FSBA-EBER COVID che potevano essere fruite dal 1.1.2021 al 30.6.2021). Più precisamente si attendono precisazioni in relazione alla possibile convivenza dei due interventi (che si ritiene improbabile) o sulla decadenza delle settimane già autorizzate ex Legge 178/2020 in favore delle nuove settimane ex DL 41, solo l'INPS potrà fare chiarezza su tale aspetto.

Art. 8 (commi da 9 a 11) PROROGA DIVIETO LICENZIAMENTI PER RAGIONI OGGETTIVE SINO AL 30.6.2021.

Viene confermata una posticipazione del divieto licenziamenti, già molte volte prorogato, con l'estensione al 30 giugno 2021 del divieto generalizzato dei licenziamenti collettivi (ad esclusione del recesso nell'ambito di cambio appalto con riassunzione del lavoratore da parte del nuovo appaltatore) e dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

Esclusivamente le aziende interessate dai trattamenti di integrazione salariale FIS Covid, Cassa in deroga Covid, assegni ordinari Eber Covid, Cisoa agricoltura Covid (quindi non quelle soggette a CIG ordinaria per l'industria), i divieti di licenziamenti vengono posticipati al 31 ottobre 2021.

Rimangono escluse dai divieti di cui sopra, le seguenti ipotesi:

  • licenziamenti per cessazione definitiva dell'attività aziendale, con messa in liquidazione della società che non preveda, nemmeno parzialmente, la prosecuzione dell'attività aziendale anche mediante trasferimenti di azienda o di ramo della stessa (idem nei casi di fallimento senza prosecuzione dell'attività aziendale); 
  • risoluzione consensuale conseguente l'adesione volontaria del lavoratore (con accesso alla Naspi) ad un accordo collettivo aziendale che disciplini con la firma delle OO.SS. (anche una sola), incentivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 17 - PROROGA AL REGIME DI DEROGA SULLE CAUSALI DEI CONTRATTI A TERMINE.

Fermo restando il limite massimo di 24 mesi, viene prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di prorogare o rinnovare senza causale, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti a tempo determinato.
La nuova disposizione ha efficacia dal 23 marzo 2021 e nella sua applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti (sia "ordinarie" che emergenziali). Si attendono in ogni caso le opportune conferme in tal senso da parte del Ministero del Lavoro.

Art. 15 - MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'.

Vengono estese al 30 giugno 2021 le misure di cui all'articolo 26 commi 2 e 2bis del dl 18/2020 in materia di sostegno ai lavoratori fragili, che così è riformulato: (...)
2. Fino al 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.
2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. ...".

Tali misure sono applicabili con decorrenza retroattiva dal 1^ marzo 2021.

Art. 16 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI.

L'articolo 3 comma 1 del D.Lgs. 22/2015, così regola i principali requisiti per l'accesso alla Naspi: (....)

1. La NASPI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
  • possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
  • possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. ..."

L'articolo 16 del dl sostegni prevede che non trovi applicazione fino al 31.12.2021 il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la disoccupazione di cui alla lettera c) suddetta.

ALTRE MISURE IN "PILLOLE". Di seguito e in modo sintetico si riportano ulteriori contenuti del decreto che, seppur non riferibili alle ordinarie attività del nostro Studio, costituiscono misure di interesse per il mondo del lavoro.

  • Rinnovo dell'indennità per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, stagionali e dello spettacolo per un importo pari a 2.400 Euro. Indennità per i lavoratori dello sport.
  • Rifinanziamento del Reddito di Emergenza per tre ulteriori mensilità da marzo a maggio 2021. Riconoscimento automatico delle tre quote di REM per chi ha cessato tra il1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 Naspi e DisColl e non ha né un lavoro subordinato o un contratto di collaborazione né una pensione diretta o indiretta.
  • Reddito di cittadinanza. Per il 2021 sospensione dell'erogazione del RdC (in luogo della decadenza) in caso di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, entro il limite di10.000 euro, per la durata del contratto di lavoro e comunque non oltre i sei mesi.

Sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore.

Si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA (attività d'impresa, arte o professione nonché enti non commerciali e del terzo settore) senza alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate (prescindendo quindi dai codici Ateco).
La richiesta telematica, che potrà essere inoltrata dal 28 marzo e per i 60 giorni successivi, è indirizzata ai soggetti con ricavi sino a 10 milioni, che abbiano subito riduzione del fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento. L'importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, come segue:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Gli importi dei sostegni varieranno da un minimo di 1.000 € per le persone fisiche (2.000 € per gli altri soggetti) ad un massimo di 150mila euro. Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Sono inoltre previsti sostegni alle attività d'impresa di specifici settori (Fondo per il turismo invernale, Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti, stanziamenti per la riduzione dei costi delle bollette elettriche).

A cura di Labour Consulting 

In collaborazione con Staff Spa


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