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Minimali Inps 2021, conferma valori 2020

Tasse8In data 29 gennaio 2021, l'INPS ha emanato la circolare n. 10 contenente i parametri previdenziali del 2021.

Poichè la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra la media dell'anno 2020 e la media dell'anno 2019 accertata dall'ISTAT è pari a -0,3%, la misura per l'anno 2021 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2020.
Riportiamo di seguito il quadro completo dei parametri, minimali e massimali per l'anno 2021, identici a quelli in vigore per l'anno 2020.

MINIMALI DI RETRIBUZIONE

Dall'1.1.2013 in applicazione della legge 389/89 che ha fissato il limite minimo giornaliero di retribuzione imponibile nella misura del 9,5% dell'importo minimo di pensione (per il 2021 pari a euro 515,58 mensili), i minimali giornalieri dei settori e delle casistiche che maggiormente ci interessano sono modificati come dalla seguente tabella:

INDUSTRIA OPERAI e IMPIEGATI € 48,98
DIRIGENTI € 135,48
PART TIME (*) € 7,35

ARTIGIANATO OPERAI e IMPIEGATI € 48,98
PART TIME (*) € 7,35

COMMERCIO OPERAI e IMPIEGATI € 48,98
DIRIGENTI € 135,48
PART TIME (*) € 7,35

CREDITO ASSICURAZIONI E SERVIZI OPERAI e IMPIEGATI € 48,98
DIRIGENTI € 135,48
PART TIME (*) € 7,35

SPETTACOLO OPERAI e IMPIEGATI € 48,98

DIRIGENTI € 111,16

PART TIME (**) € 7,35

LAVORATORI A DOMICILIO € 48,98

AGRICOLTURA
DIRIGENTI € 108,40
IMPIEGATI € 57,16
OPERAI € 43,57

Valori di minimali giornalieri particolari sono previsti per i seguenti settori: giornalisti, amministrazioni dello stato ed altre pubbliche amministrazioni; istruzione ed educazione scolare non statale; istruzione pre-scolare svolta da scuole materne autonome; assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali; attività di culto, formazione religiosa e similari; attività circensi e dello spettacolo viaggiante; personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione delle assicurazioni; pesca costiera e mediterranea.

(*) il calcolo del minimale part – time è così effettuato: euro 48,98 X 6 = : ore contrattuali previste da CCNL, di norma 40 = 7,35.
In caso di orario contrattuale diverso da 40 il minimale orario del part-time è perciò diverso da quello standard di euro 7,35.
In conseguenza ai nuovi valori giornalieri, la retribuzione minima imponibile "mensile", nelle casistiche più diffuse, per calcolare i contributi INPS diventa di euro 1.273,48 (48,98 X 26 gg. =1.273,48).

MINIMALE PART-TIME AI FINI INAIL

Per determinare l'imponibile INAIL dei lavoratori part-time, a seguito delle modifiche introdotte dalla decretazione sul collocamento convertita nella legge 608/96, occorre raffrontare, ai fini della scelta del valore più alto, la retribuzione oraria (sola paga base, senza cioè contingenza, scatti, ecc... più percentuale di incidenza delle mensilità aggiuntive) con il minimale previdenziale orario determinato in base alla legge 638/83.
Essendo tale minimale, lo stesso valido anche ai fini INPS, il raffronto suddetto andrà effettuato con il minimale orario che per il 2021 è pari a euro 7,35 (orari contrattuali 40 ore).

SALARIO CONVENZIONALE INAIL ARTIGIANI

Il salario medio convenzionale, valido dall'1.1.2021 ai fini INAIL, per le imprese artigiane è pari a € 14.694,00 (mensile euro 1.224,50). Il calcolo è il seguente: euro 48,98 x 300.

LIMITE PER L'ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E FIGURATIVI

Il limite di retribuzione per permettere l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi in numero pari a quello delle settimane retribuite nell'anno (art. 7 comma 1 Legge 638/83 modificato dall'art. 1 comma 2 della legge 389/89), è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione che nel 2020 è pari ad euro 515,58.
Detto parametro risulta, per il 2021, pari ad una retribuzione settimanale di euro 206,23, pari a euro 10.724,00 annue.

ALIQUOTA AGGIUNTIVA AI FINI PENSIONISTICI

Introdotta dall'art. 3 ter della L . 438/92 che ha convertito il DL 384/92; si applica dall'1.1.93 un contributo aggiuntivo dell'1% a tutti i lavoratori dipendenti, sulla retribuzione che eccede la prima fascia di retribuzione pensionabile per il 2021 è fissata in euro 47.379,00 in favore dei regimi pensionistici di appartenenza, purché questi prevedano aliquote a carico dei lavoratori inferiori al 10%.
Considerando che l'aliquota complessiva del Fondo Pensioni IVS INPS a carico dipendente è inferiore al 10%, sono quindi soggetti a tale aliquota aggiuntiva anche i lavoratori dipendenti privati con retribuzione eccedente euro 47.379,00, limitatamente alle quote che superano tale limite.
Il limite di fascia suddetto è rapportato a mese per i lavoratori dipendenti 47.379,00/ 12 = 3.948,00.

AGGIORNAMENTO DEL MASSIMALE ANNUO DELLA BASE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 335/95, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (opzione che poteva essere esercitata dall'1.1.2001), per l'anno 2021 è pari a euro 103.055,00
Tale massimale si applica anche nel versamento alla gestione separata INPS per i collaboratori coordinati e continuativi.

IMPORTI CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Si riportano di seguito gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per l'anno 2018, con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.LGS. N. 314/1997. Si evidenzia che non è più previsto il limite di esenzione per le erogazioni liberali di cui all'art. 51 comma 2, lettera b), lettera soppressa dal D.L. 93/2008 (messaggio n. 17577 del 4 Agosto 2008).
 Indennità sostitutiva di mensa – euro 5,29;
 Fringe benefits (tetto 2021) – euro 258,23;
 Indennità trasferta Italia (intera) – euro 46,48;
 Indennità trasferta estero (intera) – euro 77,47;
 Indennità trasferimento Italia (tetto) – euro 1.549,37;
 Indennità trasferimento estero (tetto) – euro 4.648,11;
 Azioni offerte ai dipendenti (tetto) – euro 2.065,83.

RIVALUTAZIONE DELL'IMPORTO A CARICO DELLO STATO PER PRESTAZIONI DI MATERNITA' OBBLIGATORIA

Il D.Lvo 78/2001 ha previsto che gli oneri per le prestazioni di maternità dovute in relazione ai parti, alle adozioni e agli affidamenti per i quali sia prevista la tutela previdenziale obbligatoria, siano a carico dello Stato (anziché dell'INPS) entro un importo massimo che è rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L'importo massimo è complessivo per ogni evento e nella sua determinazione si dovrà tener conto anche delle somme corrisposte nel corso dell'anno precedente in relazione allo stesso evento.
Dal 1.1.2003, i datori di lavoro, sulle denunce contributive Uniemens, devono esporre separatamente le somme che rientrano nel tetto massimo di cui sopra, rispetto a quelle che eccedono lo stesso tetto.
L'importo a carico del bilancio dello stato per prestazioni di maternità obbligatoria per l'anno 2021 è pari a euro 2.143,05.

CONTRIBUZIONE ALIQUOTA FONDO GARANZIA TFR

Dal mese di gennaio 2007 è introdotta una progressiva eliminazione dell'aliquota INPS relativa al fondo garanzia TFR – contribuzione interamente a carico dei datori di lavoro – pari allo 0,20% (0,40% per dirigenti ex INPDAI).
Infatti, tra le misure compensative previste a favore dei datori di lavoro che destinano il TFR maturando a previdenza complementare, l'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 764, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), prevede che i datori di lavoro siano esonerati dal versamento del contributo al Fondo di garanzia, nella stessa percentuale di:
 TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e
 TFR conferito al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto (quote destinate all'INPS per aziende con oltre 50 dipendenti).

RIDUZIONE CONTRIBUTI INPS

MISURE COMPENSATIVE LEGATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 – nel testo modificato dal comma 766 della legge finanziaria 2007 – riconosce, a favore dei datori di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi sociali, per ciascun lavoratore, nella misura dei seguenti punti percentuali:

ANNO PERCENTUALE
2008 0,19%
2009 0,21%
2010 0,23%
2011 0,25%
2012 0,26%
2013 0,27%
Dal 2014 0,28%

L'incremento annuo della percentuale relativa alle misure compensative legate alla previdenza complementare è terminato nel 2014, pertanto per gli anni successivi si conferma la misura dello 0,28%.
L'esonero contributivo presenta le seguenti caratteristiche:
 compete in funzione della stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e/o al Fondo di Tesoreria;
 si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione.

A cura di Labourconsulting

In collaborazione con Staff Spa


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