Operatività di fine anno 2020

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Documenti10Con il presente approfondimento si illustrano i principali adempimenti su i quali è necessario focalizzarsi in occasione dell’elaborazione delle paghe di dicembre.

Si riportano inoltre alcune anticipazioni riguardanti le novità per il prossimo anno, che si ritiene utile evidenziare fin da ora.

MASSIMALE CONTRIBUTIVO ANNO 2020

L’articolo 2, comma 18 della legge 335/95 ha disposto che i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono per la prima volta, successivamente al 1.1.96, a forme pensionistiche obbligatorie (INPS, ENPALS, ecc.), sono soggetti a un tetto massimo retributivo sul quale pagare i soli contributi IVS, che per l’anno 2020 è pari a euro 103.055,00. Si ricorda che errate applicazioni del massimale possono essere sistemate in occasione del conguaglio contributivo di dicembre, solo per ciò che riguarda l’anno corrente. A tal fine l’Inps prevede l’alimentazione dei seguenti campi in Uniemens <CausaleVarRetr> di <VarRetributive>.

Tale massimale si applica, in tutti i casi, anche per la contribuzione alla gestione separata Inps dei collaboratori coordinati e continuativi. Il tetto massimo suddetto è applicabile anche a coloro che, pur non rientrando nella casistica di cui sopra, abbiano optato per la pensione con il sistema contributivo (opzione esercitabile dal primo gennaio 2001).

RIENTRO DEI CERVELLI” CON OPZIONE AL REGIME FISCALE “IMPATRIATI”

La disciplina relativa ai “lavoratori impatriati” ha sostituito, dal 2016, la normativa per il “rientro dei cervelli”. Tuttavia, i lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2016 possono optare (per il periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento e per i 4 successivi, ossia dal 2016 al 2020), per l’agevolazione prevista dall’art. 16, D.Lgs n. 147/2015, in base alla quale il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50%.

In sostanza l’agevolazione del 50% è applicabile a decorrere dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nel 2016 hanno trasferito la residenza in Italia e ai soggetti che nel 2016 hanno esercitato l’opzione prevista per i lavoratori “impatriati” di cui al comma 4 del citato art. 16. 

REGIME FISCALE “IMPATRIATI

Per poter fruire dell’agevolazione fiscale, il dipendente deve farne apposita richiesta al datore di lavoro, attestando di possedere tutti i requisiti richiesti dalla norma e impegnandosi sia a mantenere la residenza in Italia per almeno un biennio sia a comunicare al datore di lavoro ogni eventuale successiva variazione del proprio status di residenza fiscale. L’agevolazione si applica a decorrere dall’anno in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i quattro successivi.

Per i soggetti che godono delle agevolazioni fiscali (i cd. “impatriati”) il sostituto d’imposta:

• applica l’agevolazione a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla richiesta del dipendente o, eventualmente, in sede di conguaglio di fine anno considerando i periodi precedenti alla richiesta (e quindi eventualmente anche per tutto l’anno in ipotesi di richiesta tardiva) a far data dall’assunzione;

• determina le ritenute sull’ammontare del reddito imponibile prodotto in Italia ridotto nella misura del 50%, mentre determina i contributi sul 100% del reddito corrisposto;

• commisura al reddito imponibile soggetto a tassazione anche le relative detrazioni, ove spettanti.

VERSAMENTO TFR A TESORERIA PER AZIENDE COSTITUITE IN CORSO D’ANNO

Per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell'anno solare (1º gennaio - 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.

Il problema si pone ora per le imprese costituitesi nel corso del 2020 le quali devono verificare alla fine dell’anno solare il raggiungimento o meno della media di 50 dipendenti. In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell'attività.

È stato precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l'importo da versare del tasso di rivalutazione 2020 calcolato fino alla data di effettivo versamento.

Le aziende che, al 31.12.2020, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l'apposita dichiarazione, allegando il documento d’identità del dichiarante, entro il termine di trasmissione della denuncia contributiva relativa al mese di febbraio 2021 (31 marzo 2021). Si consiglia di caricare la dichiarazione sul Cassetto Previdenziale.

POLIZZE A COPERTURA DEL RISCHIO DI CONTRARRE IL COVID-19

L’articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2017 ha inserito al comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, una nuova ipotesi di benefit detassato prevista dalla nuova lettera f-quater), in base alla quale non concorrono a formare il reddito:

“i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”.

L’Agenzia Entrate ha fornito alcuni chiarimenti applicativi con circolare 5/2018. Successivamente, con circolare 11/2020, l’Agenzia Entrate ha chiarito che il COVID-19 è una grave patologia, pertanto sono esenti le polizze a copertura del rischio di contrarre il COVID-19. Nella circolare 5/2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente prevista per i contributi e i premi versati ai sensi della lettera fquater) si realizza sempreché gli stessi siano destinati all’erogazione di prestazioni in favore del dipendente e non anche dei suoi familiari.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare 5/2018 ha chiarito che la lettera f-quater) trova applicazione anche nelle ipotesi in cui i contributi siano versati ad enti o casse non aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, o a fondi sanitari non iscritti all’anagrafe, nonché ad enti bilaterali.

DETRAZIONI PER COLLABORATORI E DIPENDENTI RESIDENTI ALL’ESTERO

A partire dal 2014, i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia, particolari correlazioni sussistono con la Svizzera) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, potranno beneficiare degli stessi oneri detraibili e deducibili attualmente riconosciuti ai soggetti residenti, a condizione che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito complessivamente prodotto e che, nello Stato di residenza, non fruiscano di agevolazioni fiscali analoghe.

Ai soggetti in questione, cd. "non residenti Schumacker", sono riconosciuti gli oneri deducibili ai fini IRPEF ordinariamente previsti per i soggetti residenti, nonché le detrazioni d'imposta e le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR, purché rilascino al proprio sostituto d'imposta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i requisiti necessari per il riconoscimento delle detrazioni e oneri deducibili.

Con l’entrata in vigore del DM 21 settembre 2015, dal 2015:

• ai soggetti residenti i Paesi dell’Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico europeo (See) verrà applicato il nuovo regime fiscale “non residenti Schumacker”;

• ai soggetti residenti in altri Paesi non verranno più riconosciute le detrazioni per carichi familiari, continueranno invece a essere riconosciute le detrazioni per lavoro dipendente.

CONGUAGLIO PER DIPENDENTI DISTACCATI ALL’ESTERO

Si ricorda che le retribuzioni convenzionali sono fissate, per ciascun anno (entro il 31 gennaio), mediante decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Finanze, avendo a riferimento la misura delle retribuzioni dei CCNL raggruppati per settori produttivi omogenei (industria, artigianato, commercio, ecc.). 

Per individuare la fascia di retribuzione convenzionale occorre fare riferimento alla Retribuzione Lorda Annua (quindi considerare le mensilità aggiuntive) con esclusione della indennità estero.

L’importo così calcolato deve essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore e della qualifica corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi e fiscali. Nel caso di passaggi di qualifica in corso di distacco deve essere attribuita la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto con pari decorrenza. Se nel corso dell’anno 2020 sono maturati compensi variabili (premi, lavoro straordinario, ecc.), non inclusi inizialmente nel calcolo della retribuzione annua lorda, sarà necessario rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci e ridividere il valore così ottenuto per 12 mensilità ai fini dell’individuazione della fascia corretta di retribuzione convenzionale. Se, per effetto di tale ricalcolo, si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno rispetto a quella adottata è necessario procedere a una operazione di conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio.

PREVINDAI – CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA - VERIFICA DEL CONTRIBUTO MINIMO DI € 4.800 A CARICO AZIENDA- NOVITA’ ALIQUOTE FLESSIBILI

Come noto il livello minimo annuo di contribuzione al PREVINDAI a carico delle aziende è pari a € 4.800,00, per i dirigenti con anzianità dirigenziale presso l'azienda stessa superiore a 6 anni compiuti. Se il dirigente contribuisce a PREVINDAI con il solo TFR il contributo minimo non è dovuto.

La differenza tra il livello minimo di contribuzione c/azienda pari a 4.800,00 euro e la contribuzione c/azienda calcolata durante l’anno deve essere versata al PREVINDAI entro il 20 gennaio 2021 unitamente alla contribuzione dovuta per il 4º trimestre 2020. In caso di periodi contributivi inferiori all'anno (ad esempio adesione e/o cessazione del dirigente in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi del predetto livello minimo. Nell'anno in cui si raggiungono i 6 anni di anzianità, la verifica deve essere operata riproporzionando il minimo in vigore ai mesi di servizio prestati successivamente alla maturazione del requisito di anzianità dirigenziale e confrontandolo con il contributo maturato nello stesso periodo. Il versamento dell'eventuale differenza va effettuato unitamente ai contributi del trimestre nel quale ricade la risoluzione del rapporto di lavoro, se precedente al quarto trimestre. 

Per quanto riguarda la dichiarazione trimestrale (mod. 050), si evidenzia che il contributo a conguaglio, in quanto previsto dal CCNL, non deve essere indicato nella casella "Contribuzione aggiuntiva azienda" ma deve essere cumulato alla quota azienda.

Novità PREVINDAI 2020 – Aliquote contributive flessibili Il rinnovo del CCNL, con decorrenza 1/1/2020, ha introdotto la facoltà aziendale, previo accordo con il dirigente, di farsi carico di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente fino ad un totale massimo del 7% a carico azienda, rimanendo a carico del dirigente un contributo minimo dell’1%, ferma restando l’aliquota contributiva complessiva dell’8%. Il fondo ha chiarito che le aliquote sono modulabili a punti percentuali interi e che la modifica decorre sempre da inizio trimestre e avrà vigenza minima di un trimestre.

Quindi, le soluzioni possibili sono ad esempio:

• Azienda 5%

• Dirigente 3%

• Azienda 6%

• Dirigente 2%

• Azienda 7%

• Dirigente 1%

La quota del dirigente di cui l’impresa si assume l’onere si somma, quindi, a quella contrattualmente prevista a proprio carico del 4%. Se si è avvalsa della flessibilità contributiva l’impresa dovrà verificare che la sua quota contrattuale del 4% abbia dato luogo ad un contributo di almeno 4.800 euro senza tener, quindi, conto dell’importo versato “al posto” del dirigente.

Esempio di contribuzione con flessibilità L’azienda versa anche una quota del 2% a carico del dirigente

PREVINDAPI – CCNL DIRIGENTI PMI CONFAPI (Z191) – VERIFICA DEL CONTRIBUTO MINIMO DI € 4.800 A CARICO AZIENDA

Con specifico verbale di accordo del 21/1/2014 le Parti hanno stabilito, a partire dal 1º gennaio 2014, per tutti i dirigenti iscritti al Fondo PREVINDAPI l’applicazione del contributo minimo aziendale annuo è di euro 4.800,00. Il contributo minimo c/azienda dovrà:

• essere riproporzionato per dodicesimi, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore;

• in caso di adesione o cessazione al PREVINDAPI in corso d’anno, essere riproporzionato ai mesi di obbligo contributivo;

• in caso di periodo di aspettativa non retribuita essere riproporzionato ai soli mesi retribuiti. 

Entro il 31 dicembre di ogni anno (con la contribuzione PREVINDAPI del 4º trimestre di ogni anno), o all’atto della cessazione del rapporto di lavoro (con la contribuzione PREVINDAPI del trimestre nel quale ricorre la risoluzione del rapporto) le Aziende provvederanno a versare eventuali differenze tra il contributo minimo aziendale annuo di € 4.800,00, e il contributo determinato applicando l’aliquota del 4,5% sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal dirigente in servizio, nel limite del massimale imponibile di € 180.000,00 in vigore dal 1/1/2020 (mentre fino al 31/12/2019 il massimale era pari a 150.000,00).

Inoltre, ricordiamo che in occasione del versamento al Fondo della contribuzione riferita al quarto trimestre 2020 (20 gennaio 2021) dovrà essere versato per i dirigenti non iscritti al PREVINDAPI il contributo contrattuale annuo a carico Azienda dello 0,50% sulla retribuzione globale lorda (retribuzione utile al TFR) percepita dal dirigente in servizio, nel limite del massimale imponibile di € 180.000,00 annui, in vigore dal 1/1/2020 (mentre fino al 31/12/2019 il massimale era pari a 150.000,00). Per pagare il contributo contrattuale annuo a carico Azienda, i datori di lavoro devono:

• utilizzare il nuovo conto con le seguenti coordinate bancarie: IBAN Previndapi

IT09M0306905183100000000451 presso INTESA SANPAOLO SPA - Filiale di Roma - L.go Pietro Vassalletto 4 – Roma;

• indicare nella causale di pagamento: 0,5 Cognome Nome CF dirigente CF datore lavoro;

• dopo l’avvenuto versamento, l’azienda dovrà inviare, via mail, comunicazione su carta intestata contenente i dati anagrafici e indirizzo di residenza del beneficiario di tale contributo.

Ferma restando la misura minima dei suddetti contributi è possibile determinare liberamente l’entità della contribuzione da versare al PREVINDAPI. In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

Agli effetti delle suddette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per la determinazione del trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, solo per i nuovi iscritti (classi «b» e «c»), anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.

CALCOLO DEL BENEFIT AUTO DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA DAL 1° LUGLIO 2020

In vista del conguaglio fiscale di fine anno, sebbene permangano dubbi operativi non ancora chiariti dall’Agenzia Entrate, si propone una sintesi delle regole di determinazione del benefit auto che sono state oggetto di modifica nel corso del 2020.

La Legge di Bilancio 2020 - modificando l’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR - ha variato con decorrenza 1° luglio 2020 il criterio di quantificazione del benefit per le auto aziendali concesse in uso promiscuo, allo scopo di agevolare i veicoli a più basse emissioni.

L’Agenzia Entrate è intervenuta con chiarimenti in merito all’applicazione della norma attraverso la Risoluzione n. 46 del 14/8/2020, lasciando tuttavia dubbi operativi in merito ad una casistica che come vedremo in seguito si può riscontrare ancora di frequente.

I chiarimenti della Risoluzione n. 46/2020

1. Auto concesse in uso promiscuo fino al 30 giugno 2020

In relazione alle auto aziendali in uso promiscuo assegnate ai lavoratori dipendenti fino al 30 giugno 2020 non cambia il criterio di valorizzazione del benefit, si applicano quindi le tabelle ACI in vigore dal 1° gennaio 2020 che determinano il benefit sulla base della seguente formula: 30% X costo Km ACI X 15.000 Km.

Tale criterio si applica fino al termine dell’assegnazione dell’auto al dipendente.

In sintesi, per l’applicazione della vecchia disciplina è necessario verificare che la data di assegnazione non sia successiva al 30 giugno 2020.

A tale proposito, si evidenzia l’importanza di far sottoscrivere sempre un contratto al lavoratore in occasione dell’assegnazione dell’auto, specificando le condizioni di utilizzo della vettura; Unindustria per le aziende associate e l’Acn possono fornire fac-simile di lettere di assegnazione.

2. Auto concesse in uso promiscuo e immatricolate dal 1° luglio 2020

La nuova disciplina di determinazione del valore del benefit si applica qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

• Auto assegnate ai lavoratori dal 1° luglio 2020;

• Auto immatricolate dal 1° luglio 2020

In tal caso le regole di determinazione del benefit sono le seguenti

• 25% per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km, assegnati con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020;

• al 30% per i veicoli, con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/ km, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020;

• al 40% per i predetti veicoli in caso di emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l’anno 2020. Tale percentuale è elevata al 50% per l’anno 2021;

• 50% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km per l’anno 2020 e pari al 60% a decorrere dall’anno 2021. 

3. Auto concesse in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 e immatricolate entro il 30 giugno 2020

I problemi applicativi riguardano questa casistica specifica, in relazione alla quale l’Agenzia Entrate esclude l’applicazione del criterio forfetario come ai punti precedenti, specificando che: “il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro”.

In sintesi, in questa fattispecie andrà assoggettato come benefit il valore normale del bene (quindi non forfetario) in proporzione all’uso privato, escludendo il valore del bene corrispondente all’uso professionale, tuttavia l’Agenzia Entrate non fornisce esempi concreti di determinazione del valore del benefit auto in questa casistica.

In dottrina si fanno due ipotesi, a seconda che l’auto sia di proprietà aziendale o che l’azienda paghi un canone di leasing per l’utilizzo dell’auto.

a) Nell’ipotesi che l’auto sia di proprietà aziendale, il valore del benefit può essere determinato mensilmente rilevando i Km ad uso privato e moltiplicandoli per il costo Km come da tariffe ACI, il valore risultante sarà assoggettato a ritenute previdenziali e fiscali;

b) Nell’ipotesi di auto a noleggio il canone mensile potrebbe essere riproporzionato mensilmente in rapporto ai Km effettuati per uso privato, a tale importo andrebbe però aggiunto il costo del carburante solitamente escluso dal noleggio della vettura. Es. 3.000 km percorsi in un mese di cui 950 per uso privato, canone di leasing pari a € 1.200 mensili, il valore da assoggettare sarà pari ad € 380 (1200 X 950/3000) + il costo del carburante per uso privato (es. 80 euro), totale valore benefit auto € 460.

E’ evidente come il criterio del valore normale in proporzione all’uso privato complica estremamente la gestione del benefit auto, anche in relazione alle operatività degli uffici del personale costretti a rilevare ogni mese i Km percorsi a fini privati.

RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE PER ANNO 2020

Il Decreto “Agosto” (D.L. 104/2020) ha previsto con l’art. 112, che per il solo periodo d'imposta 2020, il limite di esenzione dei beni in natura concessi dall'azienda ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del TUIR (cosiddetti piccoli benefit), è elevato da € 258,23 a € 516,46. 

 


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