Fase 2, misure di Prevenzione e Sicurezza sul lavoro in tempi di Covid19 per i settori ristorazione, parrucchieri ed estetiste

  • Stampa

Coronavirus Lavoro Mascherina1Come abbiamo avuto modo di anticiparvi con le NL del 6, 22 e 29.4.2020, l'attenzione alle misure di sicurezza sul lavoro in tempi di Covid19 è stata rafforzata e trova ora, grazie all'INAIL, maggiori indicazioni operative per quei settori per i quali a breve dovrebbero riaprirsi le porte.

In particolare gli aspetti della sicurezza sul lavoro sono stati da ultimo ripresi sia dall'INAIL, con un documento tecnico del 24.4.2020, che dal nuovo accordo sulle misure di contenimento della diffusione del coronavirus in tutti i luoghi di lavoro (Protocollo firmato dalle parti sociali il 24.4.2020) nonché da alcuni documenti tecnici dell'INAIL per i settori della ristorazione – bar, per i parrucchieri / estetiste ecc. e per il settore della balneazione (non di ns. specifico interesse).

Sotto offriamo una sintesi degli aspetti di maggiore importanza.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO SUCCITATI – sintesi.

Come abbiamo già detto, riteniamo importante sollecitare un'attenta e puntuale applicazione dell'accordo sulle misure di contenimento della diffusione del coronavirus in tutti i luoghi di lavoro (Protocollo firmato il 24.4.2020) e nello specifico le misure suggerite dall'INAIL con i vari documenti tecnici pubblicati. Il protocollo, condiviso dalle parti, contiene indicazioni operative per le aziende, al fine di attuare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale le prescrizioni del legislatore e dell'Autorità sanitaria.

Non ripeteremo in questa NL gli aspetti già ripresi dalle precedenti informative, ma ci soffermeremo sugli aspetti più importanti delle nuove norme tecniche relative alla ristorazione ed alle attività di servizi alla persona (parrucchieri, estetiste, ecc.).

Ristorazione: in quest'ambito il distanziamento sociale assume un aspetto di grande importanza e complessità, anche tenuto conto che gli avventori non potranno utilizzare mascherine mentre fruiscono del servizio e che lo stazionamento protratto possa anche contaminare, in caso di soggetti infetti da SARS-COV-2, superfici come, ad esempio, stoviglie e posate.
Altri aspetti fondamentali sono il ricambio di aria naturale e la ventilazione dei locali confinati anche in relazione ai servizi igienici spesso privi di possibilità di areazione naturale, la gestione spazi (privilegiando l'uso di spazi all'aperto) la rimodulazione dei tavoli e dei posti a sedere, garantendo il distanziamento fra i tavoli non inferiore a 2 metri e garantendo comunque tra i clienti durante il pasto (che necessariamente avviene senza mascherina), una distanza in grado di evitare la trasmissione di droplets e la trasmissione indiretta del virus tramite stoviglie, posaterie, ecc.; l'adozione di misure di contenimento e mitigazione come l'installazione di barriere e le procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti. In ogni caso, va definito un limite massimo di capienza predeterminato, prevedendo uno spazio che di norma dovrebbe essere non inferiore a 4 metri quadrati per ciascun cliente.
La turnazione nel servizio, la prenotazione dei posti, l'eliminazione dei buffet o similari, la presentazione del menù scritti su lavagne, consultabili via app e siti o su fogli monouso/tovagliette rappresentano altre misure di prevenzione efficaci.

I clienti dovranno indossare la mascherina in attività propedeutiche o successive al pasto al tavolo (esempio pagamento cassa, spostamenti, utilizzo servizi igienici). Infine risulta opportuno privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e possibilità di barriere separatorie nella zona cassa, ove sia necessaria.
È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per clienti e personale anche in più punti in sala e, in particolare, per l'accesso ai servizi igienici che dovranno essere igienizzati frequentemente.
Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di igienizzazione, rispetto alle superfici evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, acetiere, etc.)

Misure per i lavoratori: In considerazione della tipologia di attività che prevede la presenza di personale addetto alle cucine e di personale addetto al servizio ai tavoli, oltre a quello dedicato ad attività amministrative se presente, è opportuno, oltre ad un'informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un'informativa più mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione.

In particolare per il personale di cucina, in condivisione di spazi confinati, va indossata la mascherina chirurgica; dovranno essere utilizzati altresì guanti in nitrile in tutte le attività in cui ciò sia possibile. Per il personale addetto al servizio ai tavoli è necessario l'uso della mascherina chirurgica per tutto il turno di lavoro e ove possibile, l'utilizzo dei guanti in nitrile; questi ultimi sono comunque sempre da utilizzare durante le attività di igienizzazione poste in essere al termine di ogni servizio al tavolo.

Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento di un metro, è necessario indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es., separatore in plexiglass).
Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in specifico prevedendo un'adeguata attività di pulizia degli stessi.

"Altre attività di servizi per la persona" - parrucchieri, estetiste, ecc. (ATECO S.96) Secondo la classificazione di cui al Documento tecnico Inail, il settore è classificato con un livello di rischio integrato medio-alto, con indice di aggregazione medio-basso. Tale livello di rischio è dovuto, da un lato alle attività specifiche legate ai servizi per la persona che avvengono in stretta prossimità con il cliente per cui il distanziamento non può essere garantito, dall'altro all'elevata probabilità di esposizione a fonti di contagio legata anche alla presenza di operazioni che comportano rischio di formazione di aerosol. In estrema sintesi bisognerà organizzare gli spazi e gli accessi in modo tale da evitare la copresenza di clienti, preferire appuntamenti programmati in base al tempo stimato del trattamento, favorire l'attesa fuori dal locale, distanziare le postazioni di lavoro almeno di due metri (anche segregando le postazioni intermedie), inserire barriere di plexiglas o utilizzare teli divisori certificati (tipo chirurgici), prevedere l'allungamento degli orari di apertura, eliminare le riviste, evitare l'accesso a clienti con sintomi influenzali (non è fatto obbligo di provare la febbre ai clienti – pur consigliabile), controllare la temperatura ai dipendenti prima del loro ingresso (secondo l'INAIL è dovere del datore di lavoro ma altre fonti normative indicano tale procedura solo come raccomandata), utilizzare l'uso di mascherina da parte del clienti, arieggiare spesso il locale o meglio lavorare se possibile con porta e finestre aperte, suddividere via di ingresso e uscita, ecc. ecc.
Le misure tecniche per l'esecuzione dei trattamenti sono numerose e molto specifiche, si rinvia pertanto ai documenti tecnici.

Tutto ciò premesso, come già suggerito nelle precedenti NL, riteniamo utile effettuare l'aggiornamento, con il supporto dei vs. consulenti della sicurezza, del documento di valutazione del rischio - DVR aziendale. Lo specifico obbligo di stesura e per quanto qui occorre, aggiornamento e integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 del decreto 81/08 in relazione al COVID19, è certamente subvalente rispetto alla normativa speciale emanata in via d'urgenza a tutela dell'incolumità pubblica e della salute della collettività) ma rimane il documento che il datore di lavoro stila per valutare il rischio lavorativo e anche L'INAIL nel suo Documento Tecnico del 24.4.2020 a pag 11 richiama come necessario. E' evidente che i datori di lavoro che avessero appalti interni in corso, dovranno altresì lavorare congiuntamente agli appaltatori al fine delle suddetta integrazione del DVR e del DUVRI da covid19.

La presente comunicazione rappresenta una sintesi con finalità di informare e sensibilizzare i Clienti in merito alla necessità di gestire gli adempimenti connessi alle nuove misure di prevenzione da Covid19 così da garantire massimi livelli di sicurezza per i propri collaboratori ed evitare pesanti conseguenze sanzionatorie in caso di inadempienza. Pertanto, si invitano i Clienti in indirizzo, qualora ciò non sia ancora avvenuto, a prendere contatti con i propri consulenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro nonché con i propri medici competenti (se nominati) nel più breve tempo possibile, al fine di indirizzare le attività e le azioni organizzative di adeguamento richieste.

In caso di necessità e di specifica richiesta in tal senso, lo scrivente Studio potrà segnalare contatti di Professionisti specializzati della materia con i quali potrete valutare autonomamente il percorso di allineamento al Protocollo del 24.4.2020 ed alle successive norme tecniche dell'INAIL. I

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

StaffSpa AgenziaPerIlLavoro3 Inside

 



Questo sito utilizza cookie di terze parti (leggere la pagina informativa per approfondimento). Continuando con la navigazione si accetta il loro uso. Per informazioni dettagliate sulla normativa dei cookies, leggi la nostra privacy policy.

Accetto i cookies per questo sito.

EU Cookie Directive Module Information