Retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori all'estero

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Fisco Imposte2MANTOVA, 12 feb. - IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei.

Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero.

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati.

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi.

Considerato il decreto interministeriale del 21 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 17 gennaio 2019, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2019 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2019.
Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneita'.

Tenuto conto delle proposte formulate da FNSI con nota del 19 settembre 2019, da ENPAIA con nota del 2 ottobre 2019, da ABI con nota del 3 ottobre 2019, da UGL con nota del 3 ottobre 2019, da CONFETRA con nota del 4 ottobre 2019, da CONFARTIGIANATO, CNA,
CASARTIGIANI e C.L.A.A.I., con nota del 7 ottobre 2019, dall'INPS in sede di Conferenza di servizi, nonche' degli elementi pervenuti
dall'ISTAT con nota del 27 settembre 2019.

Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 2020, alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, svoltasi il 23 ottobre 2019.


Decreta:

Art. 1
Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2020 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2020, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2
Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3
Frazionabilita' delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4
Trattamento di disoccupazioneper i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

StaffSpa AgenziaPerIlLavoro3 Inside

 



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