Modello 770/2019: sintesi per la compilazione

  • Stampa

Fisco 770MANTOVA, 5 nov. -  Con la presente si fornisce una sintesi relativa alla compilazione del modello 770, evidenziando le maggiori novità in materia.

Soggetti obbligati

I sostituti d'imposta che corrispondono somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi del D.P.R. n. 600/1973 devono presentare una dichiarazione annuale denominata modello 770.

I principali soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta sono:

· le persone fisiche che esercitano arti o professioni
· le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole
· le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio associato di arti o professioni
· le società di persone (società semplici, s.n.c., s.a.s.)
· le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione)
· gli enti pubblici e privati di natura commerciale dotati di personalità giuridica
· gli enti pubblici e privati di natura non commerciale con personalità giuridica
· le Amministrazioni dello Stato
· le associazioni, i consorzi e le altre organizzazioni senza personalità giuridica
· i condomini
· i curatori fallimentari, i commissari liquidatori
· gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto
· le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia (limitatamente ai redditi corrisposti da loro sedi fisse in Italia)

Il modello 770 deve essere utilizzato dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici qualora applichino una ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi nella cd. "locazioni brevi".

1. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Dal 2017 è previsto l'accorpamento del modello 770 semplificato e ordinario. Nonostante l'unificazione dei due modelli dichiarativi, i sostituti d'imposta potranno comunque decidere di inviare separatamente più dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate.

Con il modello 770 devono essere dichiarati:
· i dati fiscali relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, su alcuni redditi diversi, sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, nonché le ritenute operate ai sensi dell'art.25 del D.L.78/2010 (banche e poste) e sulle locazioni brevi;
· i dati relativi alle ritenute operate su altre tipologie di redditi (redditi di capitale, dividendi, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici o privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi e vincite, altri proventi finanziari).

Il modello 770 deve essere predisposto e presentato:
· dai soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta e che:
   Â· hanno corrisposto nell'anno redditi di lavoro assoggettati a ritenuta alla fonte
   Â· hanno corrisposto nell'anno redditi di capitale assoggettati a ritenuta alla fonte (anche a titolo di imposta sostitutiva)
· dagli intermediari (es. notai) e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni di natura finanziaria tenuti per legge a comunicare alla Pubblica Amministrazione i dati aventi rilevanza fiscale

2. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Il modello 770/2019, relativo all'anno 2018, deve essere presentato esclusivamente per via telematica entro il 31 ottobre 2019 (i termini che cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo).
Il sostituto d'imposta che nel 2018 ha operato ritenute anche su altre tipologie di redditi deve presentare il modello 770 comprensivo dei quadri relativi ai redditi di capitale oltre ai quadri SS, ST, SV, e SX.

Il modello 770 può essere trasmesso nei seguenti modi:
· trasmissione unitaria: frontespizio e prospetti relativi alle ritenute di lavoro dipendente, lavoro autonomo, locazioni brevi, capitale e altre ritenute (somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi) – SS, ST, SV, SX, SY;
· trasmissione separata con un massimo di tre flussi che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute: ad esempio un flusso con ritenute di lavoro "dipendente", un altro flusso con ritenute di lavoro "autonomo" ed un altro con ritenute di redditi di "capitale".

Ciascun flusso deve essere inviato da un intermediario diverso; non è più possibile, per lo stesso intermediario, inviare flussi separati. Mentre, da quest'anno, i flussi potranno essere trasmessi anche separatamente dallo stesso sostituto d'imposta. Gli intermediari dovranno rispettare alcune regole di abbinamento riguardo alle ritenute su "Locazioni brevi" e "Altre ritenute" (ritenute su pignoramenti),più precisamente:
· le ritenute "Locazioni brevi", in presenza anche di ritenute lavoro autonomo, dovranno essere trasmesse in abbinamento con queste ultime. In assenza di ritenute lavoro autonomo potranno essere trasmesse da sole o in abbinamento con qualsiasi altra tipologia di ritenuta;
· le "Altre ritenute" devono essere abbinate ad uno dei tre flussi principali: "Dipendente" – "Autonomo" – "Capitali".

Le modalità con le quali il sostituto d'imposta assolve i suoi obblighi dichiarativi sono specificate nel riquadro "redazione della dichiarazione" del frontespizio del modello 770.

3. PRESENTAZIONE TELEMATICA

La trasmissione telematica del modello 770 può essere effettuata:
· direttamente dal sostituto d'imposta attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione.
· per il tramite di soggetti intermediari abilitati (i soggetti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, degli avvocati, dei dottori agronomi e forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari, i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, i soggetti iscritti al 30/09/1993 nei ruoli dei periti ed esperti tributari tenuti dalle CCIAA, le associazioni sindacali di categoria degli imprenditori, i centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, gli studi professionali in cui almeno la metà degli associati è costituita da soggetti abilitati, le società di servizi in cui più di metà del capitale sociale è posseduta da soggetti abilitati, i soggetti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale, i notai, le società tra professionisti iscritte all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, le società tra professionisti iscritte all'Albo dei Consulenti del Lavoro) attraverso il servizio telematico Entratel.
· per il tramite di altra società appartenente allo stesso gruppo societario esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.

4. DICHIARAZIONI CORRETTIVE NEI TERMINI E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

È possibile presentare una dichiarazione correttiva nei termini quando, prima della scadenza del termine di presentazione, si intende rettificare o integrare una dichiarazione già presentata.

È possibile presentare una dichiarazione integrativa quando, scaduto il termine di presentazione, si intende rettificare o integrare una dichiarazione già presentata nei termini (è considerata tale anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza).

Le istruzioni de modello 770 prevedono che la presentazione di una dichiarazione integrativa può avvenire:
· entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per correggere errori e/o omissioni dai quali consegua un maggior debito d'imposta (e fatta salva l'applicazione delle previste sanzioni);
· per correggere errori e/o omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o di un minor credito (modifiche a credito del contribuente); in tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.

5. FRONTESPIZIO

Il frontespizio si compone di due facciate:
· nella prima facciata del frontespizio viene sinteticamente illustrato l'utilizzo dei dati contenuti nella dichiarazione 770 ed i diritti che il D.lgs 196/2003 riconosce al cittadino nell'ambito del sistema di tutela del trattamento dei dati personali;
· nella seconda facciata, sono inseriti i riquadri: tipo dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.

6. QUADRO SS

Il quadro SS contiene i dati riassuntivi relativi ai dati riportati nei diversi quadri del modello 770 (principalmente quadri dei redditi di capitale). Dallo scorso anno è stato inserito un ulteriore rigo per rappresentare i dati contenuti nel prospetto SY.

7. QUADRO DI

Il quadro "DI" è compilato dai soggetti che hanno presentato nel 2018 una o più dichiarazioni integrative, oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa 770/2014 relativa al 2013 presentata nel 2018).

8. PROSPETTO ST

Da gennaio 2015, sono in vigore le nuove regole di compensazione, direttamente nel Mod. F24 mediante i codici tributo appositamente istituiti dall'Agenzia delle Entrate, dei crediti restituiti ai sostituiti (risultanti in sede di conguaglio di fine anno ovvero di fine rapporto o dalle operazioni di conguaglio 730) nonché delle somme versate in eccesso. Le compensazioni tra ritenute a debito e importi a credito effettuate nel Mod. F24 (compensazioni esterne) non trovano alcuna evidenza nel prospetto ST.

Fino allo scorso anno, e per molto tempo, è stato applicato il principio della stretta corrispondenza tra righi del prospetto ST e i dati indicati nei righi del modello di pagamento F24, cioè il sostituto doveva utilizzare un distinto rigo ST per ciascun rigo del Mod. F24. Da quest'anno, con il provvedimento dell'Agenzia Entrate n. 184633 del 7 giugno 2019, viene richiesta l'esposizione aggregata, cioè i versamenti esposti in F24 anche in modalità disaggregata dovranno essere esposti nei righi del prospetto ST in modalità unitaria a parità di periodo di riferimento, codice regione (per sezione II), codice tributo e data di versamento.

Quando, invece, i versamenti debbano denotarsi separatamente per la presenza di differenti note al punto 10, non andrà disposta l'aggregazione dei dati nel quadro ST, ma dovranno essere compilati più righi.

9. PROSPETTO SV

Il prospetto SV deve essere utilizzato per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF effettuate anche in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.

10. PROSPETTO SX

Il quadro SX, a seguito dell'unificazione dei modelli 770 semplificato ed ordinario, accoglie i campi riepilogativi dei crediti e del relativo utilizzo precedentemente contenuti nei rispettivi dichiarativi. Nel presente approfondimento verranno analizzate le sezioni relative ai redditi di lavoro dipendente/assimilati e redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
La maturazione dei crediti ed il loro utilizzo in compensazione devono essere evidenziati nel modello 770 attraverso apposite indicazioni da inserire nel prospetto SX.

Il quadro SX presenta alcune rilevanti novità, rispetto allo scorso anno. In particolare, nel rigo SX1:
· è stato eliminato il campo 3 credito derivante da conguaglio su somme detassabili nel quale trovava esposizione il credito di imposta sostitutiva (10%) derivante da conguaglio di premi detassati e ricondotti a tassazione ordinaria. Il predetto credito, quest'anno, va ricompreso a campo 1 del medesimo rigo SX1;
· il vecchio campo 4 "Altri crediti" è stato sdoppiato:
  · in campo 3 "Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale" e
  · in campo 4 "Credito su IVIE versata da società fiduciaria".

I campi 3 e 4 contengono i medesimi importi richiesti fino allo scorso anno cumulativamente nel campo 4.

Con riferimento al rigo SX3, si segnala il nuovo campo "credito APE" destinato all'INPS.

Nei righi SX1, SX2 e SX3 devono essere indicati i crediti maturati nell'anno (suddivisi a seconda della causa che li ha generati).
Il rigo SX4 è strutturato su sei colonne nelle quali devono essere indicati i dati complessivi relativi ai crediti e alle compensazioni effettuate nell'anno 2018.
Quando la dichiarazione si chiude con un credito richiesto in compensazione (e quindi in tutti i casi in cui è stato compilata la colonna 5 del rigo SX4) deve essere obbligatoriamente compilata anche la sezione "riepilogo del credito da utilizzare in compensazione" del prospetto SX, che, quest'anno, le istruzioni prevedono includere anche l'eventuale credito derivante da ritenute su pignoramenti: Il rigo SX47 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto il "Bonus 80 euro" nel corso dell'anno 2018. Il rigo, quest'anno non ha subito modifiche.

11. PROSPETTO SY

Il prospetto SY è stato creato per rappresentare i dati relativi a:
· somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, nonché
· ritenute operate dalle banche e dalle Poste Italiane, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito nella misura del 10% all'atto dell'accredito dei pagamenti, dovute dai beneficiari per i bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (art. 25 del D.L. 78/2010);
· somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale.

Pertanto, il prospetto SY in esame si compone di quattro sezioni:
· la prima sezione deve essere compilata dal debitore principale (soggetto a pignoramento) nei soli rari casi in cui rivesta la qualifica di sostituto d'imposta e sia stato pignorato da un soggetto terzo;
· la seconda sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme;
· la terza sezione deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane S.p.a;
· la quarta sezione;

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

StaffSpa AgenziaPerIlLavoro3 Inside

 



Questo sito utilizza cookie di terze parti (leggere la pagina informativa per approfondimento). Continuando con la navigazione si accetta il loro uso. Per informazioni dettagliate sulla normativa dei cookies, leggi la nostra privacy policy.

Accetto i cookies per questo sito.

EU Cookie Directive Module Information