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Prevenzione e sicurezza sul lavoro in tempi di Covid19

Lavoro Industria1Come abbiamo avuto modo di anticiparvi il 6.4.2020, l'attenzione alle misure di sicurezza sul lavoro in tempi di Covid19 è molto alta.

Con il D.P.C.M. 10 aprile 2020, il Governo tra le altre cose, ha demandato ai Prefetti la verifica delle aziende autorizzate a proseguire la loro attivitĂ  e richiesto all'Ispettorato del lavoro di verificare da la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro attraverso procedure organizzative e gestionali che i datori di lavoro devono aver adottato per poter svolgere attivitĂ  lavorativa (es. osservare tutte le precauzioni idonee per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori).

E' bene evidenziare che, il mancato rispetto delle regole di sicurezza (in particolare quelle dettate dal Protocollo del 14.3.2020 di cui abbiamo accennato con ns. precedente NL) può portare anche alla chiusura dei locali aziendali. Detta verifica dovrĂ  essere effettuata in stretto coordinamento con i competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali, con le quali dovrĂ  avvenire una programmazione concordata, contenente le liste di aziende sulle quali orientare i controlli, ciò al fine di agevolare la corretta individuazione degli obiettivi da perseguire.

Nella nota dell'Ispettorato nazionale n. 140 del 20 aprile 2020, è presente una check list con le verifiche da effettuare. Si tratta di una sorta di questionario a risposta chiusa (SI/NO), che dovrĂ  essere compilato dall'ispettore al fine di accertare la corrispondenza ai protocolli di sicurezza per lo svolgimento dell'attivitĂ  lavorativa.

Sicurezza sui luoghi di lavoro - Misure di contenimento della diffusione del coronavirus in tutti i luoghi di lavoro (Protocollo del 14.3.2020)

Come abbiamo giĂ  detto, riteniamo importante sollecitare un'attenta e puntuale applicazione dell'accordo sulle misure di contenimento della diffusione del coronavirus in tutti i luoghi di lavoro (Protocollo firmato il 14.3.2020). Il protocollo, condiviso dalle parti, contiene indicazioni operative per le aziende, al fine di attuare in modo uniforme
su tutto il territorio nazionale le prescrizioni del legislatore e dell'AutoritĂ  sanitaria. Il protocollo cit. prevede che i datori di lavoro, nelle attivitĂ  di produzione (ma si ritiene che vadano considerate tutte le attivitĂ  produttive in senso ampio, quindi anche i servizi, il commercio, ecc.), attuino: il massimo utilizzo del lavoro agile per le attivitĂ  che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalitĂ  a distanza; incentivino ferie e congedi retribuiti, sospendano le attivitĂ  dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottino strumenti di protezione individuale; incentivino operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro; limitino al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentino l'accesso agli spazi comuni,ecc. . Inoltre sono state previste particolari e stringenti misure di prevenzione quali (in sintesi):

1) l'informazione mirata a tutti i lavoratori ed a chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle AutoritĂ , consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi riguardanti le misure anti "Covid19";
2) il divieto di accesso a personale esterno (clienti e fornitori) o a personale interno che sia stato esposto al possibile contagio o che abbia temperatura corporea oltre 37,5° (misurabile in ingresso), accesso con procedure restrittive per gli autotrasportatori, ecc.;
3) la pulizia e sanificazione in azienda, l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago e garantisce la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
4) precauzioni igieniche personali, è fatto obbligo alle persone presenti in azienda di adottare tutte le precauzioni igieniche necessarie, in particolare per la disinfezione delle mani (con idonei mezzi detergenti per le mani);
5) l'adozione di dispositivi di protezione individuale, fatta salva la disponibilitĂ  in commercio, i datori di lavoro dovranno disporre l'adozione di mascherine protettive la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autoritĂ  sanitaria e la messa a disposizione dell'apposito liquido detergente (qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autoritĂ  scientifiche e sanitarie;
6) la gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack...) l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano e la sanificazione sistematica degli stessi;
7) l'organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi), è necessario adottare misure organizzative atte a prevenire il contagio quali la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, rimodulazione dei livelli produttivi anche con organizzazione di idonei turni di lavoro atti ad alleggerire la compresenza, non effettuare trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, evitare spostamenti interni all'azienda, riunioni o altre occasioni di assembramento, favorire orari di ingresso/uscita scaglionati e dedicare una via di ingresso e uscita dai locali separate dotandole di dispenser - segnalati – di detergenti per le mani;
8) la gestione di una persona sintomatica in azienda, con obbligo di segnalazione all'autoritĂ  competente ed ai servizi dedicati della situazione con valutazione ed eventuale allontanamento di casi sospetti che abbiano avuto contatti stretti con la persona sintomatica;
9) le visite mediche e coinvolgimenti del Medico Competente, del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Rappresentante del lavoratore per la sicurezza, la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perchĂ© rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale ed anzi è richiesto alle figure indicate di collaborare strettamente al fine di valutare e adottare tutte le ulteriori misure ritenute utili al contenimento del contagio da Covid19.

Misure in atto per le Farmacie: in aggiunta a quanto giĂ  delineato piĂą sopra le Farmacie procederanno all'adeguamento strutturale degli spazi, all'installazione di schermi di plexiglass, alla fornitura ai collaboratori di DPI quali guanti e mascherine (prevalentemente chirurgiche visto che quelle col filtro scarseggiano anche negli ospedali), all'adeguamento delle procedure con sospensione dei servizi di autoanalisi e misurazione pressione, all'affissione di cartelli riguardanti il contingentamento degli accessi e delle via di ingresso e uscita, alla segnalazione delle distanze di sicurezza, alla fornitura di gel disinfettanti ad uso della clientela, ecc. . Rimane ancora da definire l'effettuazione dei test diagnostici periodici ai farmacisti e altre misure di prevenzione destinate al personale operante nell'ambito della SanitĂ .

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

StaffSpa AgenziaPerIlLavoro3 Inside

 



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