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Assenze dal lavoro per Coronavirus: le situazioni da conoscere

Lavoro RicoveroOspedaliero1MANTOVA, 03 mar. - Lavoratori assenti dal lavoro per quarantena, malattia o paura del contagio, aziende chiuse o ordinanze con divieto di circolazione: le casistiche nella gestione dei rapporti di lavoro in questi giorni sono le piĂš varie e meno consuete.

La repentina diffusione del contagio del Coronavirus crea situazioni particolari anche nella gestione delle assenze dei lavoratori.

Il decreto legge "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", varato il 23 febbraio dal Governo - che assegna ai Ministri ampi poteri di intervento straordinario per delimitare le potenziali occasioni di diffusione dei focolai - ha peraltro incrementato le occasioni in cui le attivitĂ  lavorative possono essere particolarmente condizionate da interventi di Pubbliche AutoritĂ .

Il lavoratore in quarantena va retribuito? Ci si può assentare dal lavoro per timore di contagio? E cosa fare se vengono vietati gli spostamenti? A queste e ad altre domande risponde la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in questo documento, ipotizzando alcune situazioni che potrebbero realizzarsi nel rapporto di lavoro nei territori interessati dal virus.

A CASA PER L'ORDINANZA
Assenza a causa dell'ordine della pubblica autoritĂ , che impedisce ai lavoratori di uscire di casa. In questa situazione si realizza la sopravvenuta impossibilitĂ  a recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontĂ  del lavoratore, che resterĂ , dunque, a casa ma con la retribuzione pagata.
In questi casi è evidente che l'assenza del lavoratore non solo è indipendente dalla sua volontĂ  ma, anzi, è necessaria e dettata dal provvedimento d'ordine pubblico, finalizzato alla tutela della salute delle persone. È questo uno dei casi per i quali è stata richiesta l'emanazione di un provvedimento normativo che preveda la Cassa Integrazione Ordinaria per queste tipologie di eventi.

Un'alternativa, laddove possibile, alla tipologia della prestazione lavorativa può essere rappresentata dalla convenzione di accordi di smart working, il lavoro agile che, ai sensi della l. n. 81/2017, può essere svolto in remoto dal lavoratore subordinato, a prescindere dalla sua presenza presso il luogo di lavoro. Normalmente non è richiesto alcun accordo sindacale, mentre è necessario almeno un accordo one-to-one, siglato fra azienda e lavoratore, e una comunicazione obbligatoria depositata dal datore di lavoro sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro. Grazie al D.P.C.M. emanato il 23 febbraio 2020 e relativo alle misure da adottare per contenere il contagio nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto, non sarĂ  necessario il preventivo accordo scritto fra le parti.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE
Tra le possibili misure di contrasto alla potenziale diffusione del virus rientrano anche le previsioni tendenti a vietare l'accesso in un determinato comune o area geografica, nonchĂŠ la sospensione delle attivitĂ  lavorative per le imprese e/o la sospensione dello svolgimento delle attivitĂ  lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall'area indicata.

In questi casi è di tutta evidenza l'assoluta indipendenza della impossibilitĂ  della prestazione lavorativa dalla volontĂ  del lavoratore, essendo l'azienda stessa impedita dal provvedimento dell'autoritĂ  pubblica allo svolgimento della normale attivitĂ  produttiva. Risulta perciò evidente il permanere del diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione, rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento dell'accesso a trattamenti di Cig, come preannunciato dal Ministro del Lavoro.

IN QUARANTENA OBBLIGATORIA
Assenza per quarantena stabilita dai presĂŹdi sanitari. Riguarda i lavoratori posti in osservazione, in quanto aventi sintomi riconducibili al virus. Questa ipotesi può comportare l'assenza da parte del lavoratore interessato. In tal caso il CCNL applicato stabilisce le modalitĂ  di gestione dell'evento che, comunque, è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi. Non c'è dubbio che il lavoratore che non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza dell'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, perchĂŠ ritenuto dall'autoritĂ  sanitaria (o comunque pubblica) ricompreso fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa, è da considerarsi sottoposto a trattamento latu sensu sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrĂ  essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l'assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.

IN QUARANTENA VOLONTARIA
Assenza per quarantena volontaria da parte di persone che scelgono autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio. Tra le misure di contenimento previste dal governo rientra l'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall'Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autoritĂ  sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. La decisione di adottare, nelle more della decisione dell'autoritĂ  pubblica, un comportamento di quarantena "volontaria", fondata sui predetti presupposti (o anche in ragione del contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste), nei limiti dell'attesa della decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell'autoritĂ pubblica, può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d'urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo.

ASSENTI PER PAURA DI CONTAGIO
Assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell'epidemia sufficiente di per sĂŠ a giustificare l'assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedimenti di Pubbliche AutoritĂ  che impediscano la libera circolazione. Un'assenza determinata dal semplice "timore" di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non consente dunque di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimitĂ  del rifiuto della prestazione.

In tal caso si realizza l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

StaffSpa AgenziaPerIlLavoro3 Inside

 



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