Diminuzione tasso di interesse legale
- Dettagli
- Creato 12 Gennaio 2020
- Pubblicato 12 Gennaio 2020
MANTOVA, 12 gen. - Si segnala che la misura del tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'0,05% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
La disposizione è contenuta nel Decreto 12 dicembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 293 del 14.12.19. Si rammenta che la misura del tasso di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 era pari al 0,80% annuo (D.M. 12.12.2018).
La suddetta modifica comporta, tra le altre cose, una variazione nel calcolo che deve essere effettuato in caso di ravvedimento operoso di ritenute non versate o versate in ritardo. Nel calcolo sarĂ necessario applicare la formula dell'interesse composto con il 0,80% sino al 31.12.2019 e con il 0,05% dal 1.1.2020.
Esempio:
ritenute 1001 non versate in scadenza il 16.11.2019 = euro 1.000
versate con ravvedimento operoso il 16.2.2020.
Oltre alle sanzioni pecuniarie, la misura degli interessi legali da sommare al tributo 1001 dovrà essere così
determinata:
euro 1.000 x 45 (gg dal 17.11.2019 al 31.12.2019) x 0,80/36.500 = euro 0,99
euro 1.000 x 47 (gg dal 1.1.2019 al 16.2.2019) x 0,05/36.500 = euro 0,06
TOTALE INTERESSI LEGALI = euro 1,05.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Ultim'ora
-
Bonus 18 anni, come richiedere 500 euro nel 2024 e come usarli
20 Apr 2024 06:52 -
Ucraina, ore decisive per armi Usa: oggi il voto a Washington
20 Apr 2024 06:51 -
G7, appello a 'spegnere il fuoco' Iran- Israele e impegno per Ucraina
20 Apr 2024 00:00 -
Cagliari-Juve 2-2, rimonta bianconera e Allegri si salva
19 Apr 2024 22:46 -
Ucraina, Zelensky pressa la Nato: "Decidete se siamo alleati"
19 Apr 2024 22:05
Seguici su: