1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Venerdi, 29 Marzo 11:21:am

Seguici su:

FacebookTwitterYoutube

Stato di disoccupazione: le indicazioni ANPAL

Lavoro Disoccupazione2MANTOVA, 09 ott. - L'ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro), a seguito della reintroduzione dell'istituto della conservazione dello stato di disoccupazione, ad opera del DL n. 4 del 28 gennaio 2019 sul reddito di cittadinanza, convertito in L. n. 26 del 28 marzo 2019, ha emanato in data 24 luglio 2019 la Circolare n. 1 con l'obiettivo di fornire le regole operative gestionali relative allo stato di disoccupazione.

Acquisizione e mantenimento dello stato di disoccupazione

Dal 30 marzo 2019 per l'acquisizione o il mantenimento dello stato di disoccupazione ai fini dell'iscrizione al collocamento ordinario e mirato sono richiesti i seguenti requisiti:
· rilascio della DID - dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro – che il cittadino deve effettuare online sul sito www.anpal.gov.it oppure rivolgendosi al Centro per l'impiego (Rif. Circolare Anpal n. 1/2017)
e alternativamente:
· mancato svolgimento di attività lavorativa subordinata/autonoma o
· percezione di reddito da lavoro dipendente/autonomo corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni fiscali previste dall'art. 13 T.U.I.R.

Il lavoratore può quindi entrare in stato di disoccupazione, rilasciando la DID, e mantenere detto stato, anche in presenza di una attività di lavoro, a condizione che, dalla valutazione prospettica della potenziale idoneità del rapporto di lavoro a produrre reddito nel corso dell'anno, derivi un reddito non superiore alle soglie riportate in tabella.

ANPAL LimitiDisoccupazione Tabella

Fanno eccezione i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del T.U.I.R., sono assimilati a quelli da lavoro dipendente, ai quali si applica la soglia reddituale annua di 8.145 euro. Tra tali redditi rilevano qui in particolare:

· i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di cooperative di servizi, di cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di cooperative della piccola pesca,
anche se percepiti con lavoro autonomo, purché il reddito derivante rispetti i limiti dei salari maggiorati del 20%;
· i compensi percepiti da amministratori, sindaci, revisori, collaboratori a giornali e simili, membri di commissioni, collaboratori svolgenti attività senza vincolo di subordinazione.

Il lavoratore che svolge più attività lavorative di tipologia diversa (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali), come sopra indicato in tabella, mantiene lo stato di disoccupazione se da un lato i relativi redditi non superano i limiti dei rispettivi ambiti e dall'altro se il reddito risultante dalla somma delle attività sia complessivamente inferiore alla soglia di euro 8.145.

Ai fini del computo del reddito annuo si applica il principio di cassa, secondo le stesse regole per il calcolo dell'IRPEF, sia per l'imputazione dei compensi percepiti, sia per le spese sostenute. Da tale principio deriva che i compensi da un lato e le spese dall'altro costituiscono componenti reddituali positive e negative di un determinato periodo solo dopo che i primi siano stati incassati e le seconde siano state pagate nel periodo di riferimento. Dal reddito lordo così calcolato devono essere detratti gli eventuali contributi dovuti e versati alle gestioni previdenziali obbligatorie, deducibili ai fini IRPEF.

Al superamento dei limiti reddituali consegue l'obbligo del lavoratore di comunicazione ai fini della cessazione dello stato di disoccupazione, che decorrerà dalla data stessa del superamento.

Durata dello stato di disoccupazione

L'ANPAL, nella Circolare in esame, in tema di computo della durata dello stato di disoccupazione, precisa che questa è da computarsi in giorni, nello specifico da quello di rilascio della DID, fino al giorno antecedente quello della revoca.
Ai fini del computo dei 12 mesi per ottenere la qualificazione di "disoccupato di lungo periodo" è richiesta un'anzianità di disoccupazione di 365 giorni più 1 giorno;
Per il computo dei 6 mesi di disoccupazione è necessaria un'anzianità di disoccupazione di 180 giorni più 1 giorno.
Ai fini del calcolo dell'anzianità di disoccupazione devono essere conteggiati tutti i giorni di validità della DID, esclusi quelli di sospensione.

Conservazione e sospensione dello stato di disoccupazione

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs n. 150/2015, c.d. "Jobs Act", nel caso di rapporto di lavoro subordinato lo stato di disoccupazione viene sospeso fino ad un massimo di sei mesi.
Al contrario, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo non dà mai luogo a sospensione del periodo di disoccupazione.
Si ha dunque la sospensione automatica dello stato di disoccupazione, fino ad un massimo di 180 giorni continuativi, a decorrere dall'attivazione di un rapporto di lavoro subordinato, al termine dei quali si decade dallo stato se la retribuzione potenziale annua supera euro 8.145.
Il termine suddetto è da riferirsi al singolo rapporto di lavoro, pertanto, nel caso di stipulazione di un contratto con un nuovo datore, il periodo di sospensione decorre ex novo.
Per quanto riguarda il rapporto tra la sospensione e la conservazione dello stato di disoccupazione per il lavoratore subordinato, la prima opera solo se non vi è conservazione dello stato di disoccupazione.
Conseguentemente, il lavoratore non può vedersi sospendere la disoccupazione e nel contempo conservare il relativo stato.

Si pensi ad un lavoratore che sia stato assunto il 1° gennaio 2019 con un contratto di durata di 4 mesi ed una retribuzione mensile pari a 1.500 euro. Da tale elemento si ricava la retribuzione annua potenziale, pari a 18.000 euro, di gran lunga superiore al limite di euro 8.145. Conseguentemente, non sarà applicabile la conservazione, quanto piuttosto la sospensione dello stato di disoccupazione, la quale perdurerà fino al termine del contratto.

Qualora, al termine del medesimo contratto, intervenga una proroga per altri 3 mesi (fino al 31 luglio 2019), la sospensione perdurerebbe per altri 2 mesi (corrispondenti ai mesi residui sui 6 totali previsti per la sospensione), fino al 30 giugno 2019. Con il 1° luglio 2019 si incorrerebbe invece nella decadenza dallo stato di disoccupazione.
Si ha dunque decadenza dallo stato di disoccupazione qualora, al termine del periodo massimo di 180 giorni di sospensione dello stato di disoccupazione, l'entità della retribuzione potenziale e prospettica superi il limite previsto per il lavoro subordinato, pari a euro 8.145.

Lavoro intermittente

Anche per quanto riguarda il lavoratore intermittente, questi si vede riconosciuto diritto a mantenere lo stato di disoccupazione per l'intero periodo contrattuale, solo se la retribuzione annua prevista risulta inferiore al limite di esenzione dall'imposizione fiscale (8.145 euro annui).

Tuttavia, nel caso contrario in cui tale soglia limite venga superata, ai fini della sospensione ed eventuale decadenza dallo stato di disoccupazione occorre distinguere tra le seguenti circostanze:
· qualora non vi sia obbligo di risposta alla chiamata e non sia quindi prevista l'indennità di disponibilità, vi sarà sospensione dallo stato di disoccupazione solo in relazione ai periodi di effettiva prestazione lavorativa, e mantenimento dello stesso per i periodi non lavorati. Ai fini della sospensione infatti, devono essere considerati solo i periodi di lavoro effettivo. Si ha invece decadenza dallo stato di disoccupazione nel caso in cui si oltrepassi la soglia di 180 giorni di lavoro effettivo continuativo presso il medesimo datore, e la retribuzione ipotizzata superi euro 8.145 annui;
· qualora invece sussista un obbligo di risposta e sia riconosciuta la relativa indennità di disponibilità, la sospensione copre l'intera durata del contratto, ove la retribuzione annuale potenziale ecceda il limite di 8.145 euro. Nel caso in cui vengano superati i 180 giorni di durata effettiva del rapporto di lavoro e la retribuzione potenziale annuale sia maggiore a 8.145 euro, si ha decadenza dallo status.

Tirocinio

Non configurando il tirocinio extracurriculare un rapporto di lavoro, il tirocinante può rilasciare la DID ed essere considerato in stato di disoccupazione. Allo stesso tempo, una persona in stato di disoccupazione che intraprenda un'esperienza di tirocinio, non per questo perde lo status precedente.
Le medesime considerazioni possono essere rivolte anche ai rapporti di lavoro di pubblica utilità/ lavoro socialmente utile, che, al pari del tirocinio, non determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

StaffSpa AgenziaPerIlLavoro3 Inside

 



Ultimi Articoli

29 Mar, 2024

Donata all’ospedale di Borgo Mantovano una frigoemoteca a controllo remoto

BORGO MANTOVANO, 29 mar. - È stata donata all'ospedale di Borgo…
29 Mar, 2024

Calcio, il Padova batte la Pergolettese: il Mantova dovrà vincere sabato per festeggiare la promozione in B

MANTOVA, 29 mar. - Il Mantova dovrà vincere sabato pomeriggio al…
29 Mar, 2024

Genitori e una diagnosi di tumore: i consigli su come dirlo ai bambini

ROMA, 29 mar. - "Ho un tumore": dopo lo scioccante annuncio di…
29 Mar, 2024

Previsioni Meteo, Italia divisa due nel weekend di Pasqua

ROMA, 29 mar. - Durante le festività di Pasqua l'Italia sarà…
28 Mar, 2024

'Un paese ci vuole. Zavattini, Luzzara e il Po': all'Ariston il film documentario mantovano

MANTOVA, 28 mar. - Mercoledì 3 aprile, alle ore 21, presso la…

CineCity Mantova

Partner

OficinaOCM2 Dedicated
IlNotturno1 Dedicated

Sport media

Calcio Mantova1911 1
Basket Sting1

Questo sito utilizza cookie di terze parti (leggere la pagina informativa per approfondimento). Continuando con la navigazione si accetta il loro uso. Per informazioni dettagliate sulla normativa dei cookies, leggi la nostra privacy policy.

Accetto i cookies per questo sito.

EU Cookie Directive Module Information