Arretrati ANF oltre 3000 euro

  • Stampa

Lavoro INPS2MANTOVA, 01 ott.- Con nostro approfondimento del 18.06.2019, sulla base delle indicazioni fornite dall'INPS in messaggi ufficiali, avevamo segnalato che a seguito dell'introduzione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>, l'Istituto era in grado di effettuare un controllo sulla congruità di tutti i conguagli, pertanto non sarebbe più stata necessaria la procedura di regolarizzazione in caso di conguagli arretrati ANF di importi superiori a € 3.000.

Ora l'Inps con Messaggio n. 3119 del 26/8/2019 afferma che, a seguito del rinvio dell'obbligatorietà della compilazione del nuovo elemento dalla denuncia del mese di ottobre 2019, le aziende dovranno continuare a trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo superiore a € 3.000 fino alla denuncia Uniemens del mese di settembre 2019.

A tal proposito segnaliamo che il software di controllo dell'Uniemens, in caso di conguagli superiori a 3.000 euro dovrebbe restituire un errore bloccante.

Uniemens luglio 2019 limite arretrati ANF elevato a euro 20.000

Con successivo Messaggio n. 3134 del 28/8/2019, l'Inps per la sola competenza del mese di luglio 2019 ha elevato il limite conguagliabile ad € 20.000.

Ciò comporta che:
• Le aziende che hanno provveduto a conguagliare arretrati in misura superiori a 3.000 euro con le paghe di luglio, non saranno costrette a rinviare l'Uniemens;
• Per i mesi di agosto e settembre è ancora in vigore il limite massimo di 3.000 euro, oltre il quale è necessario trasmettere flussi di regolarizzazione;
• Dal mese di ottobre 2019 sarà possibile effettuare conguagli di arretrati ANF senza alcun limite e senza necessità di trasmettere flussi Uniemens di regolarizzazione.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

StaffSpa AgenziaPerIlLavoro3 Inside

 



Questo sito utilizza cookie di terze parti (leggere la pagina informativa per approfondimento). Continuando con la navigazione si accetta il loro uso. Per informazioni dettagliate sulla normativa dei cookies, leggi la nostra privacy policy.

Accetto i cookies per questo sito.

EU Cookie Directive Module Information