Diminuzione misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo
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- Creato 28 Giugno 2019
- Pubblicato 28 Giugno 2019
MANTOVA, 28 giu. - Il comma 9 dell'art. 116 della legge 388/2000, stabilisce che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure del 40% (omissione contributiva) e del 60% (evasione contributiva), senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR 602/73, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 46/99.
Con la presente si segnala che la misura degli interessi di mora subisce una riduzione a partire dal 1° luglio 2019.
L'Agenzia delle Entrate con provvedimento prot. n. 148038/2019 del 23/5/2019 ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora dal 3,01% al 2,68% in ragione d'anno con decorrenza
1/7/2019.
La precedente misura degli interessi di mora 3,01% era in vigore dal 15/5/2018.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.
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