INAIL, nuovo tariffario e autoliquidazione 2018-2019

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Fisco Imposte1MANTOVA, 6 giu. - Come noto l'INAIL ha proceduto ad una revisione sostanziale della tariffa Inail (c.d. nomenclatore) e delle relative modalità applicative con decorrenza dall'anno 2019.

I decreti del Ministero del lavoro del 27 febbraio 2019, tramite i quali si è introdotto il nuovo tariffario e si è provveduto alla definizione dei premi speciali unitari artigiani, sono entrati in vigore solo dopo la registrazione presso la Corte dei Conti in data 26 marzo 2019. Ciò ha comportato lo slittamento al 16 maggio 2019 di tutti gli adempimenti relativi all'autoliquidazione, di norma effettuati entro il 16 febbraio.

In estrema sintesi, con i decreti del 27 febbraio l'Inail:

· Aggiorna l'elenco delle voci di tariffa che passano da 739 a 595, modificando le voci che hanno generato maggior contenzioso e introducendo nuove voci in relazione all'evoluzione dei cicli di lavorazione ed alle nuove attività;
· Ridetermina i tassi medi applicati in relazione a tutte le voci di tariffa, nell'ottica di una riduzione generale e portando la misura massima dal 130 al 110 per mille;
· Ridefinisce le modalità di calcolo delle oscillazioni applicate ai tassi dopo il primo biennio di attività.

L'Inail ha gestito in modo centralizzato la migrazione delle voci di tariffa soppresse, attribuendo le nuove voci previste dal tariffario in vigore dal 2019. Le aziende sono state informate delle variazioni tramite l'invio della comunicazione dei tassi applicati (20SM) ricevute a mezzo PEC.

L'aggiornamento è stato effettuato confrontando la tariffa precedentemente in vigore introdotta con il DM 12/12/200 e la nuova tariffa in vigore dal 2019.

Le casistiche di correlazione si possono schematizzare come segue:

· Corrispondenza univoca. Una voce della vecchia tariffa corrisponda ad una sola voce della nuova tariffa; la nuova voce può avere lo stesso codice o un differente riferimento tariffario;
· Aggregazione. Due o più voci della vecchia tariffa sono state aggregate in una sola della nuova tariffa;
· Scorporo parziale di una lavorazione. La lavorazione scorporata da una voce della vecchia tariffa è espressamente prevista nella declaratoria di un'altra voce delle nuove tariffe. Ad esempio, la voce 0114 della vecchia tariffa comprendeva sia la vendita di carburante che la vendita di autoveicoli/imbarcazioni. Nella nuova tariffa dei premi, la vendita del carburante è classificabile alla voce 0117 di nuova istituzione, mentre la vendita di autoveicoli continua ad essere descritta nella declaratoria della nuova voce 0112. L'Inail informa che a tutte le ditte che presentavano la classificazione delle lavorazioni ad una voce potenzialmente interessata dallo scorporo, sono stati inviati, nel mese di settembre 2018, i questionari di aggiornamento dell'attività, appositamente formulati per ciascuna tipologia di lavorazione; a seconda della risposta fornita è stata applicata la voce relativa all'attività svolta. In assenza di risposta al questionario, la procedura di aggiornamento ha applicato la voce della nuova tariffa, salvo nei casi in cui negli archivi dell'Istituto l'azienda risulti avere il codice Ateco della lavorazione scorporata;
· Istituzione di nuove voci di tariffa. Sono state istituite nuove voci di tariffa relative a lavorazioni ancora in fase di sviluppo e a nuove modalità organizzative di lavoro;
· Lavorazioni inglobate in un'unica voce di tariffa. La nuova tariffa ha espressamente ricompreso determinate lavorazioni, cosiddette inglobate, in altre lavorazioni, cosiddette inglobanti. Esempio: le operazioni di cassa sono espressamente previste nella declaratoria del "Commercio, compresi l'eventuale confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai clienti, le operazioni di cassa" (gruppo 0100 del settore terziario). Sotto il profilo operativo, la procedura di aggiornamento dei classificativi, per una PAT che presenta nell'anno 2018 le voci 0722 (registratore di cassa) e 0111 (commercio), applicherà per l'anno 2019 la sola voce 0111, in quanto «inglobante» della voce 0722 Â«inglobata». Dalla voce 0722 è stata scorporata solo l'operazione di cassa, mentre le «Attività d'ufficio. Attività di "call center" e di sportelli informatizzati» continuano ad essere classificate alla voce 0722 delle nuove Tariffe dei premi. Per evitare che la voce 0722 fosse inglobata nell'attività commerciale anche in presenza di personale assicurato per l'attività d'ufficio, le ditte che presentavano una classificazione alla voce 0722 e ad una o più voci del commercio nel settore terziario (0111/ 0131/ 0133/ 0114 /0121/ 0122/ 0123 voci delle Tariffe 2000), sono state invitate, nel mese di settembre 2018, a rispondere, tramite apposito servizio online Â«questionario attività», alla seguente domanda: "l'azienda ha personale che effettua esclusivamente attività di ufficio? In caso di risposta affermativa, pur in presenza della voce 0722 e di una voce del commercio, la procedura di aggiornamento dei classificativi non ha inglobato la voce 0722 in quella del commercio. In caso di risposta negativa o di mancata risposta, la procedura di aggiornamento dei classificativi ha inglobato la voce 0722 in quella del commercio.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

StaffSpa AgenziaPerIlLavoro3 Inside

 



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