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Sgravi contributivi per l'assunzione di detenuti

Lavoro Contratto2MANTOVA, 21 mag. - Si riepilogano con la presente le principali caratteristiche degli sgravi contributivi previsti per le imprese che assumono lavoratori detenuti (Decreto del Ministero della Giustizia n. 148/2014) alla luce delle indicazioni operative fornite dall'INPS con Circolare n. 27/2019.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere i datori di lavoro di seguito elencati:

• cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (art. 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991);

• aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all'interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2 della legge n. 193/2000).

Si ribadisce, pertanto, che solo le cooperative sociali possono fruire del beneficio per i lavoratori occupati per attivitĂ  svolta al di fuori dell'istituto penitenziario. I datori di lavoro pubblici e privati e le cooperative sociali interessate continueranno ad accedere al beneficio previa stipula di apposita convenzione con l'amministrazione penitenziaria, centrale e periferica. Le convenzioni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, cosĂŹ come modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 193/2000, disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attivitĂ  lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo.

Lavoratori per i quali spetta lo sgravio contributivo

Lo sgravio contributivo è ammesso nell'ipotesi di assunzione di: 1. detenuti e internati negli istituti penitenziari; 2. ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi REMS (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza); 3. condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354/1975 e successive modificazioni.

Si precisa, al riguardo, che le cooperative sociali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, relativamente all'assunzione degli altri soggetti svantaggiati non espressamente elencati nel comma 3-bis del medesimo articolo, ma comunque ritenuti tali dal comma 1, possono beneficiare dell'azzeramento totale delle aliquote contributive relative alla retribuzione corrisposta agli stessi, come previsto dal comma 3 del suddetto articolo. Si precisa che per i datori di lavoro privati e le aziende pubbliche, in ipotesi di assunzione di condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione - come ad esempio per chi si trova agli arresti domiciliari - non è possibile accedere al beneficio in trattazione.

Rapporti di lavoro agevolati

Lo sgravio contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, ivi compresi i rapporti di apprendistato. In considerazione della particolare natura del rapporto di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione, non è possibile riconoscere il beneficio in trattazione per i rapporti di lavoro domestico. È possibile, invece, usufruire dell'agevolazione con riferimento ai rapporti di lavoro intermittente e alle assunzioni effettuate a scopo di somministrazione.

Misura e durata dell'agevolazione

Lo sgravio è pari al 95% dell'aliquota contributiva complessivamente dovuta, quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore, calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore. La percentuale di sgravio decorre dall'anno 2013 e si applica fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale in materia. Ai fini della determinazione dello sgravio, l'agevolazione non trova applicazione sul contributo dello 0,30%, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Inoltre, il beneficio deve essere determinato al netto delle misure compensative eventualmente spettanti. Con riferimento al contributo aggiuntivo IVS, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile, si precisa che lo stesso rientra nell'ambito di applicazione dell'agevolazione. Una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore ovvero potrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del contributo esclusa dalla fruizione dell'agevolazione contributiva.

Il beneficio spetta:

• per la durata del rapporto e fintanto che i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati;

• lo sgravio contributivo può essere applicato anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

• per un periodo di diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l'assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno.

• per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo, sempre che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione, nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno

Il prolungamento della durata del beneficio trova applicazione solo in riferimento ai rapporti incentivati in cui le cessazioni dello stato detentivo siano intervenute a partire dal 20 agosto 2013. In tali casi la riduzione contributiva spetterà nella misura dell'80% dei contributi totali fino al giorno antecedente l'entrata in vigore del regolamento contenuto nel decreto n. 148/2014;a decorrere dal 6 novembre 2014, invece, data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la riduzione contributiva spetterà nella misura del 95%. Nelle ipotesi di cessazioni dello stato detentivo verificatesi prima del 20 agosto 2013, invece, continuerà a operare la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 193/2000 (incentivo per ulteriori sei mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo). Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate in riferimento a ogni singolo anno.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

StaffSpa AgenziaPerIlLavoro3 Inside

 



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