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Acconto Addizionale comunale 2019

Lavoro Contratto1MANTOVA, 7 mag. -  Come noto, la finanziaria 2007 ha introdotto l'acconto dell'addizionale comunale da calcolarsi in nove rate a partire dal mese di marzo. In vista dell'applicazione delle prime trattenute delle rate in acconto di addizionale comunale, cogliamo l'occasione per riepilogare i vari adempimenti che il sostituto d'imposta deve affrontare in merito alla gestione dell'acconto stesso.

Per semplificare l'attività del sostituto d'imposta è stata soppressa la previsione che consentiva la possibilità di variare l'aliquota per l'acconto con delibere pubblicate entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento.

In sostanza, l'acconto dovrà essere quantificato applicando l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione assunte nella misura vigente nell'anno precedente.

Dal mese di marzo 2019 deve essere versato un acconto di addizionale comunale 2019, pari al 30% calcolato sull'imponibile addizionale anno precedente utilizzando l'aliquota di addizionale ed eventuale soglia di esenzione deliberate dal Comune per l'anno 2018. L'acconto così calcolato è trattenuto e versato in nove rate. Non deve essere calcolato l'acconto se è non dovuta l'IRPEF.

La formula di calcolo dell'acconto è perciò la seguente:

Imponibile addizionali anno 2018 × aliquota addizionale × 30% = anticipo da trattenere e versare in nove rate.

Nel dettaglio:

Mese partenza delle rate. La norma ha previsto che la prima rata debba essere effettuata a partire dal mese di marzo. In base alla logica di cassa che governa la sostituzione d'imposta ed in base ad analoghe previsioni del legislatore fiscale in passato, il mese di partenza delle rate di anticipo addizionali è quello di marzo inteso come mese di corresponsione delle retribuzioni, perciò:
• Ditte con paghe posticipate = paghe di febbraio, stipendi pagati in marzo, irpef versata il 16 aprile;
• Ditte con paghe differite = paghe di marzo, stipendi pagati in marzo, irpef versata il 16 aprile;
• Ditte con paghe anticipate = paghe di marzo, stipendi pagati in marzo, irpef versata il 16 aprile.

Imponibile addizionale = Ammontare complessivo dei redditi imponibili di lavoro dipendente e assimilati (esclusi quelli a tassazione separata) comprese eventuali retribuzioni convenzionali per attività prestate all'estero, tenendo conto anche degli emolumenti corrisposti al medesimo lavoratore in altri rapporti di lavoro intrattenuti nello stesso anno, comprese le mensilità aggiuntive e le somme corrisposte a titolo di prestazioni assistenziali, meno i contributi previdenziali e assistenziali deducibili dal reddito più, se comunicati entro il 12/01/2019, altri redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi quelli erogati da soggetti non sostituti d'imposta.

Aliquota applicabile = i sostituti d'imposta calcoleranno l'acconto dell'addizionale assumendo l'aliquota fissata per il periodo d'imposta precedente. Le modifiche eventualmente deliberate per l'anno 2019 troveranno applicazione ai fini del calcolo del relativo saldo che, come noto, sarà effettuato in sede di conguaglio di fine anno 2019 ovvero di fine rapporto se precedente. Si ricorda che già dal 2007 l'addizionale comunale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, come già noto gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Soglia d'esenzione. I sostituti d'imposta calcoleranno l'acconto dell'addizionale tenendo conto dell'eventuale soglia di esenzione fissata per il periodo d'imposta precedente.
Pertanto, a partire dalle paghe di febbraio (marzo per i differiti e irpef anticipata), in busta paga il lavoratore si troverà:
• la rata di trattenuta di addizionale regionale 2018 con codice tributo 3802;
• la rata di trattenuta di saldo addizionale comunale 2018 con codice tributo 3848;
• la rata di trattenuta di acconto addizionale comunale 2019 con codice tributo 3847.

CU 2019
L'importo dell'acconto calcolato, dovrà esposto nella casella 29 del modello CU2019 e verrà trattenuto in nove rate a partire dalle buste paga di febbraio 2019 (marzo per i differiti).

Per i dipendenti cessati al 31 dicembre 2018 il datore di lavoro non deve compilare la casella 29 del modello CU2019, né tanto meno, deve preoccuparsi del calcolo dell'anticipo di addizionale comunale. Per i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2019 il sostituto d'imposta non deve calcolare nessun acconto di addizionale comunale.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

StaffSpa AgenziaPerIlLavoro3 Inside

 



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