Incentivi progetti di reinserimento lavorativo disabili

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Lavoro Disabile1MANTOVA, 30 apr. -  Facendo seguito all'art. 1, comma 533, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), l'INAIL, con la Circolare n. 6 del 26 febbraio 2019, ha fornito alcune precisazioni sul rimborso del 60% delle retribuzioni corrisposte ai soggetti con disabilità da lavoro rientranti in un progetto di reinserimento lavorativo.

L'incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2019 si inserisce nell'ambito degli strumenti di sostegno all'occupazione dei lavoratori disabili, prevedendo un'agevolazione aggiuntiva rispetto a quelle già previste dal Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

Il suddetto Regolamento, adottato con la Determinazione del Presidente dell'INAIL 11 luglio 2016 n. 258, ha lo scopo di sostenere economicamente i datori di lavoro che si attivano per eliminare le barriere architettoniche presenti in azienda o per adeguare e adattare le postazioni di lavoro affinché i lavoratori disabili, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, possano tornare a prestare la propria
attività.

Ambito di applicazione
La disposizione della Legge di Bilancio 2019, infatti, fa riferimento ai lavoratori con disabilità che, al termine dello stato di inabilità assoluta temporanea, non possono riprendere la propria attività lavorativa senza un adeguamento delle strutture aziendali.

Non si riferisce, invece, al caso della nuova occupazione di un disabile da lavoro rimasto inoccupato.

Periodo di fruizione del rimborso
Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte al lavoratore nel periodo di realizzazione degli interventi programmati e fino ad un massimo di 12 mesi.

La decorrenza del rimborso cambia a seconda di chi ha proposto il progetto:
• se è proposto dall'équipe multidisciplinare, la data di decorrenza del rimborso è quella in cui il datore di lavoro e il lavoratore hanno reso le dichiarazioni di disponibilità ad aderire al programma di reinserimento (paragrafo 6.1 della Circolare INAIL 30 dicembre 2016, n. 51);
• se è stato ideato dal datore di lavoro stesso, il rimborso decorre dalla data di manifestazione della volontà del datore di attivare il progetto con l'accordo del lavoratore, ovvero dalla prima volta in cui è stato proposto all'Istituto.

Per manifestazione della volontà si intende l'invio del progetto personalizzato alla Direzione regionale, provinciale o alla Sede regionale per essere valutato dall'équipe multidisciplinare di I livello della Sede competente per domicilio del lavoratore.
La data ultima per l'ottenimento del rimborso coincide con la data entro la quale deve essere realizzato il progetto, così come indicata nel provvedimento di autorizzazione adottato dalla Direzione regionale, 
provinciale o dalla Sede regionale, oppure quella di effettiva conclusione della fase realizzativa, ma non oltre 12 mesi.

Ipotesi di esclusione del rimborso
Il rimborso non è riconosciuto:
• al di fuori del termine massimo di un anno dalla data di manifestazione della volontà di attivare il progetto.
Infatti, il rimborso non è dovuto nel caso in cui il datore di lavoro abbia rappresentato esigenze non previste o imprevedibili che determinino un prolungamento dei termini di durata complessiva del progetto tale da eccedere il termine finale di 12 mesi;
• se il datore di lavoro, per motivi di necessità e urgenza, realizza il progetto di reinserimento prima di rivolgersi all'Istituto e ottenere l'approvazione, o comunque prima di aver comunicato l'intenzione, condivisa con il lavoratore, di procedere alla realizzazione degli interventi.

Le retribuzioni rimborsate
Le retribuzioni restituite nella misura del 60% sono quelle effettivamente corrisposte al lavoratore per la prestazione lavorativa eseguita durante la fase di realizzazione del progetto, dalla manifestazione della volontà all'effettivo compimento degli interventi.
Ai fini del rimborso il datore di lavoro dovrà trasmettere all'Istituto le buste paga attestanti la retribuzione effettivamente corrisposta nei mesi interessati dal rimborso.
Il primo rimborso è disposto a seguito dell'adozione, da parte della Direzione regionale, provinciale o Sede regionale, del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione degli interventi e ha ad oggetto le retribuzioni corrisposte dalla data di decorrenza del diritto al rimborso fino a quella del predetto provvedimento. I rimborsi successivi sono erogati con cadenza mensile.

StaffSpa AgenziaPerIlLavoro3 Inside

 



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