Assunzioni, Incentivo occupazione NEET
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- Pubblicato 22 Febbraio 2019
MANTOVA, 22 feb. - L'ANPAL con decreto Direttoriale n. 581 del 28/12/2018, ha prorogato l'incentivo in oggetto in relazione alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Si ritiene pertanto utile riproporre il presente approfondimento, inviato durante il 2018, integrato con le specifiche per l'anno 2019.
Incentivo per le assunzioni di giovani di età compresa tra 16 e 29 anni e iscritti al programma Garanzia Giovani.
Ambito Territoriale
L'incentivo spetta per tutte le assunzioni effettuate in sedi di lavoro sul territorio nazionale, ad esclusione della provincia autonoma di Bolzano.
Destinatari dell'incentivo
Possono beneficiare dell'incentivo i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono giovani con i seguenti requisiti:
 Età compresa tra i 16 e i 29 anni (se minorenni, con assolvimento dell'obbligo scolastico);
 Registrati al programma Garanzia Giovani;
Tipologie contrattuali incentivate
L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018,
successivamente prorogato per le assunzioni effettuate nell'anno 2019, entro il limite di spesa complessivo pari
a 100 milioni di euro per il 2018 e 60 milioni di euro per il 2019.
Le tipologie contrattuali che danno diritto all'incentivo sono:
- Contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione);
- Contratto di apprendistato professionalizzante;
- Socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
L'incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione part-time.
A differenza dell'incentivo in vigore nel 2017, il decreto per l'anno in corso non prevede il contratto a termine tra le tipologie contrattuali agevolabili. L'incentivo è escluso anche in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico e in caso di lavoro intermittente.
Misura dell'incentivo
 L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi Inail, nel limite massimo di 8.060 euro annui.
 Ha una durata di 12 mesi a partire dalla data di assunzione e deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 29/2/2020. Per le assunzioni effettuate nel 2019, l'incentivo dovrà essere fruito entro il 28/2/2021.
 In caso di assunzione part-time il massimale è proporzionalmente ridotto.
Fruizione dell'incentivo nei limiti del de minimis
L'incentivo spetta a condizione che sia rispettato il limite del de minimis di cui alle norme comunitarie. Ovvero l'azienda non dovrà aver ricevuto sovvenzioni riconducibili a tale ambito per importi superiori a 200.000 euro nell'arco triennale rappresentato da 3 esercizi finanziari.
Fruizione dell'incentivo oltre i limiti del de minimis
Oltre il limite del de minimis l'incentivo può essere fruito alle seguenti condizioni:
 Per i giovani tra i 16 e i 24 anni, qualora l'assunzione determini un incremento occupazionale netto secondo quanto previsto dal regolamento UE n. 651/2014. Ossia deve determinare un aumento netto del numero di dipendenti, calcolati in ULA (unità di lavoro-anno) dello stabilimento/unità , rispetto alla media relativa al periodo di riferimento;
 Per i giovani tra i 25 e i 29 anni, oltre all'incremento occupazionale netto sarà necessario che ricorra una delle seguenti condizioni:
- il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
- il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato,ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartenga al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).
Procedimento di ammissione all'incentivo
I datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare. L'INPS determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto; l'Istituto verifica, mediante procedure telematiche, la registrazione del lavoratore assunto al programma Garanzia Giovani e, accertata la disponibilità residua delle risorse, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.
A pena di decadenza, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'INPS, il datore di lavoro –per accedere all'incentivo –deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.
Autorizzazione dell'incentivo
Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.
Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell'istanza preliminare, l'INPS autorizza il beneficio secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.
Cumulabilità con il nuovo incentivo alla stabilizzazione giovani
L'incentivo oggetto della presente circolare è cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, introdotto dalla Legge di bilancio 2018.
In sintesi, in caso di assunzione di un giovane che possiede le caratteristiche per l'accesso ad entrambe le agevolazioni, sarà possibile fruire dell'incentivo pari al 50% dei contributi introdotto dalla Legge di bilancio 2018 e, per la parte residua fino al 100% dei contributi, è consentito cumulare l'incentivo per l'assunzione di giovani iscritti al programma Garanzia giovani di cui al presente approfondimento.
Fatta salva la cumulabilità con l'incentivo per la stabilizzazione dei giovani descritta in precedenza, l'incentivo per l'assunzione di NEET iscritti a Garanzia Giovani di cui alla presente circolare, non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.
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Ai fini della fruizione dello sgravio l'Inps pubblica la circolare n. 48/2018, con la quale analizza in dettaglio i requisiti di accesso, fornendo le indicazioni operative per la concreta fruizione dell'agevolazione, alla quale rimandiamo per maggior dettaglio applicativo.
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