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CCNL Dirigenti Terziario, riepilogo della contribuzione da versare

Lavoro Dirigente1MANTOVA, 28 gen. - Si propone di seguito un riepilogo della contribuzione da versare ai Fondi Fondo Negri, Fondo Besusso, Fondo Pastore, CFMT.

Previdenza complementare Fondo Negri

DIRIGENTI SENZA AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE-ALIQUOTE 2019

Ricordiamo che le aliquote si differenziano a seconda che si tratti di azienda iscritta o non iscritta a
CONFCOMMERCIO. Per il 2019 rimane fermo l'importo del massimale contributivo di € 59.224,54.

1)Azienda Iscritta

Ordinaria c/ditta 12,35%
Integrativa c/ditta 2,11%
C/dipendente 1,00%
TOTALE 15,46%

2)Azienda non iscritta

Ordinaria c/ditta 12,35%
Integrativa c/ditta 2,41%
C/dipendente 1,00%
TOTALE 15,76%
.

DIRIGENTI ASSUNTI/NOMINATI DAL 21/7/2016
NUOVE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

In occasione dell'ultimo rinnovo (siglato il 21/7/2016) le parti hanno rivisto il sistema delle agevolazioni contributive per le nuove assunzioni o nomine di Dirigenti decorrenti dal 21/7/2016 introducendo nuove regole e nuove casistiche di accesso a contribuzioni agevolate che illustriamo di seguito.

A) Agevolazioni in base all'età anagrafica (strutturale)
A norma di quanto previsto dall'articolo 28 dell'accordo di rinnovo, le aziende possono optare per
l'applicazione della contribuzione ridotta ai dirigenti assunti o nominati a partire dal 21 luglio 2016, entro il
48º anno di età, ovvero ai dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni (in precedenza di età non
inferiore a 50 anni).
In funzione dell'età del dirigente all'atto dell'assunzione o della nomina, la contribuzione ridotta può essere
mantenuta per un numero di anni pari a:
· 4 anni, se l'età del dirigente è inferiore a 41 anni (cioè fino a 40 anni e 364 giorni);
· 3 anni, se l'età del dirigente è compresa tra 41 e 45 anni;
· 2 anni, se l'età del dirigente è compresa tra 46 e 48 anni;
· 1 anno, per i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti.

Decorsi i termini della contribuzione agevolata, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale con versamento della contribuzione in misura intera. Ãˆ comunque facoltà dell'azienda di versare la contribuzione intera prima di detto termine, previa comunicazione specifica al Fondo.

Per il 2019 rimane fermo l'importo del massimale contributivo di € 59.224,54.

1)Azienda Iscritta

Ordinaria c/ditta 4,13%
Integrativa c/ditta 2,11%
C/dipendente 1,00%
TOTALE 7,24%

2)Azienda non iscritta

Ordinaria c/ditta 4,13%
Integrativa c/ditta 2,41%
C/dipendente 1,00%
TOTALE 7,54%

B) Agevolazioni contributive in base al reddito (sperimentale)
A titolo sperimentale, in base a quanto previsto dall'articolo 28, commi 4 e 5 dell'accordo di rinnovo, le aziende potranno applicare una contribuzione ridotta ai dirigenti assunti o nominati, con contratto di lavoro full-time, a far data dal 1º ottobre 2016 la cui retribuzione lorda, comprensiva di tutti gli elementi fissi e variabili, non superi i 65.000,00 euro annui.

Le caratteristiche di tale contribuzione ridotta sono le seguenti:
· un contributo ordinario a carico del datore di lavoro pari ad euro 300,00 annui (Euro 75,00
trimestrali);
· non è previsto il contributo integrativo a carico dell'azienda, né alcun contributo a carico del
dirigente;
· periodo massimo applicazione 3 anni;
· permane la facoltà per il dirigente di conferire il TFR al Fondo;
· l'agevolazione può essere fruita una sola volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente
(verifica che va fatta prendendo contatti diretti con il Fondo al numero 06/44.87.31);

L'Azienda deve inoltrare annualmente al SUID (Sportello Unico Iscrizione Dirigenti, indirizzo mail:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, controfirmata dal dirigente, nella quale attesti la sussistenza del requisito retributivo: retribuzione inferiore a 65.000 euro.

L'azienda, al termine del triennio massimo stabilito ed in presenza dei requisiti anagrafici previsti dal punto A), per i dirigenti in servizio (max 48 anni) potrà applicare le misure contributive agevolate esposte nella Tabella del precedente punto A), per la durata prevista a seconda dei casi.

Qualora invece, nel corso del triennio, si verifichi il superamento del trattamento retributivo lordo annuale di euro 65.000,00, l'azienda dovrà effettuare una comunicazione allo sportello SUID (Sportello Unico Iscrizione Dirigenti, indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) entro e non oltre 15 giorni dalla modifica del requisito, con efficacia dal 1º giorno del mese successivo. In questo caso l'azienda in presenza di un'età anagrafica entro i 48 anni potrà successivamente applicare al dirigente, per un periodo massimo di 1 anno, la contribuzione agevolata prevista al precedente punto A).

C) Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione

A norma dell'articolo 29, comma 1, dell'accordo di rinnovo, le agevolazioni contributive, di cui alla precedente lettera A), sono applicabili anche nel caso di assunzioni di dirigenti privi di occupazione con età anagrafica pari o superiore a 48 anni (in precedenza erano previste solo per soggetti con età non inferiore a 50 anni), per un periodo massimo di 1 anno dalla data di assunzione.
Questa agevolazione non è applicabile in caso di licenziamento e successiva riassunzione nell'ambito della stessa azienda o da parte di imprese con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, salvo il caso siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data della cessazione della precedente attività lavorativa.

D) Dirigente Temporaneo

A norma dell'articolo 30 dell'accordo di rinnovo, è possibile applicare alla figura professionale del Dirigente Temporaneo il trattamento contributivo agevolato di cui alla lettera A), anche non in presenza dei requisiti di età, purché il contratto abbia una durata minima di un anno.

Questa agevolazione può essere applicata per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto e
non potrà comunque superare i 2 anni.

 Con il rinnovo del 21/7/2016 scompare dal CCNL la dicitura "Dirigente di Prima Nomina (DPN)", tuttavia ai c.d. "Dirigenti di prima nomina" assunti/nominati ante 21/7/2016, si continuano ad applicare aliquote agevolate in base alle regole e alle tempistiche definite dal vecchio CCNL.

Brevemente ricordiamo che ai sensi del precedente CCNL erano "Dirigenti di prima nomina" (DPN) con diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata per un periodo di 3 anni:
· i dirigenti assunti o nominati entro il compimento del 40º anno di età;
· i quadri che, avendo maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a 3 anni nella stessa azienda o anche in aziende diverse, siano nominati dirigenti, entro il compimento del 48º anno di età

Il vecchio CCNL sanciva che decorso un triennio dalla data di assunzione o nomina, al dirigente si applicano le aliquote ordinarie.
Ai sensi del vecchio CCNL avevano inoltre diritto all'applicazione delle aliquote agevolate per un periodo di un anno anche i dirigenti privi di occupazione con età anagrafica pari o superiore a 50 anni. Il vecchio CCNL sanciva che decorso un anno dalla data di assunzione, al dirigente si applicano le aliquote ordinarie.

Si precisa che tale possibilità non è applicabile in caso di licenziamento e successiva riassunzione nell'ambito della stessa azienda o da parte di imprese con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, salvo il caso in cui siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di cessazione della precedete attività lavorativa.

Regime fiscale e contributivo FONDO BESUSSO (FASDAC

)Sui contributi a carico azienda vige l'obbligo di versare all'Inps il contributo di solidarietà del 10% attraverso la denuncia mensile Uniemens – codice M980. Resta inteso che tale contribuzione non è utile alla determinazione delle prestazioni. Il contributo di solidarietà viene registrato nella denuncia Uniemens dei mesi in cui è previsto il pagamento della contribuzione al FONDO.

Il Fondo BESUSSO (FASDAC) è previsto dalla contrattazione collettiva ed è un fondo di assistenza sanitaria iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari, si applica pertanto l'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi (T.U.I.R.). Secondo l'art. 51 non concorrono a formare il reddito i contributi di assistenza sanitaria versati ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo attualmente non superiore complessivamente a Euro 3.615,20 (sommando c/azienda e c/dipendente).

Questo significa che entro il plafond di Euro 3.615,20
· i contributi c/ditta non aumentano l'imponibile fiscale del lavoratore,
· i contributi c/dipendente si deducono dal reddito – quindi lo diminuiscono
· NB) come precisato dalla Circolare Min. Fin. 55/E 1999, fini della verifica del limite di € 3.615,20 non si contano i contributi a c/azienda versati per i dirigenti in pensione

Regime fiscale e contributivo FONDO PASTORE

I Contributi versati all'Associazione Antonio Pastore, distinti in "quota a carico dell'azienda" e "quota a carico del dirigente", sono sottoposti al seguente regime fiscale e contributivo:

Contributi a carico dell'azienda

· entrano figurativamente in busta paga;
· aumentano l'imponibile Irpef, sono tassati secondo l'aliquota marginale spettante per il reddito;
· aumentano la base imponibile del tfr;
· sono assoggettati al solo il contributo di solidarietà INPS del 10% (a carico azienda). Il contributo di solidarietà viene registrato nella denuncia Uniemens codice M980, del mese in cui Ã¨ previsto il pagamento della contribuzione al FONDO;
· riteniamo non diano diritto alla detrazione 19%

Contributi a carico del dirigente
· non aumentano, né diminuiscono nessun imponibile;
· vengono detratti dalla retribuzione netta;

CFMT Centro aggiornamento e formazione professionale terziario

Ricordiamo che il CFMT Centro di Formazione Management del Terziario- (www.cfmt.it) è l'ente bilaterale di settore con finalità di offrire alle aziende ed ai dirigenti opportunità di formazione ed aggiornamento mirate alle problematiche del settore e alla loro evoluzione.
La contribuzione al CFMT è dovuta nella misura di
· 129,12 Euro annue a carico dell'azienda
· 129,12 Euro annue a carico del dirigente- trattenute dall'azienda sulla retribuzione

I contributi al Centro sono dovuti dal momento dell'effettiva nomina a dirigente e devono essere versati per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione.

Il versamento dei contributi deve essere effettuato dall'azienda, sia per la quota a proprio carico che per quella a carico del dirigente (trattenuta dall'azienda sulla retribuzione), entro il decimo giorno successivo al trimestre di competenza e cioè:
· entro il 10 aprile per il trimestre gennaio–marzo
· entro il 10 luglio per il trimestre aprile–giugno
· entro il 10 ottobre per il trimestre luglio–settembre
· entro il 10 gennaio per il trimestre ottobre–dicembre

Regime fiscale e contributivo CFMT

Il trattamento fiscale e contributivo delle somme da versare a CFMT, si ritiene essere il seguente, considerando che trattasi di somme rivolte alla formazione professionale perciò funzionali all'azienda:
· il contributo a carico delle aziende non rappresentando una quota diretta della retribuzione del Dirigente, non è da assoggettare a contribuzione previdenziale ed a trattenute fiscali;
· il contributo a carico del dirigente non tocca gli imponibili e va SOLO in trattenuta sulla retribuzione netta del mese.

StaffSpa AgenziaPerIlLavoro3 Inside

 



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