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Agenzie per il Lavoro: nuova Ipotesi di CCNL

Lavoro Contratto2MANTOVA, 14 gen. - Il 21 dicembre 2018 sono state sottoscritte identiche ipotesi di accordo per le Agenzie per il Lavoro ed i lavoratori somministrati che, sulla base della disciplina contenuta nell'art. 34 del D.Lgs. n. 81/2015, attenua la rigiditĂ  di alcuni aspetti legati all'impiego della somministrazione di lavoro introdotti dal c.d. Decreto DignitĂ  e ss. modifiche ed integrazioni.

Si tratta di ipotesi che pertanto dovranno essere votate dai lavoratori. Pertanto l'efficacia di questa ipotesi, che dichiara la vigenza dal 1° gennaio 2019, al momento è sospesa sino a quando l'ipotesi verrà ratificata in un vero e proprio accordo.

L'ipotesi, che da una prima lettura presenta alcuni refusi e imprecisioni e pertanto, immaginiamo verrà "sistemata" in occasione della firma dell'accordo definitiva, introduce però alcune interessanti novità, tra le quali per obbligo di sintesi, rileviamo in particolare:

- Somministrazione a tempo determinato con un monte ore retribuito garantito (MOG). Questa forma di contratto di somministrazione che potremo definire "a chiamata", diviene una forma contrattuale strutturale e non piĂš transitoria;
- Somministrazione a termine presso i datori di lavoro privati. Seguendo la disciplina dell'art. 19, comma 2, (durata massima dei contratti di lavoro a scopo di somministrazione stipulati tra le Agenzie ed i prestatori), si prevede che la data di partenza del nuovo regime sia fissata dal 1° gennaio 2019. I periodi svolti con contratti di somministrazione a termine tra Agenzia e lavoratore, secondo il tenore dell'accordo, non dovranno dovessero essere computati "da sempre" (e, quindi, da una data anteriore alla entrata in vigore della norma) ma dal 1° gennaio 2019. Sul punto chi scrive esprime qualche dubbio sulla possibilità delle parti di indicare date diverse da quelle previste dalla norma (cioè di posticipare gli effetti della norma al 1° gennaio 2019 in luogo del 14.07.2018 poi posticipato dal periodo transitorio al 31.10.2018)

In ogni caso l'accordo cit. ora prevede tre casi:

a) ove la somministrazione avvenga con lo stesso utilizzatore, la durata massima si dovrà rinvenire nella contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore (ad esempio, nel settore dell'industria metalmeccanica esso è di 44 mesi comprensivo di contratti a tempo determinato e di somministrazione a termine);
b) ove invece nulla venga disciplinato dal CCNL dell'utilizzatore, la durata massima sarà quella di legge e cioè 24 mesi;
c) ove il lavoratore venga inviato in missione presso diversi utilizzatori (quindi con CCNL diversi), la durata massima complessiva di rapporto tra Agenzia e lavoratore non potrĂ  superare la soglia dei 48 mesi.

La disposizione contrattuale afferma inoltre che, tutti i rapporti di lavoro contrattualizzati tra l'Agenzia e lo stesso lavoratore vengano conteggiati, ai fini del computo della anzianità lavorativa, per un massimo di 12 mesi all'interno di un arco temporale quinquennale che inizia il 1° gennaio 2014 e termina il 31 dicembre 2018, prescindendo dal periodo effettivo lavorato anche se maggiore (Assolavoro riporta un esempio di un lavoratore che ha lavorato con la medesima Agenzia, ininterrottamente per 36 mesi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 quindi per 36 mesi, ma considerando "convenzionalmente" la sua anzianità solo per 12 mesi).

Proroghe: il regime delle proroghe, regolamentato dall'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, prevede che:

a) in caso di unico contratto con lo stesso utilizzatore: il numero massimo delle proroghe nei contratti a termine dei lavoratori somministrati stipulati tra le Agenzie ed il personale somministrato, resta fissato a 6 per ogni singolo rapporto cioè contratto nell'arco temporale di 24 mesi (o il diverso limite previsto dal Ccnl dell'utilizzatore). Per i lavoratori "svantaggiati" e "molto svantaggiati", il limite massimo di proroghe, con l'obiettivo di favorire la continuità occupazionale di detti prestatori, viene invece elevato ad 8.
b) in caso di una successione dei contratti, sulla base della disciplina dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, il numero massimo di proroghe per ogni singolo contratto viene portato ad 8.

Infine le parti firmatarie dell'Ipotesi di Accordo hanno evidenziato che i contratti di somministrazione a tempo determinato con lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie, sono esclusi dalla durata massima (concetto giĂ  condiviso dalla circolare 17/2018 del Ministero del Lavoro).

StaffSpa AgenziaPerIlLavoro3 Inside

 



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