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Operatività di fine anno: elaborazione delle paghe di dicembre

Lavoro Contratto1MANTOVA, 10 gen. - Con la presente circolare si illustrano i principali adempimenti che è necessario tenere presenti in occasione dell'elaborazione delle paghe di dicembre.

Massimale contributivo
L'articolo 2, comma 18 della legge 335/95 ha disposto che i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono per la prima volta, successivamente al 1.1.96, a forme pensionistiche obbligatorie (INPS,ENPALS, ecc.), sono soggetti a un tetto massimo retributivo sul quale pagare i soli contributi IVS, che per l'anno 2018
è pari a euro 101.427,00.

In sintesi, le verifiche principali per la corretta applicazione del massimale sono le seguenti:

- Verificare se l'anzianità contributiva del dipendente sia precedente o successiva all'1/1/96;
- Verificare la corretta applicazione o non applicazione del massimale;

Si ricorda che errate applicazioni del massimale possono essere sistemate in occasione del conguaglio contributivo di dicembre, solo per ciò che riguarda l'anno corrente. Il massimale si applica, in tutti i casi, anche per la contribuzione alla gestione separata Inps dei collaboratori coordinati e continuativi.
Tale tetto massimo è applicabile anche a coloro che, pur non rientrando nella casistica di cui sopra, abbiano optato per la pensione con il sistema contributivo (opzione esercitabile dal primo gennaio 2001).

Detassazione

Rivediamo di seguito i criteri di accesso alla detassazione, essa si applica per l'anno 2018:
· Esclusivamente alle erogazioni a favore di dipendenti (e pertanto non a compensi per collaboratori/amministratori) del settore privato che hanno conseguito nel 2017 un reddito non
superiore a € 80.000;
· A premi di risultato o a erogazioni sotto forma di partecipazione agli utili entro il limite ordinario di € 3.000 annuali;
· Il limite di € 3.000 è aumentato a € 4.000 solo in caso di accordi sottoscritti entro il 24/4/2017 che prevedano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori;
· Per gli accordi stipulati dopo il 24/4/2017 l'importo massimo cui applicare la detassazione è in ogni caso pari a € 3.000, ma in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori è applicabile una
.

"Rientro dei cervelli" con opzione al regime fiscale "Impatriati"

La disciplina relativa ai "lavoratori impatriati" ha sostituito, dal 2016, la normativa per il "rientro dei cervelli". Tuttavia, i lavoratori (rientro dei cervelli) rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2016 possono optare (per il periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento e per i 4 successivi, ossia dal 2016 al 2020), per l'agevolazione prevista dall'art. 16, D.Lgs n. 147/2015, in base alla quale il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50%.

In sostanza l'agevolazione del 50% è applicabile a decorrere dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nel 2016 hanno trasferito la residenza in Italia e ai soggetti che nel 2016 hanno esercitato l'opzione prevista per i lavoratori "impatriati" di cui al comma 4 del citato art. 16.

Regime fiscale "Impatriati"

Per poter fruire dell'agevolazione fiscale, il dipendente deve fare apposita richiesta al datore di lavoro, attestando di possedere tutti i requisiti richiesti dalla norma e impegnandosi sia a mantenere la residenza in Italia per almeno un biennio sia a comunicare al datore di lavoro ogni eventuale successiva variazione del proprio status di residenza fiscale. L'agevolazione si applica a decorrere dall'anno in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i quattro successivi.

Per i soggetti che godono delle agevolazioni fiscali (i cd. "impatriati") il sostituto d'imposta:

· applica l'agevolazione a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla richiesta del dipendente o, eventualmente, in sede di conguaglio di fine anno considerando i periodi precedenti alla richiesta (e quindi eventualmente anche per tutto l'anno in ipotesi di richiesta tardiva) a far data dall'assunzione;
· determina le ritenute sull'ammontare del reddito imponibile prodotto in Italia ridotto nella misura del 50%, mentre determina i contributi sul 100% del reddito corrisposto;
· commisura al reddito imponibile soggetto a tassazione anche le relative detrazioni, ove spettanti;

Versamento TFR a tesoreria per aziende costituite in corso d'anno

Per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell'anno solare (1º gennaio - 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti (INPS circ. 70/2007).
Il problema si pone ora per le imprese costituitesi nel corso del 2018 le quali devono verificare alla fine dell'anno solare il raggiungimento o meno della media di 50 dipendenti. In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell'attività. È stato precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l'importo da versare del tasso di rivalutazione 2018 calcolato fino alla data di effettivo versamento.
Le aziende che, al 31.12.2018, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l'apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia contributiva relativa al mese di febbraio 2018 (31 marzo 2019). Si consiglia di caricare la dichiarazione sul Cassetto Previdenziale.

Detrazione 19%

Con il conguaglio IRPEF di fine anno, vengono attribuite le detrazioni per oneri di cui all'art. 15 del TUIR (19%). Nella maggior parte dei casi, trattasi essenzialmente delle polizze assicurative previste dalla contrattazione collettiva, stipulate dal datore di lavoro con beneficiario il lavoratore. Il tetto di detraibilità è fissato a € 530,00.

Detrazioni di imposta per canoni di locazione

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 11 febbraio 2008 ha regolamentato l'attribuzione, dal 2008, delle detrazioni d'imposta per canoni di locazione, in sede di determinazione di lavoro dipendente e assimilati. Dette detrazioni, nei limiti e alle condizioni richieste dall'art. 16 del TUIR, sono riconosciute, previa richiesta del soggetto avente diritto, dai sostituti d'imposta in sede di conguaglio di fine anno (si ritiene anche in sede di conguaglio di fine rapporto). In sede di conguaglio, il sostituto, provvederà altresì a riconoscere l'ammontare della detrazione eventualmente non usufruita per incapienza di ritenute personali vale a dire l'ammontare che scaturisce dalla differenza tra imposta lorda e le detrazioni di lavoro dipendente, per carichi di famiglia ordinarie e, si ritiene, per oneri detraibili.

Conguaglio riassuntivo

Vengono normalmente consegnate in questi giorni, per i dipendenti in forza, le Certificazioni Uniche relative ad altri rapporti di lavoro intrattenuti dai dipendenti stessi nel 2018, come pure indennità di infortunio erogate direttamente dall'INAIL al lavoratore, ma anche le provvidenze delle casse edili.
Si ricorda che il conguaglio "riassuntivo" è ammesso solo nel caso in cui il dipendente sia in forza a fine anno oppure con cessazione rapporto il 31.12.2018.
Occorrerà in tali casi fare attenzione ai carichi di famiglia in quanto potrebbe porsi la necessità di riconoscere detrazioni anche per periodi non compresi nella Certificazione Unica relativa a precedenti rapporti di lavoro.

Detrazioni per personale residente all'estero

A partire dal 2014, i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia, particolari correlazioni sussistono con la Svizzera) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, potranno beneficiare degli stessi oneri detraibili e deducibili attualmente riconosciuti ai soggetti residenti, a condizione che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito complessivamente prodotto e che, nello Stato di residenza, non fruiscano di agevolazioni fiscali analoghe. Ai soggetti in questione, cd. "non residenti Schumacker", sono riconosciuti gli oneri deducibili ai fini IRPEF ordinariamente previsti per i soggetti residenti, nonché le detrazioni d'imposta e le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR, purché rilascino al proprio sostituto d'imposta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i requisiti necessari per il riconoscimento delle detrazioni e oneri deducibili.

Con l'entrata in vigore del DM 21 settembre 2015, dal 2015:

· ai soggetti residenti i Paesi dell'Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico europeo (See) verrà applicato il nuovo regime fiscale "non residenti Schumacker";
· ai soggetti residenti in altri Paesi non verranno più riconosciute le detrazioni per carichi familiari, continueranno invece a essere riconosciute le detrazioni per lavoro dipendente;

Conguaglio per dipendenti distaccati all'estero

Le retribuzioni convenzionali sono fissate, per ciascun anno (entro il 31 gennaio), mediante decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Finanze, avendo a riferimento la misura delle retribuzioni dei CCNL raggruppati per settori produttivi omogenei (industria, artigianato, commercio, ecc.). Per individuare la fascia di retribuzione convenzionale occorre fare riferimento alla Retribuzione Lorda Annua (quindi considerare le mensilità aggiuntive) con esclusione della indennità estero. L'importo così calcolato deve essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore e della qualifica corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi e fiscali. Nel caso di passaggi di qualifica in corso di distacco deve essere attribuita la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto con pari decorrenza. Se nel corso dell'anno 2018 sono maturati compensi variabili (premi, lavoro straordinario, ecc.), non inclusi inizialmente nel calcolo della retribuzione annua lorda, sarà necessario rideterminare l'importo della stessa comprensivo delle predette voci e ridividere il valore così ottenuto per 12 mensilità ai fini dell'individuazione della fascia corretta di retribuzione convenzionale. Se, per effetto di tale ricalcolo, si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell'anno rispetto a quella adottata, è necessario procedere a una operazione di conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio.

PREVINDAI – Verifica contribuzione

Il livello minimo annuo di contribuzione al Previndai a carico delle aziende è, anche per il 2018 pari a € 4.800,00, per i dirigenti con anzianità dirigenziale presso l'azienda stessa superiore a 6 anni compiuti. La differenza tra il livello minimo di contribuzione c/azienda pari a 4.800,00 euro e la contribuzione c/azienda calcolata durante l'anno deve essere versata al PREVINDAI entro il 22 gennaio 2019 unitamente alla contribuzione dovuta per il 4º trimestre 2018. In caso di periodi contributivi inferiori all'anno (ad esempio adesione e/o cessazione del dirigente in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi del predetto livello minimo. Nell'anno in cui si raggiungono i 6 anni di anzianità, la verifica deve essere operata riproporzionando il minimo in vigore ai mesi di servizio prestati successivamente alla maturazione del requisito di anzianità dirigenziale e
confrontandolo con il contributo maturato nello stesso periodo. Il versamento dell'eventuale differenza va effettuato unitamente ai contributi del trimestre nel quale ricade la risoluzione del rapporto di lavoro, se precedente al quarto trimestre. Per quanto riguarda la dichiarazione trimestrale (mod. 050), si evidenziache il contributo a conguaglio, in quanto previsto dal CCNL, non deve essere indicato nella casella
"Contribuzione aggiuntiva azienda" ma deve essere cumulato alla quota azienda.

PREVINDAPI – Verifica contribuzione

Con specifico verbale di accordo del 21/1/2014 le Parti hanno stabilito, a partire dal 1º gennaio 2014, per tutti i dirigenti iscritti al Fondo PREVINDAPI l'applicazione del contributo minimo aziendale annuo di euro 4.800,00. Il contributo minimo c/azienda dovrà:

· essere riproporzionato per dodicesimi, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore;
· in caso di adesione o cessazione al PREVINDAPI in corso d'anno, essere riproporzionato ai mesi di obbligo contributivo;
· in caso di periodo di aspettativa non retribuita essere riproporzionato ai soli mesi retribuiti;

Entro il 31 dicembre di ogni anno (con la contribuzione PREVINDAPI del 4º trimestre di ogni anno), o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (con la contribuzione PREVINDAPI del trimestre nel quale ricorre la risoluzione del rapporto) le Aziende provvederanno a versare eventuali differenze tra il contributo minimo aziendale annuo di € 4.800,00, e il contributo determinato applicando l'aliquota del 4,5% sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal dirigente in servizio, nel limite del massimale imponibile di € 150.000,00.

Inoltre, ricordiamo che in occasione del versamento al Fondo della contribuzione riferita al quarto trimestre 2018 (20 gennaio 2019) dovrà essere versato per i dirigenti non iscritti al PREVINDAPI il contributo contrattuale annuo a carico Azienda dello 0,50% sulla retribuzione globale lorda (retribuzione utile al TFR) percepita dal dirigente in servizio, nel limite del massimale imponibile di € 150.000,00 annui.

Per pagare il contributo contrattuale annuo a carico Azienda, i datori di lavoro devono:

· utilizzare il nuovo conto con le seguenti coordinate bancarie: IBAN Previndapi IT09M0306905183100000000451 presso INTESA SANPAOLO SPA - Filiale di Roma - L.go Pietro Vassalletto 4 – Roma;
· indicare nella causale di pagamento: 0,5 Cognome Nome CF dirigente CF datore lavoro;

Dopo l'avvenuto versamento, l'azienda dovrà inviare, via mail, comunicazione su carta intestata contenente i dati anagrafici e indirizzo di residenza del beneficiario di tale contributo. Di seguito, si riepiloga la contribuzione, per i Dirigenti iscritti e non, dovuta al Fondo per l'anno 2018.

 

StaffSpa AgenziaPerIlLavoro3 Inside

 



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