Inps, note di rettfica CIGO/CIGS
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- Creato 06 Novembre 2018
- Pubblicato 06 Novembre 2018
MANTOVA, 6 nov. - L'INPS da qualche mese ha emesso note di rettifica in stato "bloccato" relative ai conguagli di cigo/cigs in regime di D.lgs 148/2015.
Ora l'Istituto, con il Messaggio n. 3880 del 18/10/2018, comunica il differimento dei termini di trasmissione alla procedura recupero crediti e fornisce qualche indicazione operativa.
In merito al differimento dei termini, l'Inps precisa che le note di rettifica notificate e scadute saranno trasmesse alla procedura recupero crediti dopo 60 giorni dalla scadenza; tale termine sarĂ ricondotto a 30 giorni a decorrere dal 15 novembre 2018.
L'Inps sostiene che la motivazione dell'invio delle note di rettifica è da ricondurre alla mancata applicazione delle indicazioni fornite dall'istituto stesso, in particolare con la circolare n. 9/2017. Ricordiamo che la
circolare Inps 9/2017, che forniva le indicazioni operative sui conguagli e sul nuovo contributo addizionale.
Con il recente Messaggio n. 3455/2018 l'INPS ricorda che sono state fornite indicazioni per monitorare i conguagli relativi alle autorizzazioni cig gestite con ticket, nonché per agevolare la visualizzazione di errori
che potrebbero generare differenze di importi.
A seguito del reinvio di uniemens per la sistemazione di errori, le operazioni di ricalcolo potrebbero generare nuove note di rettifica che dovranno essere considerate in annullamento e sostituzione dei precedenti addebiti notificati per i medesimi periodi di competenza.
Chiarimenti sui criteri di calcolo dei conguagli e nuovi codici importo eccedenza CIGO - CIGS
Di seguito riportiamo i chiarimenti dell'Istituto in merito alle note di rettifica emesse per differenze di importi relativi ai conguagli di integrazione salariale.
Per ogni autorizzazione e tipologia di CIG si considerano come ore conguagliabili le ore autorizzate meno quelle giĂ conguagliate. In presenza di autorizzazione inesistente o scaduta la procedura considera uguale a "0" le ore conguagliate.
Il calcolo del tetto massimo è un importo corrispondente al valore del tetto massimo orario di CIG annualmente determinato, moltiplicato per il numero delle ore conguagliabili. Se l'importo dichiarato per tipologia di CIG è inferiore al tetto massimo la procedura considera esatto l'importo dichiarato.
Se l'importo dichiarato nella denuncia individuale e aggregato per tipologia di CIG è superiore al tetto massimo conguagliabile, la procedura di calcolo non modifica il conguaglio individuale, ma genera automaticamente, a livello aziendale, un codice esclusivamente ad uso interno, per tipologia di CIG, avente il significato di "eccedenza CIG".
I codici istituiti per le diverse tipologie sono i seguenti:
DCGO eccedenza CIG ordinaria D.lgs n. 148/2015;
DCGS eccedenza CIG straordinaria D.lgs. n. 148/2015;
DCGD eccedenza CIGS in deroga D.lgs. n. 148/2015.
I suddetti codici vengono evidenziati in nota di rettifica con importo a zero nella colonna dichiarato e l'eccedenza viene riportata nella colonna calcolato.
CIG ordinaria con Ticket ante D.lgs n.148/2015
Con riferimento alle operazioni relative ad eventuali conguagli o versamenti del contributo addizionale, riferite ad autorizzazioni CIGO con Ticket rientranti sotto la previgente disciplina, le aziende continueranno ad utilizzare le modalitĂ di compilazione delle denunce Uniemens giĂ in uso.
I Professionisti e Collaboratori dello scrivente Studio sono a disposizione per gli approfondimenti che risultassero necessari.
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