Fondi di Previdenza Complementare: Contributi non dedotti anno 2017

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Lavoro Retribuzione Contanti1MANTOVA, 16 ott. - Come noto i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro e/o committente a Fondi di previdenza complementare sono deducibili dal reddito del lavoratore pertanto, la quota c/ditta non aumenta l'imponibile fiscale e la quota c/dipendente diminuisce l'imponibile fiscale. Il limite di deducibilità è pari a euro 5.164,57 annui.

Una maggiore deduzione è prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi per un importo inferiore ad euro 25.822,85. A costoro è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla previdenza complementare (quindi dal 6° al 25° anno), elevare la soglia annuale di 5.164,57 euro di un importo - comunque non superiore a 2.582,29 euro annui - pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e l'ammontare dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare. Conseguentemente, fino a saturazione della ulteriore "differenza" deducibile, tali soggetti possono beneficiare di un limite annuo di deducibilità fiscale massimo di euro 7.746,85.

Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR annualmente destinato alla forma pensionistica complementare, in quanto all'atto del versamento al Fondo non è soggetto a tassazione.

Ricordiamo anche che i contributi versati al FONDO MARIO NEGRI – CCNL DIRIGENTI COMMERCIO sono interamente deducibili (esenti), in quanto il Mario Negri rientra tra quei fondi pensione dichiarati in squilibrio finanziario che hanno ottenuto apposita autorizzazione transitoria ministeriale. Pertanto a tali contributi, sia per la quota lavoratore che per la quota datore di lavoro, non si applica alcun limite di deducibilità.

Premesso quanto sopra, se i contributi versati alla previdenza complementare superano il limite deducibile di euro 5.164,57, la quota eccedente aumenta l'imponibile fiscale per ciò che riguarda il contributo c/ditta, mentre il contributo trattenuto al dirigente non viene più dedotto dall'imponibile.

In tali ipotesi, la quota eccedente non dedotta, sarà esente da imposizione fiscale al momento dell'erogazione della prestazione da parte del fondo di previdenza, a condizione che tale quota sia stata comunicata al Fondo.

Il D. LGS. 252/2005 ha stabilito che entro il 31 dicembre dell'anno successivo, il contribuente è tenuto a comunicare alla forma pensionistica complementare prescelta, la quota di contributi non dedotta. Entro il 2018 dovranno quindi essere comunicate ai rispettivi Fondi, le quote di contribuzione non dedotte nel corso del 2017.

Precisiamo che l'importo è reperibile anche nella casella 413 della CU 2018:"Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1,2,3,4 e 5". La modulistica per comunicare i contributi non dedotti è pubblicata dai vari Fondi sul proprio sito. Di seguito forniamo alcune precisazioni sul PREVINDAI e PREVINDAPI che costituiscono la casistica più diffusa.

PREVINDAI – CCNL Dirigenti Industria
Le aziende che intendano offrire ai propri dirigenti un servizio di compilazione della dichiarazione dei contributi non dedotti (modulo 059) hanno a disposizione, nell'area riservata, la funzione "059: Contr. non dedotti". E' possibile compilare la dichiarazione per tutti i dirigenti che risultino attivi presso l'azienda e che siano stati in forza, esclusivamente presso la stessa, per l'intero anno di riferimento della dichiarazione stessa (2017).

La presentazione del modulo 059 è un compito che ricade sul singolo dirigente iscritto in quanto la determinazione dell'ammontare dei contributi non dedotti dipende da circostanze soggettive e note con certezza soltanto al contribuente. Non può infatti affermarsi, in linea generale, che l'informazione posseduta dal datore di lavoro e certificata tramite la CU sia completa e sufficiente ai fini dell'esatta determinazione dei contributi non dedotti da ciascun iscritto al Fondo. Conseguentemente il modello riporta la firma dell'interessato, che è responsabile della completezza dell'informazione.

La dichiarazione dei contributi non dedotti, debitamente sottoscritta dal dirigente, deve essere trasmessa al Fondo tramite

  • caricamento del documento (upload);
  • fax, ai numeri indicati sul modulo stesso;

Accertata la presenza della firma sulla dichiarazione, il Fondo procede ad acquisire il modulo e, qualora disponga di un indirizzo valido di posta elettronica, invia una e-mail di conferma. L'avvenuta acquisizione del modulo 059 è riscontrabile, in ogni caso, tramite la stessa funzione utilizzata per la compilazione, consultando la colonna "Stato".

PREVINDAPI – CCNL Dirigenti Piccola Industria
Sul sito web del fondo PREVINDAPI (http://portale.previndapi.it/modulistica.php), nella sezione "Modulistica", è a disposizione il modulo per la dichiarazione della mancata deduzione dei contributi, da spedire via fax o tramite raccomandata al Fondo, previa sottoscrizione del dirigente.

I Professionisti e Collaboratori dello scrivente Studio sono a disposizione per gli approfondimenti che risultassero necessari.

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