Decreto dignità , alcune modifiche che lo 'ammorbidiscono'
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- Creato 04 Settembre 2018
- Pubblicato 04 Settembre 2018
MANTOVA, 04 set. - A ridosso del periodo feriale (precisamente in data 11 agosto 2018) sulla Gazzetta Ufficiale, è stata pubblicata la Legge 9 agosto 2018, n. 96 che ha convertito, con alcune modifiche, il DL 87/2018 (c.d. Decreto Dignità ).
Rispetto alla prima versione (sulla quale abbiamo già commentato con le ns. circolari 25 e 28) sono intervenute le seguenti principali modifiche:
– contratti a tempo determinato e regime transitorio. In sostanza le nuove norme in tema di rinnovi e proroghe non si applicano, dall'entrata in vigore del DL 87 /2018 (14 luglio 2017), ma dal giorno 1° novembre 2018. Quindi per i contratti a tempo determinato che sono oggetto di proroghe o rinnovi nel periodo dal 12 agosto 2018 al 31 ottobre 2018 si applicheranno le precedenti norme già in vigore fino al 13 luglio 2018 (durata massima pari a 36 mesi, numero massimo di proroghe pari a 5, nessun obbligo di indicare una causale), mentre per i nuovi contratti instaurati per la prima volta dal 14 luglio 2018, per le proroghe ed i rinnovi effettuati dal 1 novembre 2018 si dovranno sempre applicare le nuove regole previste dal DL "dignità ".
– soglia di utilizzabilità dei contratti flessibili: è stato portato al 30% il numero massimo di lavoratori assunti a termine (anche se somministrati a termine) rispetto al totale degli impiegati nell'impresa (quindi per ragione sociale e non per unità produttiva). Sono esclusi dalle soglie i lavoratori licenziati con procedure collettive, i soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali ed i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
– disciplina del licenziamento illegittimo: alzati i parametri minimo e massimo per l'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 del DL 23/2015 (da 3 a 27 mensilità );
– ampliate le ipotesi di ricorso alle Prestazioni Occasionali (PrestO): è ora possibile l'utilizzo per le aziende alberghiere e le strutture turistiche che abbiano alle dipendenze sino a 8 lavoratori e la comunicazione preventiva deve essere effettuata segnalando un arco temporale massimo che passa da 3 a 10 giorni. Le comunicazioni inerenti la prestazione potranno essere effettuate anche attraverso gli intermediari abilitati come i Consulenti del Lavoro;
– sgravio contributivo per le assunzioni di giovani (già previsto dalla Legge di bilancio per il 2018): esteso a tutti gli under 35 (prima era previsto per gli under 30) lo sgravio contributivo Inps pari al 50% dei contributi sino a 3.000 € annui. Lo sgravio è stato inoltre prorogato sino al 2020.
I Professionisti e Collaboratori dello scrivente Studio sono a disposizione per gli approfondimenti che risultassero necessari.
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