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Industria, minimali e massimali di rendita del settore

Lavoro Industria1MANTOVA, 28 ago. - La rivalutazione delle prestazioni economiche per le rendite, al cui importo sono agganciate le retribuzioni imponibili di riferimento per il versamento del premio per alcune categorie di lavoratori assicurati, decorre normalmente dal primo luglio di ogni anno e con valenza sino al 30 giugno dell'anno successivo.

Tuttavia, la norma (art. 11 D.Lgs 38/2000) prevede l'anticipazione al primo gennaio qualora si rilevi su base ISTAT una variazione retributiva complessiva superiore al 10% rispetto all'ultima rivalutazione effettuata.
La variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell'anno 2017 rispetto all'anno 2016 è pari all'1,1%.

Di conseguenza, con Determina del Presidente Inail n. 253/2018, sono stati aggiornati gli importi delle rendite per i settori industria e agricoltura in vigore dal 1° luglio 2018.

Di seguito si riportano i nuovi minimali e massimali di rendita del settore industria dal 1° luglio 2018, che saranno, come di consueto, recepiti in specifico Decreto Ministeriale.

La base del calcolo delle retribuzioni di riferimento è il valore giornaliero pari a 77,97 euro. Da tale valore così modificato si ricavano gli importi delle retribuzioni minime (val.gg.x300x0,70) e massime (val.gg.x300x1,30) annue utili per il calcolo dei premi dello stesso settore.
Pertanto, i minimali e massimali annui del settore industria dal 1° luglio 2018 saranno i seguenti:

  • LIMITE MINIMO EURO 16.373,70;
  • LIMITE MASSIMO EURO 30.408,30;

Il valore dei minimali e massimali industria sono determinanti, oltre che ai fini delle prestazioni, per la determinazione di diversi valori convenzionali su cui calcolare i premi Inail e che devono essere aggiornati in procedura paghe. A tal fine di ritiene utile proporre i principali valori convenzionali collegati alla modifica dei minimali e massimali di rendita del settore industria.

1) Retribuzioni convenzionali soci non artigiani
Con la modifica del minimale di rendita del settore industria, dal 1° luglio 2018 cambia la retribuzione che viene convenzionalmente individuata quale base imponibile per il pagamento dei premi INAIL relativi ai soci di imprese non artigiane, ed associati in partecipazione, se l'associante non è imprenditore artigiano.
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Per tali categorie, individuate dall'art.4, nn.° 6 e 7 del TU, sono in vigore in varie province decreti ministeriali recanti importi convenzionali giornalieri: tale è la situazione della Provincia di Reggio Emilia, che lega il valore giornaliero al minimale di rendita sopra descritto. Per assicurati in sedi INAIL diverse da Reggio Emilia occorrerà verificare la specifica situazione territoriale.

Il valore (ottenuto dividendo per 300 quello annuo) è pari a:

Retribuzioni imponibili Inail dal 1.7.2018 aziende non artigiane
Valore annuo: euro 16.373,70
Valore giornaliero: euro 54,58
Valore mensile: 1.364,50

A seguito dell'adeguamento degli importi, il valore complessivo annuale per il 2018, ottenuto sommando 6 mesi con il vecchio importo (€ 16.195,20) e 6 mesi con il valore aggiornato, è pari a € 16.284,45

2) Lavoratori di area dirigenziale
Il massimale di rendita costituisce (art.4, comma 1, Dlgs 38/2000) la retribuzione convenzionale, a partire dal 01/07/2018, base imponibile per il calcolo del premio dovuto all'INAIL per i lavoratori di area dirigenziale.

Il valore convenzionale annuale è pari a euro 30.408,30 e quello giornaliero a euro 101,36. Il valore giornaliero si ottiene dividendo per 300 quello annuale; il valore convenzionale mensile si ottiene moltiplicando per 25 quello giornaliero. La retribuzione imponibile in caso di frazione di mese si ottiene moltiplicando il valore giornaliero per i giorni effettivamente lavorati/retribuiti.

In sintesi, i valori sono i seguenti:

Retribuzioni imponibili Inail dall'1.7.2018 area dirigenziale
Valore annuo: € 30.408,30
Valore giornaliero: € 101,36
Valore mensile: € 2534,00

A seguito dell'adeguamento degli importi, il valore complessivo annuale per il 2018, ottenuto sommando 6 mesi con il vecchio importo (€ 30.076,80) e 6 mesi con il valore aggiornato, è pari a € 30.242,55.

Per i lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time l'imponibile convenzionale orario si ottiene dividendo il valore giornaliero per 8 e successivamente moltiplicandolo per l'orario previsto dal contratto a tempo parziale. Il valore convenzionale orario di conseguenza è pari a euro 12,67 (101,36: 8).

3) Lavoratori parasubordinati (cococo / amministratori)
Ai fini della determinazione dei premi relativi ai collaboratori coordinati e continuativi, l'art.5, comma 4 Dlgs 38/2000 prevede che la base imponibile sia costituita dai compensi effettivamente percepiti, nei limiti del minimale e del massimale di rendita.
Come visto sopra il minimo annuale è pari a € 16.373,70 e il massimo annuale è pari a € 30.408,30 (per ottenere il valore convenzionale mensile si divide per 300 il valore annuo e poi lo si moltiplica per 25). I citati limiti annui sono riducibili soltanto a mese: si dovrà cioè conteggiare l'eventuale frazione di mese come mese intero.

In sintesi, i nuovi valori sono i seguenti:

Retribuzioni imponibili Inail dall'1.7.2018 lavoratori parasubordinati.
Minimale mensile € 1.364,50
Massimale € 2.534,00

4) Lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento (stage) - soggetti "svantaggiati"
A seguito dell'aggiornamento dei valori di rendita, anche per questi soggetti deve essere preso a riferimento per il pagamento dei premi INAIL il nuovo minimale di rendita del settore industria.

In sintesi, i nuovi valori sono i seguenti:

Retribuzioni imponibili Inail dall'1.7.2018 tirocinanti e svantaggiati.
Valore giornaliero: € 54,58
Mensile: 1.364,50
A seguito dell'adeguamento

degli importi, il valore complessivo annuale per il 2018 ottenuto sommando 6 mesi con il vecchio importo (€ 16.195,20) e 6 mesi con il valore aggiornato, è pari a € 16.284,45.

************

I minimali di rendita del settore industria sin qui analizzati, costituiscono riferimento anche per la determinazione dei premi INAIL nei seguenti casi:

➢ Allievi di corsi di istruzione professionale;
➢ Detenuti ed internati per "attività occupazionale", che lavorano per conto di ditte concessionarie di manodopera o per conto di imprese private;
➢ Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
➢ Lavoratori in P.I.P. (progetti di inserimento professionale);
➢ Lavoratori inseriti in borse lavoro.

Si suggerisce a tutti i Clienti dello Studio con gestione delle paghe internamente o con servizio paghe esterno, di accertare l'adeguamento dei sistemi di elaborazione alle novitĂ  di cui alla presente nota.

I Professionisti e Collaboratori dello scrivente Studio sono a disposizione per gli approfondimenti che risultassero necessari.

Labour Consulting

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