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Lavori usuranti, comunicazioni telematiche annuali

Lavoro Usurante1MANTOVA, 26 apr. - Sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale 20 settembre 2011 (in GU del 25.11.2011) e dalla nota del Ministero del Lavoro n. 4724 del 28 novembre 2011, il 31 marzo è scaduto il termine per l'invio delle comunicazioni annuali che le aziende devono effettuare per i dipendenti occupati in lavori usuranti.

Tali comunicazioni, da produrre con modalità telematiche, devono essere spedite al Ministero del lavoro ed agli Enti previdenziali interessati.

Come vedremo meglio nelle pagine seguenti, le situazioni a cui riferirsi nell'adempimento da gestire entro fine mese di marzo 2018, sono quelle relative all'anno 2017. A questo anno, pertanto, deve essere rivolta la ricerca delle situazioni esistenti e che saranno oggetto della comunicazione telematica.

Con la presente nota si illustrano le indicazioni per la gestione della scadenza.

1. DATORI DI LAVORO INTERESSATI
comunicazione di rilevazione annuale

Il Ministero del Lavoro, con la Nota protocollo n. 4724 del 28 novembre 2011, a precisazione di quanto definito con il DM 20.9.2011, ha chiarito che i datori di lavoro, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs 67/2011 (art. 2 comma 5), devono effettuare annualmente attività di rilevazione delle lavorazioni usuranti. Tale rilevazione avviene con comunicazione annuale da inviare al Ministero del Lavoro – che si occupa della trasmissione agli Enti previdenziali – e riguarda "i datori di lavoro che – a partire dall'anno 2011 – svolgono le lavorazioni faticose e pesanti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. da a) a d), del decreto legislativo n. 67/2011".

Tali lavorazioni faticose e pesanti (di cui all'articolo 1, comma 1, lett. da a) a b) del D.Lgs n. 67/2011 citato dal Ministero), in sostanza sono tutte le attività usuranti; quindi sono interessati a dette comunicazioni tutti i datori di lavoro che impiegano:

  • lavoratori in mansioni particolarmente usuranti (DM 19 maggio 1999)
  • lavoratori dipendenti notturni
  • lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena"
  • conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Nel caso in cui sia impegnato nei lavori faticosi e pesanti di cui sopra un lavoratore in somministrazione, l'onere della comunicazione ricade sull'impresa utilizzatrice, e non sul datore di lavoro somministratore.

Mansioni particolarmente usuranti di cui al DM 19 maggio 1999

Le mansioni particolarmente usuranti di cui al DM 19 maggio 1999 sono quelle riportate nell'elenco che segue:

  • lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza econtinuità
  • lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale
  • lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità
  • lavori in cassoni ad aria compressa"
  • lavori svolti dai palombari"
  • lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale
  • lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio
  • lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture
  • lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità

Lavoratori notturni

Tali soggetti sono:

  • i lavoratori a turni che prestano la loro attività per almeno 6 ore consecutive, comprendentil'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero di giorni lavorativi all'anno non inferiore a: 78 giorni, ovvero 64 giorni a seconda della data di maturazione dei requisiti per l'accesso anticipato alla pensione (fino al 30/6/2009 o dopo questa data);
  • I lavoratori non a turni, perciò diversi da quelli di cui al precedente punto, che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Come vedremo meglio nelle pagine seguenti, la rilevazione dei lavoratori notturni, in base ai criteri sopra indicati, comporta l'indicazione nella comunicazione ministeriale:

  • delle generalità dei lavoratori interessati al lavoro usurante notturno
  • del numero delle notti effettuate nell'anno solare 2017

In base a quanto precisato dal Ministero del Lavoro con propria circolare 37 del 23.5.2012, una particolare attenzione va dedicata ad alcune situazioni specifiche nelle quale l'azienda non gestisce per l'intero anno solare il rapporto di lavoro e, pertanto, non è in grado di completare la verifica volta ad individuare l'esistenza di una attività notturna usurante.

Infatti, il Ministero precisa quanto segue: ".... qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno o per la sussistenza di rapporti in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto. In tali ipotesi è infatti sempre possibile che i requisiti di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 67/2011 possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell'anno con differenti datori di lavoro ...".

Pertanto, in caso di

  • lavoratori assunti in corso d'anno
  • cessati in corso d'anno
  • occupati in part-time verticale

il nominativo dei lavoratori stessi deve essere inserito nella comunicazione telematica anche se le giornate di prestazione notturna siano inferiori alla misura prevista dalla legge (64 notti o intero anno), più precisamente:

  • se il lavoratore turnista ha eseguito turni di lavoro per periodi di 6 ore continuative comprendentil'intervallo tra la mezzanotte e le cinque, è sufficiente un solo giorno di notte per rendere necessario inserirlo nella comunicazione;
  • se il lavoratore non turnista ha eseguito la prestazione per almeno 3 ore giornaliere nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque, deve essere inserito nella comunicazione telematica solo se le tre ore di notte sono state eseguite in tutti i giorni in cui ha lavorato nel periodo in cui è stato in forza

Lavoratori addetti alle "linee a catena"

Le imprese interessate alla casistica di cui al sottotitolo sono solamente quelle che svolgono attività che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • applicazione delle voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui alla tabellaseguente:
    VOCE LAVORAZIONI
    1462 Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
    2197 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.
    6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
    6411 Costruzione di autoveicoli e rimorchi
    6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
    6582 Elettrodomestici
    6590 Altri strumenti ed apparecchi
    8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
    8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo
  • applicazione dei criteri di organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 codice civile. Tale richiamo, precisa il Ministero con la circolare 22 del 10 agosto 2011, è riferito al vincolo dell'osservanza, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
  • utilizzo di un processo produttivo in serie così come descritto dall'articolo 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 67/2011, cioè "... contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia ...".

Sono in ogni caso esclusi dalle definizioni di cui sopra gli addetti:

  • alle lavorazioni collaterali alle linee di produzione; alla manutenzione
  • al rifornimento di materiali
  • alle attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione
  • al controllo qualità

La comunicazione, in questo caso, deve contenere l'indicazione delle unità produttive nelle quali sono svolte le
attività "in linea catena".
Conducenti di veicoli pesanti per servizi pubblici di trasporto di persone
Questa tipologia non ha bisogno di grandi precisazioni, in quanto chiaramente delineata dal titolo stesso.


2. COMUNICAZIONE PER RILEVAZIONE (monitoraggio)
scadenza del 31 marzo 2018

Come abbiamo visto, a partire dal 2011, in attuazione del decreto legislativo, i datori di lavoro che abbiano impiegato una delle tipologie di lavoratori adibiti a lavori usuranti sopra elencati, devono effettuare una comunicazione telematica annuale di rilevazione delle casistiche (monitoraggio), indirizzata al Ministero del Lavoro.

Per quest'anno, la comunicazione va effettuata entro il 31 marzo 2018, con la rilevazione delle situazioni relative all'anno precedente 2017, mediante un modello telematico appositamente predisposto - MOD LAVUS, la cui compilazione avviene, a seguito di accredito, sul sito www.cliclavoro.gov.it

Intermediari abilitati

I datori di lavoro, come ha precisato il Ministero, possono delegare l'incombenza anche alle associazioni cui aderiscono o conferiscono mandato, ovvero agli intermediari abilitati di cui all'articolo 1 della Legge n. 12/1979, nonché agli altri soggetti abilitati alle attività protette in materia di amministrazione del personale. Precisazioni in merito alle scadenze del modello LAV-US e della comunicazione per rilevazione Il modello (DM 20 settembre 2011) è unico per tutte le tipologie di comunicazione dei lavori usuranti. Nei fatti, il Ministero del Lavoro ha rivisto lo schema che aveva adottato in un primo momento, prevedendo la possibilità che i datori di lavoro possano effettuare cinque tipologie di comunicazione:

  • Inizio lavoro a catena" (art. 5, comma 2, D.Lgs n. 67/2011), da utilizzare solo nel caso di inizio attivitàin linea a catena
  • Lavoro usurante D.M. 1999" (art. 2, comma 5, D.Lgs n. 67/2011)
  • Lavoro usurante notturno" (art. 2, comma 5, D.Lgs n. 67/2011 e art. 5, comma 1,D.Lgs n. 67/2011)
  • Lavoro usurante a catena" (art. 2, comma 5, D.Lgs n. 67/2011)
  • Lavoro usurante autisti" (art. 2, comma 5, D.Lgs n. 67/2011)

In sostanza, con tale schema, il Ministero ha accorpato adempimenti, che dal punto di vista normativo hanno discipline diverse. Da una parte è prevista una comunicazione annuale di rilevazione, c.d. monitoraggio, dall'altra è prevista una regolamentazione specifica per la comunicazione annuale telematica dei lavoratori notturni e di inizio di attività per addetti alle linee a catena, come vedremo nello specifico capitolo 3 della presente nota. Per ciò che riguarda la comunicazione per rilevazione annuale (monitoraggio), la Nota protocollo n. 4724/2011 del Ministero del Lavoro, ha precisato che tale comunicazione periodica deve essere effettuata "entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento". Questo, nonostante, la norma non preveda alcun termine per l'adempimento annuale.

Nella pratica, per assolvere al monitoraggio, entro il 31 marzo di ogni anno devono essere comunicati i dati dell'anno precedente per le attività usuranti di interesse, presentando uno o più delle seguenti tipologie di comunicazione:

  • Lavoro usurante D.M. 1999" (art. 2, comma 5, D.Lgs n. 67/2011)
  • Lavoro usurante notturno" (art. 2, comma 5, D.Lgs n. 67/2011 e art. 5, comma 1, D.Lgs n. 67/2011)
  • Lavoro usurante a catena" (art. 2, comma 5, D.Lgs n. 67/2011)
  • Lavoro usurante autisti" (art. 2, comma 5, D.Lgs n. 67/2011)

3. COMUNICAZIONE PER LAVORO NOTTURNO O PER ATTIVITA' "IN LINEA A CATENA"

Come visto nei capitoli precedenti il decreto ministeriale attuativo – DM 20.9.2011 – ha, di fatto, definito l'obbligo di una comunicazione periodica (monitoraggio) annuale per tutte le lavorazioni usuranti; e tale comunicazione deve essere effettuata dai datori di lavoro entro il 31 marzo di ogni anno, con segnalazione delle casistiche dell'anno precedente.

Un'altra parte della norma (l'articolo 5 del D.Lgs n. 67/2011), peraltro, aveva introdotto due nuovi obblighi di comunicazione in capo ai datori di lavoro, riguardanti l'esecuzione di lavoro notturno e l'inizio di lavorazioni in linea catena.

Tali obblighi, sono così rappresentabili

  • la comunicazione per l'esecuzione di lavoro notturno deve essere fatta "con periodicità annuale", mentre
  • la comunicazione per lo svolgimento di lavorazioni in linea catena deve essere fatta entro 30 giorni dall'inizio delle medesime,
  • fermo restando che le comunicazioni vanno inoltrate mediante il nuovo "Modello LAVâ€US" presente sul sito internet ministeriale.

Il DM 20 settembre 2011 precisa che la comunicazione specifica per l'esecuzione di lavoro notturno può non essere eseguita qualora il datore di lavoro abbia effettuato l'analogo adempimento previsto a fini di rilevazione/monitoraggio, indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti nel periodo considerato.
In sostanza ed in conclusione, il decreto e la circolare ministeriale di novembre 2011, hanno impostato le operatività in modo da far convergere gli adempimenti di cui al capitolo precedente con quelli di cui al presente capitolo.

I Professionisti e Collaboratori dello scrivente Studio sono a disposizione per gli approfondimenti che risultassero necessari.

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