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Riepilogo limiti compensazioni tributarie per il sostituto d'imposta

Fisco Imposte1MANTOVA, 5 apr. - Si ritiene utile, a inizio di ogni anno, proporre una sintesi delle principali limitazioni nell'utilizzo delle compensazioni tributarie in F24, relativamente all'operato del sostituto d'imposta.

Presenza di ruoli scaduti

Dal 1/1/2011[1] in presenza di:

- cartelle di pagamento, relative a imposte erariali

- per le quali sia scaduto il termine di pagamento

- di importo superiore complessivamente ad € 1.500

non è possibile effettuare la compensazione, sul modello F24 (c.d. compensazione orizzontale) di crediti, di natura erariale, se preventivamente non si provvede al pagamento del debito scaduto, anche attraverso l'utilizzo del credito stesso.L'inosservanza del divieto comporta l'applicazione della sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.

Nelle ipotesi di procedure concorsuali, la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non è ritenuta causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura stessa.

Compensazioni di crediti tributari superiori a € 5.000

Con decorrenza dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013[2] le compensazioni orizzontali sul modello F24 dei crediti relativi a:

- imposte sui redditi (IRPEF, IRES e IRAP) e alle relative addizionali;

- ritenute alla fonte;

- imposte sostitutive delle imposte sui redditi,

d'importo superiore a € 5.000,00 annui (riduzione del limite da € 15.000 a € 5.000[3]) sono vincolate all'apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali tali crediti emergono o in alternativa alla sottoscrizione delle dichiarazioni stesse da parte dell'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

Limite di compensazione per anno solare

Il totale delle compensazioni in F24 (cd. compensazioni orizzontali) non può superare € 700.000 per ciascun anno solare[4].

Abolizione delle compensazioni interne

A decorrere dal 1° gennaio 2015, è previsto l'obbligo di compensazione mediante esposizione sul Mod. F24 (cd. compensazione esterna) dei crediti 730 e delle eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive[5]. Pertanto, dal 2015, non è più possibile procedere alla compensazione interna di tali crediti.

Obbligo utilizzo canali telematici Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline)

A seguito all'entrata in vigore del D.L. 50/2017 (articolo 3 e con decorrenza dal 24 aprile 2017), sono state introdotte nuove e piĂą stringenti regole per la presentazione del modello F24 contenente compensazioni, relativamente ai soggetti titolari di partita IVA.

In particolare, per tali contribuenti è stato introdotto un obbligo generalizzato, per le compensazioni di:

- IVA, imposte sui redditi e alle relative addizionali, Irap, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito e crediti di imposta da indicare nel quadro RU, di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

In data 9 giugno 2017, con Risoluzione n. 68/E, l'Agenzia ha fornito importanti precisazioni in merito a tali novità. L'intervento dell'Amministrazione Finanziaria si è reso necessario in conseguenza delle numerose richieste di chiarimento pervenute in applicazione delle disposizioni contenute nel citato decreto.

Nella predetta Risoluzione, è stato fornito un elenco di codici tributo il cui utilizzo in compensazione orizzontale impone l'utilizzo "obbligato" dei servizi telematici dell'Agenzia Entrate. Dal predetto elenco non si rilevano codici tributo attribuibili all'operato del sostituto d'imposta.

Inoltre, l'Agenzia ha precisato che sono esclusi dall'obbligo di utilizzare Entratel/Fisconline i sostituti d'imposta nel cui modello F24 siano utilizzati in compensazione:

- il Bonus Renzi (codice tributo 1655);

- i crediti da 730 (codici tributo 1631, 3796 e 3797);

ciò, ovviamente, laddove il modello non esponga anche importi a credito per i quali risulti, invece, necessario il rispetto dell'obbligo di trasmissione tramite Entratel/Fisconline.

I Professionisti e Collaboratori dello scrivente Studio sono a disposizione per gli approfondimenti che risultassero necessari.

Labour Consulting

StaffSpa AgenziaPerIlLavoro1 Inside

 



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