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Legge di Bilancio 2018 sintesi aspetti amministrazione personale

Lavoro7MANTOVA, 8 feb. - In data 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) che è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.
Con la presente nota proponiamo una sintesi dei principali temi, contenuti nella disposizione, che possono interessare i datori di lavoro nell'amministrazione del personale.

ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO – art. 1 co. 28

La legge di Bilancio 2018 ha inserito:
â–ª la nuova lettera i-decies al comma 1, art. 15 del TUIR, prevedendo il riconoscimento della detrazione del 19% sulle spese sostenute, anche nell'interesse di soggetti a carico, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale/regionale e interregionale per un importo non superiore ad euro 250,00;
▪ la nuova lettera d-bis al comma 2, art. 51 del TUIR, stabilendo la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti, dal datore di lavoro, o le spese da quest'ultimo sostenute, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei suoi familiari.

PROROGA BLOCCO AUMENTI ADDIZIONALI 2018 – art. 1 co. 37

Viene estesa al 2018 la sospensione dell'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli 2015.
Per l'anno 2018, ai comuni che hanno deliberato secondo quanto sopra previsto è consentito continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017.
La sospensione per l'anno 2018 non trova applicazione rispetto ai comuni istituiti a seguito di fusione, allo scopo di permettere, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.

INCENTIVO STRUTTURALE ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE art. 1 co. da 100 a 115

È stato previsto un nuovo incentivo all'occupazione, per un periodo massimo di 36 mesi, destinato ai datori di lavoro privati che, a partire dal 1° gennaio 2018, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a 2 tutele crescenti, soggetti con età inferiore a 30 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro.
Eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non sono proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non ostano alla possibilità di beneficiare dell'incentivo.
Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero spetta per le assunzioni di lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni di età, a parità delle altre condizioni.
L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi entro il limite di € 3.000 annui, riparametrati e applicati su base mensile.
Sono esclusi dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all'INAIL.
Qualora il lavoratore sia stato assunto fruendo parzialmente dell'incentivo in esame, e successivamente venga assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro, quest'ultimo potrà fruire dell'incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione. L'incentivo, in questo, caso, spetta anche per i lavoratori assunti dopo il compimento del 30° anno di età, per i periodi residui rispetto ai 36 mesi totali di esonero contributivo.
Oltre ai criteri generali per la fruizione degli incentivi previsti dall'art. 31 del D. Lgs n. 150/2015, l'incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero, o di un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, entro i 6 mesi dall'assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la perdita dell'incentivo stesso e il recupero delle quote di incentivo già fruite.
Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.

L'esonero contributivo trova applicazione anche nell'ipotesi di:
▪ prosecuzione a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui all'articolo 47, comma 7 del D.Lgs n. 81/2015, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto;
▪ trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell'età anagrafica al momento della trasformazione.

L'incentivo non trova applicazione, invece, per i datori di lavoro domestico e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall'ordinamento.

Assunzione di studenti
Il comma 108 prevede l'esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermi restando i limiti annui e l'età anagrafica dei lavoratori, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro:
▪ attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;
â–ª periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Sono esclusi dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all'INAIL.

Abrogazione esonero contributivo per le assunzioni scuola-lavoro o apprendistato duale
Contestualmente all'inserimento del nuovo incentivo all'occupazione stabile, è prevista l'abrogazione dei precedenti sgravi per assunzioni (dal 1/1/2017 al 31/12/2018) con modalità di alternanza scuola lavoro e apprendistato duale.

Cooperative sociali
Il comma 109 prevede per le cooperative sociali l'erogazione di un contributo per un periodo massimo di 36 mesi (entro il limite di spesa di € 500.000 annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020) a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato decorrenti dal 1/1/2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31/12/2018, di lavoratori soggetti a protezione internazionale dal 2016.
I criteri di assegnazione dei suddetti contributi saranno definiti con apposito decreto del Ministro del Lavoro.

DEDUCIBILITÀ IRAP PER ASSUNZIONI LAVORATORI STAGIONALI art. 1 co.116

Per le imprese che determinano un valore della produzione netta, è prevista la piena deducibilità ai fini IRAP per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

BONUS 80 EURO art. 1 co. 132

È stato modificato l'art. 13, comma 1-bis del TUIR (altre detrazioni) incrementando, con decorrenza 1/1/2018 di € 600 le soglie di reddito massimo complessivo richieste per beneficiare del bonus 80 euro (cd. bonus Renzi).
In particolare, fermo restando la misura massima annua del bonus pari a € 960 l'importo spettante sarà così determinato:
➢ reddito complessivo non superiore a € 24.600 bonus spettante € 960;
➢ reddito complessivo compreso tra € 24.600 ed € 26.600 bonus spettante € 960 X (26.600-reddito complessivo) /2000;
➢ reddito complessivo superiore a € 26.600 bonus spettante € 0.

CIGS PER RIORGANIZZAZIONE/CRISI AZIENDALE art. 1 comma 133

Per aziende con organico superiore a 100 unità e con rilevanza economica strategica viene prorogato (nel limite di € 100 milioni annui di spesa), per gli anni 2018 e 2019 il periodo di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale. È necessario un accordo governativo presso il Ministero del Lavoro.
L'estensione del trattamento potrà interessare un periodo:
â–ª fino a 12 mesi per i casi di riorganizzazione aziendale prevista dall'art. 21, co. 2, del D.Lgs n. 148/2015 (Jobs Act), caratterizzata da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi;
▪ fino a 6 mesi per i casi di riorganizzazione aziendale prevista dall'art. 21, co. 2 del Jobs Act, caratterizzata da interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi.
Per l'accesso all'intervento in esame l'azienda dovrà presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale, che prevedano specifiche azioni di politiche attive, concordati con la regione interessata, o con più regioni nei casi di pluralità di unità produttive sul territorio nazionale.

AGEVOLAZIONI PER LA RICOLLOCAZIONE DI LAVORATORI DI IMPRESE IN CRISI – art. 1 commi 136 e 137
Sono stati definiti interventi volti a limitare il ricorso al licenziamento dei lavoratori di imprese in crisi, nonché agevolazioni alla ricollocazione.

Per i lavoratori per i quali non è previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione potrà concludersi con un accordo contenente un piano di ricollocazione inerente gli ambiti aziendali ed i profili professionali a rischio esubero.

È altresì concesso ai suddetti profili professionali di richiedere, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione (nei limiti e alle condizioni previste dai programmi presentati ai sensi dell'art. 21, co. 2 e 3, del D.Lgs n. 148/2015).

L'assegno concesso risulta spendibile, durante il trattamento di CIGS, per ricevere assistenza intensiva alla ricerca di un nuovo lavoro e per una durata minima non inferiore a sei mesi e massima non superiore a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno.

Fermo restando che all'attività di mantenimento e sviluppo delle competenze potranno partecipare sia i centri per l'impiego che i soggetti privati accreditati, la disposizione prevede che ai lavoratori ammessi all'assegno non si applichi l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.

Per il lavoratore che accetti la ricollocazione presso altro datore di lavoro è prevista l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF derivante da quanto percepito in relazione alla cessazione del rapporto e comunque nel limite di nove mensilità della retribuzione utile al calcolo del TFR, oltre alla corresponsione di un contributo mensile del 50% del trattamento di CIGS che gli sarebbe stato riconosciuto (art. 24-bis co.4 D.lgs 148/2015).

Per il datore di lavoro spetta l'esonero del versamento del 50% dei contributi previdenziali entro il limite massimo di importo pari a € 4.030 su base annua e per una durata non superiore a:
â–ª 18 mesi per assunzione con contratto a tempo indeterminato;
â–ª 12 mesi per assunzione con contratto a tempo determinato;
â–ª 12+6 mesi per trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Sono esclusi dall'esonero i premi e contributi dovuti all'INAIL.

Contributo di licenziamento
Dal 1° gennaio 2018 per ogni licenziamento effettuato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale di cui all'art. 2, co. 31, della L. 92/2012, è innalzata all'82% (raddoppio del contributo di licenziamento).
Sono esclusi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, seguendo la procedura di dichiarazione di mobilità, entro il 20 ottobre 2017.

AZIONI AI DIPENDENTI IN SOSTITUZIONE DI PREMI DI RISULTATO art. 1 comma 161

Come noto, il dipendente, qualora ne ricorrano i requisiti, può optare per la corresponsione di azioni in luogo del premio di rendimento a lui spettante (L. 208/2015 art. 1 co.182). Dette azioni non concorrono alla formazione del reddito per un valore massimo di € 2.065,83, se non cedute prima di tre anni (art. 51, co.2 lettera g))
Al fine della quantificazione delle eventuali plusvalenze da esse generate, la Legge di Bilancio 2018 precisa che il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme premiali.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE art. 1 commi 171 e 172

La Legge di Bilancio 2018 ridefinisce le regole di versamento di contribuzione alla previdenza complementare.
Salvo quanto diversamente espresso dal lavoratore, qualora la contrattazione collettiva o norme di legge disciplinino il versamento di contributi aggiuntivi a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018.

Tale modalità di versamento sarà utilizzata anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio TFR alla previdenza complementare.
Nel caso in cui il dipendente sia invitato, contrattualmente e normativamente, ad effettuare una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano le ordinarie modalità di conferimento previste dalla disciplina della previdenza complementare (ex art. 8, comma 7 del D.Lgs n. 252/2005) in caso di modalità tacita di adesione, tranne il caso in cui il lavoratore risultasse già in precedenza iscritto ad una forma di previdenza complementare negoziale; nell'eventualità la contribuzione aggiuntiva andrà conferita a tale fondo.
Il conferimento della contribuzione aggiuntiva ai fondi territoriali decorrerà trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018.

Prima della scadenza del predetto termine, i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi pensione negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.

SOPPRESSIONE DI FONDINPS art.1 commi 173 - 176

Viene decisa la soppressione del fondo residuale "FONDINPS" a decorrere da una data fissata con successivo decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Contemporaneamente, con lo stesso decreto, verrà individuato il fondo di previdenza complementare negoziale alla quale far confluire:
â–ª le posizioni previdenziali dei lavoratori oggi iscritti a FONDINPS;
â–ª le quote di TFR maturando nelle ipotesi per le quali in precedenza era fissato il versamento a FONDINPS.

TUTELA LAVORATORI MOLESTATI art. 1 comma 218

La Legge di Bilancio apporta alcune modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs n. 198/2006) in materia di molestie e molestie sessuali. Con l'aggiunta dei commi 3-bis e 3-ter all'articolo 26, è previsto che il lavoratore o la lavoratrice che agiscono in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale subite non può essere oggetto di provvedimenti sanzionatori, di demansionamento, di licenziamento, di trasferimento o essere sottoposto ad altre misure organizzative che possano avere effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. È nullo, inoltre, il mutamento di mansioni (ex art. 2103 c.c.) nonché qualsiasi altra forma ritorsiva o discriminatoria nei confronti del lavoratore.
Tali tutele non sono garantite qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.

Infine, oltre a ribadire che i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale nonché la dignità dei lavoratori, è previsto possano essere concordate con le organizzazioni sindacali iniziative, di natura informativa e formativa, al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE art. 1 comma 220

Le cooperative sociali che assumono donne vittime di violenze di genere hanno diritto ad un'agevolazione sulle somme dovute ai fini previdenziali e assistenziali.

Le assunzioni in oggetto sono quelle effettuate a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, il cui status di vittima sia debitamente certificato dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio.
In riferimento a dette assunzioni, si applica, per un periodo massimo di 36 mesi un contributo (entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020) a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare un apposito decreto al fine di stabilire i criteri di assegnazione e ripartizione delle risorse.

NUOVO LIMITE DI REDDITO PER FIGLI A CARICO art. 1 commi 252 e 253
Viene integrato l'art. 12, co. 2 del TUIR (detrazioni per carichi di famiglia) con l'innalzamento a € 4.000 del limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente per i figli di età non superiore ai 24 anni.
Il nuovo limite di reddito entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.

AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO art. 1 commi 893 e 894
I programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo ovvero i programmi operativi complementari, sono delegati a definire speciali misure volte a favorire le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di giovani sotto 35 anni, ovvero di soggetti di età superiore a 35 anni, se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Per tali soggetti, già destinatari dell'"Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile" (comma 100), i programmi operativi di cui sopra potranno prevedere l'estensione al 100% del medesimo esonero contributivo (previsto per la generalità dei casi nella misura del 50%), nel limite di importo annuo pari a € 8.060.

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI art. 1 commi 910 e 914

A decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante:
â–ª bonifico bancario (sul c/c identificato dall'IBAN del lavoratore);
â–ª strumenti di pagamento elettronico;
â–ª pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
▪ assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento. Il delegato può essere il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni.
I datori di lavoro e committenti, pertanto, non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti.
Rientrano nel campo di applicazione della presente novità tutti i rapporti di lavoro di cui all'art.2094 c.c. (prestatore di lavoro subordinato), indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto, nonché tutti i rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti stipulati dalle cooperative con i propri soci.
Inoltre, è previsto che la firma del lavoratore apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
Sono esclusi dalla presente disposizione i rapporti di lavoro costituiti con le pubbliche amministrazioni, i rapporti di lavoro domestico costituiti in forza al relativo CCNL stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ai datori di lavoro che violano l'obbligo in parola si applica una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000, si ritiene con riferimento ad ogni lavoratore.

TERMINE DI TRASMISSIONE DEL MODELLO 770, 730 E CU art. 1 commi 933 e 934

La modifica dei termini contenuti nell'art. 4 del DPR n. 322/1998 comporta, a regime, nuovi termini di trasmissione telematica dei seguenti "Dichiarativi":
▪ entro il 31 ottobre potrà essere inviato il modello 770 relativo al periodo d'imposta precedente all'anno di trasmissione, mentre
▪ per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione di dette CU è il medesimo del modello 770 (31 ottobre).

Per il modello 730 sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è fissato al 23 luglio qualora l'adempimento sia svolto da un CAF, mentre rimane fissata al 7 luglio in caso di presentazione diretta al sostituto d'imposta.

Inoltre, è rivisto il comma 1-bis dell'art. 16 del D.M. 164/99, che ora dispone la seguente "progressione" di termini di presentazione del modello 730 per i CAF e professionisti abilitati:
• 29 giugno per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22 giugno;
• 7 luglio per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23 al 30 giugno;
• 23 luglio per le dichiarazioni presentate dall'1° al 23 luglio.
Resta fermo il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative.

SOSPENSIONE F24 CON COMPENSAZIONI "A RISCHIO" art. 1 comma 990

L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei Mod. F24 relativi a compensazioni che presentino profili di rischio al fine del controllo dell'utilizzo del credito (aggiunto il comma 49-ter all'art. 37 del D.L. 223/2006).

È inoltre previsto che:
▪ se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del Mod. F24 (meccanismo del silenzio-assenso), il pagamento è eseguito e le relative compensazioni/versamenti si considerano effettuati alla data della loro effettuazione;
▪ diversamente, il Mod. F24 non è eseguito e le compensazioni/versamenti si considerano non effettuati.
A titolo esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:
â–ª l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
▪ la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel Mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
â–ª i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.
Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione; si attende pertanto tale provvedimento per l'attuazione della norma.

PROROGA TENUTA DEL LUL PRESSO IL MINISTERO E DMAG IN UNIEMENS – art. 1 comma 1154

Sono prorogati a gennaio 2019 i seguenti adempimenti:
â–ª tenuta telematica presso il Ministero del Lavoro del Libro Unico del Lavoro;
â–ª invio mensile tramite modello Uniemens dei dati ad oggi contenuti nella DMAG (il cui invio ad oggi ha cadenza trimestrale).
Entrambi i nuovi adempimenti in precedenza erano previsti a decorrere dall'anno 2018.

 

I Professionisti e Collaboratori dello scrivente Studio sono a disposizione per gli approfondimenti che risultassero necessari.

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