Lavoro, la nuova disciplina dei buoni pasto
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- Creato 02 Novembre 2017
- Pubblicato 02 Novembre 2017
MANTOVA, 2 nov. - Con il Decreto n. 122 del 7 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo Economico, è intervenuto in merito alla disciplina dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, sia in modalità cartacea sia in forma elettronica.
Come si ricorderà la L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), modificando il comma 2 lettera c) dell'art. 51 del TUIR, aveva elevato da 5,29 a 7 euro l'esenzione giornaliera dei buoni pasto purché il buono stesso fosse emesso in forma elettronica.
Il decreto qui analizzato è il primo provvedimento che elenca le caratteristiche che devono possedere i buoni pasto elettronici, nell'ambito di una revisione della disciplina che determina un'estensione dell'utilizzo dei buoni pasto ma che, come vedremo, lascia ancora diversi dubbi interpretativi che solo un intervento dell'Agenzia delle Entrate potrà chiarire.
Il decreto entrato in vigore il 9 settembre 2017:
- individua gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo buoni pasto;
- individua le caratteristiche dei buoni pasto cartacei ed elettronici;
- individua il contenuto degli accordi stipulati tra societĂ di emissione dei buoni pasto e i titolari degli esercii convenzionabili;
Esercizi che possono erogare il servizio sostitutivo di mensa
Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto può essere erogato unicamente dai soggetti legittimati ad esercitare:
- la somministrazione di alimenti e bevande;
- l'attivitĂ di mensa aziendale ed interaziendale;
- la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
- la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'Albo;
- la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle societĂ semplici esercenti l'attivitĂ agricola, iscritti nella sezione speciale del registro imprese;
- nell'ambito delle attivitĂ di agriturismo, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
- nell'ambito dell'attivitĂ di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attivitĂ di pesca;
- la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attivitĂ di produzione industriale;
Buoni pasto e criteri di fruizione
Si evidenzia che in relazione alla fruizione dei buoni il Ministero precisa che i tickets:
- non sono cedibili, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
- sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale;
- è prevista la cumulabilità della fruizione dei buoni nel limite di 8;
In precedenza nulla era stato precisato dalla norma in relazione al numero massimo di buoni utilizzabili: ora è posto il limite ad 8 buoni indipendentemente dal valore del singolo buono o dell'importo complessivo relativo agli 8 buoni.
Nulla invece viene detto in merito all'esenzione previdenziale e fiscale dei buoni che la lettera c) comma 2 dell'art. 51 del TUIR. limita a euro 5,29 (7,00 nel caso di buoni elettronici) giornalieri.
In dettaglio il decreto in merito alla fruizione dei buoni pasto prevede che:
- consentono al lavoratore titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle societĂ di emissione;
- sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché' dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- non sono cedibili, ne' cumulabili oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
- sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale;
I buoni pasto cartacei devono riportare le seguenti informazioni:
- il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- la ragione sociale e il codice fiscale della societĂ di emissione;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di utilizzo;
- uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, ne' cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare»;
Buoni pasto elettronici
Dal 1 luglio 2015, in virtĂą della legge di stabilitĂ 190/2014, i buoni pasto concessi a dipendenti e collaboratori saranno esenti dall'imponibile fiscale e contributivo fino all'importo complessivo giornaliero di 7,00 euro, se resi in forma elettronica, ovvero quei documenti emessi in forma elettronica che danno al loro possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la societĂ di emissione dei buoni stessi, un servizio sostitutivo di mensa aziendale di importo corrispondente al valore nominale.
I buoni pasto elettronici dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
- le indicazioni riguardanti i dati del datore di lavoro e della società emittente, il valore facciale nonché il termine temporale di utilizzo sono associati elettronicamente ai medesimi buoni in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;
- la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
- l'obbligo di firma del titolare (lavoratore) del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;
- la dicitura di non commerciabilità , cumulo e convertibilità è riportata elettronicamente.
Sintesi delle novitĂ e problemi aperti
Vediamo ora una breve sintesi per punti delle principali novitĂ del decreto n. 122/2017, evidenziando i dubbi interpretativi che, come si diceva in premessa, solo un intervento dell'Agenzia Entrate potrĂ chiarire in maniera inequivocabile.
- Cumulabilità . La novità principale del decreto consiste nella possibilità di cumulare i buoni pasto fino ad un massimo di 8, fornendo una disciplina legale ad una prassi ormai molto diffusa da tempo. Poiché il decreto non precisa alcun criterio di riferimento, dovrà essere chiarito se il limite di 8 buoni si riferisca ad un massimo giornaliero oppure se costituisca un limite massimo riferito ad ogni esercizio commerciale;
- Esenzione. Il decreto non affronta il tema del limite di esenzione, ma stabilendo la cumulabilitĂ fino ad un massimo di 8 buoni, parrebbe coerente che anche l'esenzione fosse estesa a 56 euro per i buoni elettronici (7X8) e 42,32 per i buoni cartacei (5,29X8). E' evidente come solo un necessario intervento dell'Agenzia Entrate possa chiarire questo aspetto, soprattutto in considerazione del fatto che l'attuale formulazione del comma 2 lettera c) dell'art. 51 del TUIR, fa esplicito riferimento ad un'esenzione giornaliera dei buoni pasto nel limite di euro 5,29 per quelli cartacei ed euro 7 per quelli elettronici;
- Fruitori del buono pasto. Si ritiene utile ricordare ancora una volta quanto previsto dall'art. 51 comma 2 lettera c) del TUIR, ovvero l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente del servizio mensa o delle prestazioni sostitutive fornite alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi. Quindi, fermo restando la possibilità di garantire i buoni pasto a categorie omogenee di dipendenti, il Decreto n. 122/2017 ne consente la fruizione ai lavoratori subordinati, sia full-time che part-time anche in relazione ad orari di lavoro che non prevedono la pausa per il pranzo, nonché a collaboratori con contratto diverso dalla subordinazione;
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