CIGS e Anzianità , il Ministero concede la flessibilità nei trasferimenti tra unità produttive
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- Creato 05 Ottobre 2017
- Pubblicato 05 Ottobre 2017
MANTOVA, 05 ott. - Come noto, per l'accesso a tutte le tipologie di ammortizzatori sociali l'art. 1 del d.lgs n. 148/2015 prevede che i lavoratori debbano possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro pari ad almeno 90 giorni di effettivo lavoro.
Poiché l'anzianità di effettivo lavoro deve essere valutata in relazione all'unità produttiva e non all'azienda complessivamente intesa, fin dall'entrata in vigore del d.lgs n. 148/2015 è apparso chiaro come tale criterio comportasse un forte irrigidimento nell'organizzazione del lavoro, che avrebbe impedito alle imprese con ammortizzatori sociali in corso di trasferire il personale da un'unità produttiva ad un'altra.
Il Ministero del Lavoro con circolare n. 14 del 26/7/2017 introduce una modifica nel criterio di valutazione dell'anzianità lavorativa che comporta significativi vantaggi per i datori di lavoro, in termini di possibilità di trasferimento dei lavoratori tra le unità produttive interessate alla cassa integrazione straordinaria.
Il Ministero infatti afferma che: " ... si è riscontrato che l'applicazione letterale della norma non tiene conto delle esigenze che può avere un'azienda di trasferire i lavoratori da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare inefficienze di natura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell'attività con la salvaguardia almeno parziale dell'occupazione."
Di conseguenza, il Ministero precisa che ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro nel corso dei programmi citati dall'art. 21 del d.lgs n. 148/2015, ovvero le causali di intervento della CIGS relative a riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratti di solidarietà difensivi, non hanno rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati alla cassa integrazione straordinaria.
In conclusione, ciò significa che il requisito dell'anzianità lavorativa deve essere verificato dall'Inps esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell'istanza di trattamento di integrazione salariale.
Preme evidenziare che il Ministero del Lavoro introduce questo nuovo criterio di valutazione dell'anzianità lavorativa solo in relazione agli interventi di CIGS e non alla CIGO, in relazione a quest'ultima i 90 giorni di effettivo lavoro vanno sempre rilevati in relazione alle singole unità produttive censite all'Inps, anche in caso di trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra.
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