1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Venerdi, 19 Aprile 7:11:am

Seguici su:

FacebookTwitterYoutube

Apprendistato senza limiti di età per beneficiari del trattamento di disoccupazione o di mobilità

Lavoro Contributi1MANTOVA, 28 set. - L'Inps con il Messaggio n. 2243/2017, fornisce le necessarie istruzioni che consentono di effettuare assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante di soggetti con più di 29 anni, percettori dell'indennità di disoccupazione (o beneficiari dell'indennità di mobilità), dando attuazione alle disposizioni previste dal comma 4 dell'art. 47 del D.lgs n. 81/2015.

Come si ricorderà, il Decreto Legislativo n. 81/2015 ha esteso la possibilità di assunzione mediante contratto di apprendistato professionalizzante, in deroga ai vincoli legati all'età anagrafica, oltre ai beneficiari di indennità di mobilità (possibilità già prevista dal D.Lgs n. 167/2011), anche ai soggetti percettori di trattamenti di disoccupazione.

La disposizione normativa (articolo 47, comma 4 del D.Lgs n. 81/2015) prevede infatti:

"Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223/1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge."

Con il Messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, l'Inps fornisce le istruzioni necessarie al corretto inquadramento contributivo dei lavoratori beneficiari di trattamenti di disoccupazione assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Inoltre, l'Istituto chiarisce che l'assunzione con apprendistato di lavoratori iscritti alle liste di mobilità è possibile anche dopo il 31 dicembre 2016, e fintanto che saranno erogate le relative indennità.

Considerazioni introduttive

Prima di analizzare le indicazioni operative del messaggio Inps, si ritiene utile evidenziare in premessa gli aspetti più importanti che sarà necessario tenere presenti ogni volta che si attiva un contratto di apprendistato con lavoratori maggiori di 29 anni.

Come vedremo più in dettaglio nel prosieguo della circolare, ai contratti di apprendistato con soggetti percettori dell'indennità di disoccupazione o mobilità, si applicano per quanto compatibili le norme generali sull'apprendistato, compreso il sottoinquadramento di cui al comma 5 art. 42 del d.lgs 81/2015.

Preme evidenziare che per espressa previsione normativa (comma 4 art. 47 d.lgs 81/2015), NON è consentito recedere dal contratto al termine del periodo formativo a seguito di regolare preavviso, così come invece previsto dalla disciplina generale dell'apprendistato.

Se da un lato il legislatore, utilizzando il termine "qualificazione" e non "qualifica", lascia aperta la possibilità di assumere soggetti che hanno già lavorato con una qualifica specifica, dall'altro si rende necessario che il percorso formativo consenta al lavoratore di acquisire un addestramento teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali.

Beneficiari dei trattamenti di disoccupazione

Sono interessati alla possibilità di essere assunti ai sensi del citato articolo 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015, i lavoratori che beneficiano di una delle seguenti tipologie di disoccupazione:

  • Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI);
  • Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI);
  • Indennità speciale di disoccupazione edile;
  • Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL);

Regime previdenziale applicabile

Il regime contributivo dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'articolo 47, comma 4 del D.Lgs n. 81/2015 è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni ordinarie in apprendistato professionalizzante, fatte salve specifiche deroghe di legge.

Pertanto, in caso di assunzione di un lavoratore beneficiario di trattamenti di disoccupazione mediante apprendistato professionalizzante:

  • l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro sarà pari al 10% per tutta la durata dell'apprendistato, fatte salve le imprese che occupano fino a 9 dipendenti, per le quali l'aliquota dei primi due anni sarà pari, rispettivamente, all'1,5% e 3%, (art. 1, comma 773 della Legge n. 296/2006);
  • non trova applicazione il regime agevolato previsto dalla Legge n. 183/2011 (sgravio totale), i cui effetti sono comunque venuti meno (in quanto la disposizione era valida sino al 31 dicembre 2016);
  • si applica l'aliquota di finanziamento della NASpI, pari all'1,31% e il contributo dovuto per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'art. 25 della Legge n. 845/1978, pari allo 0,30% aggiuntivo;
  • l'aliquota a carico dell'apprendista è pari al 5,84% per tutta la durata dell'apprendistato;
  • è esclusa la possibilità di conservare i benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per i 12 mesi successivi al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato.
  • nel caso di assunzione di lavoratore beneficiario di trattamenti di disoccupazione, qualora il datore di lavoro rientri nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la contribuzione dovuta è aumentata in funzione delle aliquote previste per la CIGO/CIGS, in base al settore e alla dimensione aziendale. Se invece il datore di lavoro è soggetto alla disciplina dei Fondi di solidarietà è dovuta la relativa contribuzione.

Beneficiari dell'indennità di mobilità

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4 del D.Lgs n. 81/2015 (ed in precedenza in virtù dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs n. 167/2011), era possibile assumere con un contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori iscritti alle liste di mobilità, indipendentemente dall'età anagrafica del soggetto.

Fermo restando che le disposizioni che riguardano la mobilità sono state abrogate dal 1° gennaio 2017, l'Inps, nel Messaggio n. 2243/2017, afferma che è possibile continuare ad assumere mediante contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori iscritti alle liste di mobilità "sino a quando saranno erogate le indennità di mobilità".

L'Inps, in relazione alla possibilità di assumere lavoratori iscritti alle liste di mobilità con contratto di apprendistato professionalizzante, sebbene la Legge n. 92/2012 abbia abrogato, a far data dal 1° gennaio 2017, la possibilità di nuove iscrizioni alle liste di mobilità ai sensi degli articoli 8 e 25 della Legge n. 223/1991, ha affermato:

"[...] appare utile chiarire come l'intervenuta abrogazione delle norme in materia di iscrizione alle liste di mobilità [...] non determini il venir meno del regime previsto dall'articolo 47, comma 4, del d.lgs 81/2015 per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari dell'indennità di mobilità."

Ciò in quanto, a detta dell'Istituto, l'articolo 47, comma 4 del D.Lgs n. 81/215 rinvia agli abrogati articoli 25, comma 9 e 8, comma 4 della Legge n. 223/1991 solamente per individuare il regime contributivo applicabile e la misura degli incentivi economici, in deroga alla normale disciplina del contratto di apprendistato.

Pertanto, le agevolazioni contributive ed economiche previste per l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori iscritti alle liste di mobilità sono da considerarsi tutt'oggi valide, non solo per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2016 (quando i citati articoli della Legge n. 223/1991 erano in vigore), "ma anche per le assunzioni intervenute dopo il 31 dicembre 2016".

Ad oggi, pertanto, è ancora possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori iscritti alle liste di mobilità, e lo sarà fintanto che saranno erogate le relative indennità da parte dell'INPS.

Alla luce di quanto sopra, si ricorda che l'assunzione mediante contratto di apprendistato di lavoratori iscritti alle liste di mobilità è possibile:

  • ricorrendo al solo contratto di apprendistato professionalizzante;
  • indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore, in quanto in tale ipotesi l'assunzione può avvenire in deroga ai limiti di età previsti in via ordinaria per le assunzioni con contratto di apprendistato.

Ai lavoratori assunti ai sensi di tale disposizione si applica il regime contributivo previsto dalla Circolare Inps n. 128/2012, in virtù della quale:

  • trova applicazione l'aliquota ridotta, a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti (10%), limitatamente ai primi 18 mesidall'assunzione (in quanto si applica l'articolo 25, comma 9, della Legge n. 223/1991);
  • terminato tale periodo, quindi a partire dal 19° mese di apprendistato, l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è fissata nella misura normalmente prevista in funzione del settore di appartenenza e delle caratteristiche dell'azienda (secondo le aliquote contributive dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti);
  • conseguentemente, il datore di lavoro non beneficia della contribuzione ridotta per il periodo di ulteriori 12 mesi dal termine del periodo di apprendistato, tipica della contribuzione degli apprendisti;
  • non trova applicazione la riduzione dell'aliquota prevista per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, né nella sua forma "standard" (art. 1, comma 773, Legge n. 296/2006), né tantomeno nella forma di "sgravio totale" (art. 22, comma 1, Legge n. 183/2011;
  • non trova applicazione la contribuzione di finanziamento alla NASpI (art. 2, comma 37, Legge n. 92/2012);
  • a carico dell'apprendista si applica per tutto il periodo di apprendistato (e pertanto anche oltre i 18 mesi di contribuzione ridotta per il datore di lavoro) l'aliquota del 5,84%;
  • qualora spettante, trattandosi di assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro gode dell'incentivo economico consistente nel 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di fruizione (trovando applicazione l'articolo 8, comma 4 della Legge n. 223/1991).
  • qualora il datore di lavoro rientri nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la contribuzione dovuta è aumentata in funzione delle aliquote previste per la CIGO/CIGS, in base al settore e alla dimensione aziendale (cfr. Aggiornamento AP n. 012/2016). Se invece il datore di lavoro è soggetto alla disciplina dei Fondi di solidarietà è dovuta la relativa contribuzione.

Adempimenti per i datori di lavoro

L'Inps comunica che sta lavorando all'istituzione di un sistema automatico per la gestione delle istanze di assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamenti di disoccupazione.

Tale sistema dovrebbe consentire ai datori di lavoro di verificare preventivamente la sussistenza delle condizioni legittimanti l'assunzione in capo al lavoratore nonché l'importo, per i beneficiari dell'indennità di mobilità, dell'incentivo economico ancora fruibile e, inoltre, di poter effettuare tutti gli adempimenti burocratici del caso.

Peraltro, in attesa che tale sistema venga implementato, i datori di lavoro interessati alle assunzioni in parola dovranno inviare alla sede INPS territorialmente competente, attraverso il cassetto previdenziale, la dichiarazione di responsabilità per l'assunzione di lavoratori beneficiari dell'indennità di mobilità, ovvero per l'assunzione di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione.

L'Inps indica che, per l'invio di tale documentazione, i datori di lavoro, nella funzionalità "Contatti" del cassetto previdenziale, dovranno selezionare la voce "Apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità" nel campo "Oggetto".

La sede territoriale dell'Inps, verificati i dati contenuti nell'istanza, provvederà alla definizione della stessa, e l'avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota all'azienda e all'intermediario autorizzato mediante i consueti canali (cassetto previdenziale).

Nel caso di istanza per l'assunzione di lavoratori beneficiari dell'indennità di mobilità, al fine di ammettere il datore di lavoro al beneficio, la Sede competente attribuirà alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 5Q, comunicandolo contestualmente al datore di lavoro interessato.

I Professionisti e Collaboratori dello scrivente Studio sono a disposizione per gli approfondimenti che risultassero necessari.

Labour Consulting

StaffSpa AgenziaPerIlLavoro1 Inside

 



Ultimi Articoli

19 Apr, 2024

Cure anti-Infarto, un nuovo studio su rischi e benefici dei beta bloccanti

ROMA, 19 apr. - I beta bloccanti sono farmaci "che agiscono…
19 Apr, 2024

Previsioni meteo, nel weekend torna l'inverno con temporali e anche neve

ROMA, 19 apr. - Nel weekend e almeno fino al 25 aprile torna…
19 Apr, 2024

Grandine a Villimpenta, Coldiretti Mantova: danni su vigneto, si temono gelate

VILLIMPENTA, 19 apr. - La grandine colpisce il Mantovano a…
18 Apr, 2024

Rifiuti, Aprica presenta il piano di potenziamento nei 10 comuni mantovani. Obiettivo differenziata al 90%

BORGO VIRGILIO, 18 apr. – Presentato oggi a Borgo Virgilio il…
18 Apr, 2024

La matematica e la propaganda fascista nella mostra allestita alla Casa del Mantegna

MANTOVA, 18 apr. - E' stata inaugurata questa mattina alla Casa…
18 Apr, 2024

Food&Science Festival, ottava edizione: Mantova capitale della ricerca applicata all’agroalimentare dal 17 al 19 maggio

MANTOVA, 18 apr. - È dedicata agli Intrecci tra alimentazione,…

CineCity Mantova

Partner

OficinaOCM2 Dedicated
IlNotturno1 Dedicated

Sport media

Calcio Mantova1911 1
Basket Sting1

Questo sito utilizza cookie di terze parti (leggere la pagina informativa per approfondimento). Continuando con la navigazione si accetta il loro uso. Per informazioni dettagliate sulla normativa dei cookies, leggi la nostra privacy policy.

Accetto i cookies per questo sito.

EU Cookie Directive Module Information