Assistenza fiscale 2017, le operazioni di conguaglio

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Anno 2017MANTOVA, 31 ago. - Come noto, il Decreto semplificazioni fiscali (D.lgs 175/2014) ha introdotto importanti novità che, a decorrere dal 2015, hanno impattano fortemente sull'attività di assistenza fiscale.

A oggi non è stata pubblicata alcuna circolare dell'Agenzia sui conguagli da assistenza fiscale 2017 e, si ritiene che non verrà pubblicata. Pertanto, con riferimento all'assistenza fiscale, le più recenti e importanti indicazioni di prassi sono state fornite con:

  • circolare n. 14/E del 9/05/2013 (assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati);
  • risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014 (chiarimenti in merito allo svolgimento dell'assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione con il modello 730/2014);
  • circolare n. 11/E del 23/03/2015 (dichiarazione 730 precompilata – risposte a quesiti);

con riferimento invece alle nuove modalità di compensazione dei crediti da 730 le indicazioni sono state fornite con:

  • circolare n. 31/E del 30/12/2014 e risoluzione n. 13/E del 10/2/2015.

SINTESI DELLE NOVITÀ

Il modello 730/2017 non presenta, quest'anno, delle significative novità. Si sottolinea il consolidamento della dichiarazione precompilata, introdotta dal D.lgs 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali).

Termini di presentazione dichiarazione

Dichiarazione precompilata

La Legge 225/2016 ha inserito il comma 3-bis al D.lgs 175/2014 prevedendo che in tutti i casi di presentazione sia diretta che tramite un intermediario abilitato il termine ultimo per la trasmissione telematica della dichiarazione precompilata all'Agenzia delle Entrate è il 23 luglio (termine che per il 2017 si intende prorogato al 24 luglio essendo il 23 una domenica)

Dichiarazione non precompilata

Sempre la legge 225/2016 ha inserito il comma 1-bis all'art. 16 del D.M. 164/1999 prevedendo che il termine del 7 luglio disposto per:

  • la consegna al sostituito, da parte del CAF/professionista abilitato, di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione;
  • la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni Mod. 730 elaborate e i relativi risultati contabili (mod.730-4),

possa essere spostato al 23 luglio (termine che per il 2017 si intende prorogato al 24 luglio essendo il 23 una domenica) a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno i Caf/professionisti abilitati abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle medesime dichiarazioni.

In sostanza la Legge 225/2016 ha reso strutturale la scadenza del 23 luglio che negli ultimi anni era prevista da un decreto di proroga.

Va evidenziato che, a seguito dell'individuazione del nuovo termine previsto per l'invio telematico dei Mod. 730 (precompilati e non) e dei Mod. 730-4 si verifica lo slittamento anche del termine ultimo per l'Agenzia delle Entrate per inviare ai sostituti d'imposta i Mod. 730-4. In generale, l'Agenzia ha a disposizione 10 giorni dal ricevimento dei dati per effettuare il loro inoltro ai sostituti d'imposta. A regime, dunque, il termine ultimo per effettuare il predetto inoltro è fissato al 23 luglio (10 giorni dal 23 luglio). Pertanto dal 2017, in conseguenza dello slittamento del termine del 7 luglio al 23 luglio (24 luglio per il 2017), il termine ultimo entro il quale l'Agenzia potrà inviare i Mod. 730-4 ai sostituti d'imposta è fissato al 2 agosto (3 agosto per il 2017).

Procedura di diniego dei modelli 730-4 non conguagliabili

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 76124 del 14 aprile 2017 è intervenuta, oltre che per modificare la scadenza di presentazione del modello CSO, anche per gestire l'ipotesi in cui il sostituto d'imposta riceva il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio.

In particolare, la comunicazione con la quale un sostituto d'imposta rende noto, anche tramite un intermediario appositamente delegato, di non essere tenuto all'effettuazione dei conguagli nei confronti di un percipiente è effettuata mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate con le modalità e le specifiche tecniche fornite dall'Agenzia stessa, entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili, per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale (CAF/professionista abilitato).

La funzione di diniego permette ai sostituti d'imposta e agli intermediari di presentare una comunicazione nel caso in cui non sia possibile da parte del sostituto effettuare le operazioni di conguaglio nei soli casi previsti:

  • rapporto di lavoro mai esistito con il contribuente;
  • rapporto di lavoro cessato prima della data stabilita per la presentazione del modello 730 (cessati fino al 31 marzo 2017);

I dati richiesti dall'Amministrazione Finanziaria per il diniego sono diversi in funzione del canale da utilizzare (flusso telematico o procedura web). L'Agenzia ha però precisato, in data 14 luglio sul proprio sito, che il flusso telematico istituito per il diniego dei 730-4 presentati da Caf/professionisti abilitati può essere utilizzato anche per restituire anche i 730 trasmessi direttamente dal contribuente.

I dati da fornire nel flusso telematico di diniego, contenente i 730-4 predisposti da caf/professionisti abilitati, sono, oltre quelli relativi alla fornitura dalla quale provengono, il codice fiscale del contribuente, codice fiscale del sostituto d'imposta, il motivo di diniego e infine la data delega.

L'Agenzia in data 14 luglio, ha dovuto fornire indicazioni in merito alla compilazione del campo "data delega". Nello specifico, con un comunicato, ha precisato che la data delega è quella della comunicazione del modello CSO o della comunicazione contenete il quadro CT ovvero, in mancanza, della delega del sostituto a effettuare l'attività di diniego. Deve comunque trattarsi di una data anteriore alla comunicazione di diniego ed è richiesta solo per gli invii effettuati da soggetti diversi dal sostituto d'imposta, cioè dagli intermediari.

MODALITÀ DI RICEZIONE DEI MODELLI 730/4

La modalità principale per la ricezione dei 730/4 è la seguente:

  • acquisizione con fornitura telematica da parte dell'Agenzia delle Entrate all'intermediario incaricato alla ricezione o, direttamente, all'azienda che avesse deciso di gestire autonomamente l'adempimento.

Oltre alla situazione di cui sopra, se ne potrebbero verificare altre particolari, che sono:

  1. Pur in presenza di un sostituto d'imposta inserito nella lista fornita dall'Agenzia delle Entrate (sostituti d'imposta che hanno comunicato di voler ricevere telematicamente il risultato contabile dei modelli 730/4) il CAF che ha effettuato il 730, sbaglia la chiusura della dichiarazione ed effettua la spedizione del 730/4 con le vecchie modalità. Si ritiene di dover segnalare tale situazione al Caf che ha commesso l'errore.;
  2. Nella rara eventualità in cui, pur in presenza di un sostituto d'imposta obbligato a seguire la modalità di ricezione telematica del flusso dei modelli 730/4, lo stesso non si è accreditato per la ricezione del flusso telematico; il 730/4 non è fornito telematicamente dall'Agenzia delle Entrate. In questa situazione il Caf/professionista abilitato, non trovando il codice fiscale del sostituto d'imposta, effettua l'invio del risultato contabile del modello 730/4 con le vecchie modalità (cartaceo);

INDICAZIONI OPERATIVE

Ricordiamo che dal 2014, tra i chiarimenti forniti dall'Agenzia Entrate (circolare 57/e del 2014), è emersa la definizione di "risultato contabile", vale a dire l'unico importo che risulta dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito e a credito, relative al dichiarante e al coniuge dichiarante, scaturite dalla liquidazione della dichiarazione modello 730.

Detto dato è indicato nel modello 730-4 nel rigo denominato "Conguaglio da effettuare nel mese di luglio" che può essere compilato in alternativa per le somme a debito (casella "Importo da trattenere") ovvero per quelle a credito (casella "Importo da rimborsare").

Conseguentemente il sostituto, nelle operazioni di conguaglio sulle retribuzioni, è tenuto a effettuare la trattenuta dell'importo indicato nel rigo "Conguaglio da effettuare nel mese di luglio" casella "Importo da trattenere" del modello 730-4 nel caso di assistenza prestata da un CAF o da un professionista abilitato, o di quello risultante al rigo 161 del prospetto di liquidazione in caso di assistenza diretta.

Per quanto concerne i conguagli a credito, ai fini della verifica della capienza del monte ritenute, in cui devono essere comprese le somme trattenute per assistenza fiscale, il sostituto d'imposta deve far riferimento alla somma degli importi indicati nel rigo "Conguaglio da effettuare nel mese di luglio" casella "Importo da rimborsare" dei modelli 730-4 nel caso di assistenza prestata da un CAF o da un professionista abilitato, o di quelli indicati al rigo 163 dei prospetti di liquidazione in caso di assistenza diretta.

Qualora l'ammontare complessivo del credito da rimborsare, calcolato con riferimento alle indicazioni sopra riportate, non trovi capienza nel monte ritenute a disposizione del sostituto i rimborsi devono essere effettuati con cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, ciò a prescindere dall'entità delle ritenute, relative allo stesso mese di effettuazione del rimborso, riferite al singolo dipendente.

Preme, però, rilevare che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 57/E del 2014:

  • ha fornito soltanto la nuova definizione di "risultato contabile", cioè la somma algebrica che dovrà essere utilizzata dal sostituto d'imposta in sede di conguaglio per assistenza fiscale,
  • non ha fatto alcun riferimento alla gestione delle situazioni particolari (quali ad esempio cessazione rapporto di lavoro in presenza di debiti e crediti/ presenza di rateazione/ecc...).

Momento di effettuazione dei conguagli

Si ricorda la tempistica per i conguagli:

A decorrere dalle buste paga di competenza del mese di luglio 2017 sia per le aziende con IRPEF ANTICIPATA sia per le aziende con IRPEF POSTICIPATA.

Conseguentemente, l'eventuale debito da 730 trattenuto al dipendente dovrà essere versato entro il termine per il versamento delle ritenute relative alla retribuzione di competenza di luglio (entro 16 settembre nel caso di mensilità di luglio corrisposta in agosto ed entro il 16 agosto nel caso di mensilità di luglio corrisposta nel medesimo mese di luglio);credito da 730 restituito al dipendente dovrà essere recuperato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute sulla retribuzione di competenza del mese di luglio, comprese le ritenute derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale (da versare entro il 16 settembre nel caso di mensilità di luglio corrisposta in agosto ed entro il 16 agosto nel caso di mensilità di luglio corrisposta nel medesimo mese di luglio).

Conguaglio "tardivo" a debito con rateazione

In caso di conguaglio a debito, oltre il termine utile per effettuare il conguaglio sulla retribuzione di competenza del mese di luglio, e rateazione del 730/4, si precisa quanto segue:

se il dipendente ha optato per la rateizzazione e il numero delle rate prescelto non può essere rispettato, poiché la dilazione deve concludersi comunque entro il mese di novembre, il sostituto d'imposta che effettua il conguaglio "tardivo" deve rideterminare l'importo delle singole rate in base a un numero che sia il più vicino possibile a quello scelto dal dipendente e che permetta di rispettare il termine entro il quale deve concludersi la rateizzazione.

I Professionisti e Collaboratori dello scrivente Studio sono a disposizione per gli approfondimenti che risultassero necessari.

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StaffSpa AgenziaPerIlLavoro1 Inside

 

 


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