Fisco: differimento termini di effettuazione versamenti e adempimenti
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- Creato 17 Agosto 2017
- Pubblicato 17 Agosto 2017
MANTOVA, 17 ago. - La legge 44/2012 tra le altre cose ha disposto definitivamente che gli adempimenti fiscali e i versamenti, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno, possano essere effettuati entro il giorno 20 del medesimo mese di agosto, senza alcuna maggiorazione.
Si ricorda che il differimento, riguarda sia i versamenti di imposte che i versamenti, in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto, relativi a contributi previdenziali e premi assicurativi.
Sull'argomento si è anche espressa l'Inps â confermando quanto sopra â con proprio messaggio n. 11533 del 17 luglio 2013.
TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI - VERSAMENTI DI AGOSTO
L'art. art. 3 quater del D.L. 16/2012 ha disposto che gli adempimenti fiscali e i versamenti, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto, possano essere effettuati entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
Visti i riferimenti normativi previsti dal DPCM di proroga (versamento delle somme indicate negli art. 17 e 20 comma 4 del D.lgs 241/97), i versamenti che riguardano il nostro settore in scadenza nel mese di agosto che potranno beneficiare del differimento al 20 agosto (considerato che il 20 agosto è domenica, il termine slitta al lunedÏ 21 agosto) sono i seguenti:
Termini scadenti il 16 agosto (termine originario ora prorogato al 21 Agosto)
- Sostituti d'imposta - Conguagli relativi al 730 (solo in caso di aziende con Irpef anticipata);
- Sostituti d'imposta - Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro ed assimilati corrisposti nel mese di luglio;
- Sostituti d'imposta - Versamento rata addizionale regionale Irpef trattenuta sulle competenze di luglio a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, ovvero versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale Irpef trattenuta sulle competenze di luglio a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
- Sostituti d'imposta - Versamento rata addizionale comunale Irpef trattenuta sulle competenze di luglio a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, ovvero versamento in unica soluzione dell'addizionale Comunale Irpef trattenuta sulle competenze di luglio a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro; rate o versamento in unica soluzione degli acconti di addizionale comunale;
- Datori di lavoro - Versamento contributi INPS dovuti sulle retribuzioni di competenza del mese precedente (luglio);
Per le aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, in base alle precisazioni fornite dall'INPS anche con il messaggio citato in premessa, i giorni di differimento decorrono comunque dal 16 agosto, mentre gli interessi da differimento decorrono dal 21 agosto.
- Datori di lavoro - Versamento del contributo INPS - Gestione separata lavoratori autonomi - sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatorie;
- Datori di lavoro soggetti ad INAIL - Versamento della 3° rata del premio INAIL (non deve essere operata alcuna rideterminazione del coefficiente originario per effetto del differimento);
- Ravvedimento "breve" (nei 30 giorni) dei tributi omessi in scadenza il 16 luglio;
- Datori di lavoro - CCNL che prevedono enti bilaterali / casse di assistenza - versamento del contributo di competenza del mese precedente (es. EST1 âVITA â EBNA â CA.DI.PROF ecc.).
I Professionisti e Collaboratori dello scrivente Studio sono a disposizione per gli approfondimenti che risultassero necessari.
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