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Dirigenti industria, scadenza contribuzione Gestione Separata FASI 2017

Lavoro Contributi1MANTOVA, 15 giu. - Ricordiamo che il 30 GIUGNO 2017 scade il termine per il pagamento alla Gestione Separata FASI relativa all'anno 2017 previsto a carico delle Imprese che applicano il CCNL per Dirigenti di aziende industriali.

Il Fondo ha comunicato, tramite il proprio sito, che per quest'anno il pagamento della contribuzione potrà essere effettuato entro il 30/6, anziché entro il 30/5 che rimane il termine "ordinario" previsto dal Regolamento.

Come stabilito dall'accordo del 30 dicembre 2014, per l'anno 2017 il contributivo a carico delle Aziende sarà di 200,00 euro per ciascun dirigente in servizio nel mese di Gennaio 2017, non è stata introdotta alcuna quota contributiva a carico del dirigente.

Ricordiamo che il contributo di cui trattasi è dovuto a prescindere dall'iscrizione dell'impresa o dei relativi dirigenti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa FASI.

Segnaliamo che sono operative le funzioni online. Collegandosi al sito della GS-FASI http://www.dirigenti-gsr.it e accedendo all'area riservata Aziende con le credenziali già in possesso, sarà possibile:
• dichiarare il numero dei dirigenti in forza nel mese di gennaio 2017;
• trasmettere, l'Attestazione della denuncia contributiva relativa al periodo gennaio 2017 rilasciata dall'INPS (cd. "DM virtuale");
• richiedere e stampare il bollettino bancario freccia da utilizzare per il versamento dell'importo dovuto, da eseguire entro la data del 30/6/2017.

Vi informiamo inoltre che è a disposizione un servizio di Help Desk dedicato, che offre assistenza diretta a tutte le imprese, dalla fase d'iscrizione a quella di contribuzione, fino alla gestione di eventuali situazioni pregresse di difformità da regolarizzare. Il servizio e attivo al numero 06/ 45235301, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00, e all'indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

NUOVE PRESTAZIONI GESTIONE SEPARATA FASI

Ricordiamo che fino al 2014, la contribuzione versata alla GS FASI era destinata a finanziare prestazioni di sostegno al reddito a favore di dirigenti licenziati fino alla data del 31/12/2014. Mentre i dirigenti licenziati dalla data del 1/1/2015 non hanno più potuto usufruire delle prestazioni di sostengo al reddito erogate dalla GS Fasi.
Con l'Accordo di rinnovo del CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA siglato il 30/12/2014, le Parti contrattuali hanno stabilito che:

1. la contribuzione versata dalle aziende nel 2015 sarebbe comunque stata destinata al finanziamento delle prestazioni di sostengo al reddito dovute ai dirigenti che, licenziati entro il 31 dicembre 2014, potevano presentare la domanda entro il 31 gennaio 2015;
2. mentre dal 2016, la contribuzione versata alla Gestione Separata FASI sarebbe stata destinata all'istituzione di una copertura sanitaria (integrativa del FASI) e assicurativa per morte o invalidità permanente;


Premesso quanto sopra, segnaliamo che il nuovo Regolamento 2. GS-FASI ha finalmente dato attuazione alla previsione dell'accordo di rinnovo istituendo per una durata non superiore a dodici mesi (vedi articolo 5):

• una copertura sanitaria (FASI ed integrativa FASI);
• una copertura assicurativa per morte o invalidità permanente (tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente);

a favore dei dirigenti involontariamente disoccupati ai quali viene riconosciuta per legge l'indennità ordinaria di disoccupazione NASpI.

Precisiamo che – come previsto dall'articolo 4 del Regolamento- le prestazioni sopra descritte competono al dirigente involontariamente disoccupato:

a) cui nell'anno precedente a quello relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro, sia stata corrisposta una retribuzione annua lorda globale non superiore a 1,5 volte il massimale più elevato secondo la normativa del Previndai;
b) che abbia un'anzianità complessivamente maturata nella qualifica, anche in diverse aziende, non inferiore a 18 mesi. Tale anzianità deve essere stata acquisita con rapporti di lavoro regolati dal CCNL Confindustria e Federmanager;
c) al quale viene riconosciuta la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e norme successive nonché, previa presentazione della relativa domanda e della dichiarazione della cessazione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa;
d) che oltre ad essere iscritto all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall'INPS, risulti iscritto all'Agenzia per il Lavoro costituita fra le Parti nell'ambito di Fondirigenti;
e) che si impegni ad aderire, pena la decadenza dal diritto alla prestazione, alle iniziative messe in atto ai fini della sua ricollocazione dalla suddetta Agenzia per il lavoro;

Ferme restando tutte le condizioni sopra elencate, l'articolo 4 del Regolamento precisa che la prestazione compete anche nel caso in cui l'interruzione del rapporto di lavoro sia intervenuta per:

a) dimissioni per giusta causa;
b) mancato superamento del periodo di prova;
c) licenziamento per cessata attività dell'impresa o a seguito dell'attivazione di procedura concorsuale escludendo le sole situazioni in cui il rapporto non si sia interrotto ma sia proseguito alle dipendenze del curatore fallimentare;

In ogni caso le prestazioni non competono al dirigente:

a) che, alla scadenza del periodo di preavviso, sia in possesso dei requisiti per la pensione;
b) il cui recesso unilaterale da parte del datore di lavoro sia avvenuto per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile;
c) la cui azienda con la quale si è risolto il rapporto di lavoro sia iscritta alla Gestione da meno di 1 anno solare;
d) la cui azienda con la quale ha risolto il rapporto di lavoro non abbia assolto al versamento dei contributi dovuti per tutti gli anni pregressi nel caso di ritardata iscrizione;
e) la cui azienda con la quale si è risolto il rapporto di lavoro non sia in regola con il versamento dei contributi dovuti, salvo il caso in cui tale irregolarità sia imputabile alla cessazione dell'attività aziendale o all'attivazione di una procedura concorsuale;
f) la cui risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per sua iniziativa ai sensi degli articoli 13,14,15 e 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro;
g) il cui rapporto di lavoro si concluda alla scadenza naturale del contratto a termine;
h) il cui rapporto di lavoro cessi per risoluzione consensuale;

INQUADRAMENTO INPS/IRPEF CONTRIBUZIONE

Fino ad oggi, sulla base delle indicazioni del Fondo, si poteva ritenere che la contribuzione alla Gestione Separata avesse le seguenti caratteristiche:

• Trattandosi di un contributo solidaristico parametrato al numero dei dirigenti in servizio, lo stesso non costituisce materia imponibile per il dirigente in quanto non riconducibile e quindi estraneo al suo reddito di lavoro;
• Assoggettamento all'applicazione del contributo di solidarietà del 10% L. 166/91 (D. Lg.vo 314/97, art. 6, comma 4 lettera F);

Fino a nuove indicazioni da parte del Fondo, si ritiene di mantenere tale inquadramento.

I Professionisti e Collaboratori dello scrivente Studio sono a disposizione per gli approfondimenti che risultassero necessari.

Labour Consulting

StaffSpa AgenziaPerIlLavoro1 Inside

 



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