Lavoro e previdenza, i dettagli della Manovra correttiva

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Legge GazzettaUfficiale1MANTOVA, 8 giu. - Ãˆ stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 contenente una serie di misure in materia di lavoro e previdenza. Il Decreto in oggetto è in vigore dal 24 aprile 2017.

Di seguito si analizzano le principali disposizioni di interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN F24 E VISTO DI CONFORMITÀ
articolo 3 commi 1 e 2

Al fine di contrastare le indebite compensazioni dei crediti di ritenute, imposte, Iva e IRAP, l'art. 3 del Decreto Fiscale dispone la riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite oltre il quale, per poter compensare i suddetti crediti nel Mod. F24, è obbligatoria l'apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità (o, in alternativa, la firma del collegio sindacale).

Nel caso specifico e per quanto riguarda i sostituti d'imposta, qualora l'eventuale credito evidenziato nel Quadro SX del Mod. 770, risultasse d'importo superiore a euro 5.000 (e non più, dunque, 15.000 come in precedenza), il relativo utilizzo in compensazione orizzontale (Mod. F24) mediante i codici tributo 6781, 6782 o 6783 sarebbe necessariamente subordinato:

  • all'apposizione del visto di conformità nel Frontespizio della dichiarazione in oggetto ovvero
  • in alternativa, per le società di capitali soggette al controllo contabile ex art. 2049-bis c.c., alla sottoscrizione della dichiarazione da parte dell'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

È espressamente previsto che nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'Amministrazione finanziaria procederà al relativo recupero comprensivo di interessi e sanzioni.

NUOVE REGOLE DI PRESENTAZIONE F24 OGGETTO DI COMPENSAZIONI
articolo 3, comma 3

L'art. 3 dispone nuove e più stringenti regole per la presentazione del modello F24, oggetto di compensazioni, per i soggetti titolari di partita IVA.

In sostanza, per questi contribuenti viene introdotto un obbligo generalizzato per le compensazioni di:

  • IVA, imposte sui redditi e alle relative addizionali, Irap, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito e crediti di imposta da indicare nel quadro RU

di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

Tale obbligo sussiste per qualsiasi somma oggetto di compensazione e questo indipendentemente dal fatto che l'imposta che si sta compensando sia o meno oggetto di visto in dichiarazione. Per i titolari di partita Iva, quindi, non sarà più possibile, in nessun caso, compensare tramite home banking.

Quanto sopra ha effetto fin dall'entrata in vigore del DL (24 aprile 2017), anche se l'Agenzia delle Entrate, con recente risoluzione n. 57/E 2017 ha precisato che le attività di controllo in merito al nuovo adempimento saranno effettuate a partire dal 1 giugno 2017.

DURC
articolo 54

L'art. 54 contiene alcune precisazioni in materia di rilascio del DURC in caso di adesione alla procedura di rottamazione dei ruoli.
Più precisamente, fermi restando gli altri requisiti di regolarità di cui all'art. 3 del Decreto 30 gennaio 2015, viene precisato che:

  • in caso di definizione agevolata di debiti contributivi (c.d. "rottamazione delle cartelle esattoriali" di cui all'art. 6 del DL n. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/2016)
  • sarà possibile ottenere il DURC dal momento in cui viene presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle attraverso il modulo "DA1".

Con tale precisazione viene superato ciò che aveva affermato l'INPS con il Messaggio n. 824/2017. In tale occasione, infatti, l'Istituto previdenziale aveva chiarito che, per il rilascio del DURC positivo, non era sufficiente la sola presentazione dell'istanza ma era necessario provvedere almeno al pagamento della prima rata.

In aggiunta a quanto sopra viene precisato che in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o di una delle rate previste nel piano, i DURC rilasciati saranno annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione ha l'obbligo di comunicare agli Enti il pagamento delle rate.

PREMI DI PRODUTTIVITÀ
articolo 55

L'art. 55 dispone, con riferimento alle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, la riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva Ivs a carico del datore di lavoro su una quota di premio detassabile non superiore a 800 euro.
Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.
Per espressa previsione legislativa, La misura agevolativa sopra indicata opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (24 aprile 2017). Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni già vigenti alla medesima data (pertanto trova applicazione la contribuzione piena a carico azienda).

I Professionisti e Collaboratori dello scrivente Studio sono a disposizione per gli approfondimenti che risultassero necessari.

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StaffSpa AgenziaPerIlLavoro1 Inside

 

 


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