Lavoro, obblighi aziendali per personale estero distaccato in Italia

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Lavoro Contributi1MANTOVA, 1 giu. - Dal 26/12/2016 le aziende estere dell'Unione Europea che distaccano o inviano in trasferta i propri lavoratori presso imprese con sede in Italia anche appartenenti allo stesso gruppo dovranno:

• inviare al Ministero del Lavoro una nuova comunicazione preventiva entro le 24 ore del giorno precedente l'inizio del primo periodo di distacco o trasferta;

• la comunicazione deve essere effettuata tramite il nuovo modello "UNI Distacco UE" già reso disponibile dal Ministero del Lavoro sul sito istituzionale: www.lavoro.gov.it;

• con il fine di contrastare l'utilizzo elusivo dell'istituto del distacco transnazionale;

Questo nuovo adempimento nasce dall'attuazione della Direttiva Europea 2014/67/EU che è stata recepita dall'Italia con il Decreto Legislativo 136/2016 entrato in vigore il 22/7/2016. La norma comunitaria si pone l'obiettivo di tracciare i movimenti del personale distaccato/in trasferta, in modo da garantire che a tali lavoratori durante il distacco/trasferta si applichino le stesse condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco (Italia).

La violazione dell'obbligo comunicativo sarà punita con una sanzione amministrativa da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, fino ad un massimo di 150.000 euro.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 136/2016 (articolo 2 – comma 1 lettera d) il "lavoratore distaccato" è il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia. La richiamata normativa contempla quindi sia l'ipotesi del distacco da parte di un'azienda estera presso una propria filiale situata in Italia o presso una azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (c.d. distacco infragruppo) che l'ipotesi del distacco nell'ambito di un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di servizi, trasporto ecc.), stipulato con un committente (impresa o altro destinatario) avente sede legale o operativa nel territorio italiano. Pertanto, si ritiene che in questa definizione vi rientri sia il distacco vero e proprio che la trasferta.

In relazione alle aziende distaccanti comunitarie si precisa che il nuovo obbligo comunicativo non va a sostituire il Mod. A1 che continua ad avere vita propria. Pertanto, l'azienda estera dell'Unione Europea che distacca o invia in trasferta un lavoratore dovrà continuare ad inviare il formulario A1 al proprio ente di previdenza (come fatto fino ad oggi). Ricordiamo che il Mod. A1 concerne la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore distaccato e attesta l'obbligo dell'impresa distaccante di pagare i contributi esclusivamente nello stato membro originario e non anche in quello ospitante. Ciò in quanto dal punto di vista previdenziale si applica il principio di "personalità" che consente di mantenere il regime contributivo (previdenziale e assistenziale) del Paese di origine, mediante il rilascio dei Mod. A1 da parte del competente Istituto del medesimo Paese.

L'Ispettora Nazionale del Lavoro ha chiarito che il nuovo obbligo comunicativo da assolvere tramite modello UNI_DISTACCO_UE riguarda anche le aziende extra UE che distaccano o comandano in trasferta in Italia i propri lavoratori. Si precisa però che l'azienda extra UE che dispone un distacco intra-societario ai sensi del D. LGS. 253/2016 (distacco infragruppo di un dirigente, un lavoratore specializzato o un lavoratore in formazione) non è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva tramite Modello UNI_DISTACCO_UE. Il distacco intra-societario di cui al D. LGS. 253/2016 ha luogo quando un lavoratore straniero, occupato in un'azienda stabilita in un Paese terzo rispetto all'Unione Europea, viene distaccato presso un'entità ospitante presente in Italia.

La procedura per effettuare la nuova comunicazione è stata delineata dal Ministero del Lavoro con il Decreto 10/8/2016 pubblicato sulla GU 252 27/10/2016 che 2016 definisce gli standard operativi e le regole di trasmissione per effettuare la comunicazione.

Innanzitutto l'azienda estera deve registrarsi sul sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it e richiedere le credenziali di accesso.

Una volta ottenute le credenziali la ditta estera sarà abilitata ad entrare nella pagina dove potranno essere compilate le seguenti tipologie di comunicazione:

• Comunicazione preventiva – entro le 24 ore del giorno precedente l'inizio del primo periodo di distacco o trasferta;
• Comunicazione preventiva posticipata – in caso di certificato non funzionamento del sistema- da inviare entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del funzionamento del sistema;
• Annullamento sempre entro le 24 ore del giorno precedente l'inizio del distacco/trasferta;
• Variazione - ogni variazione successiva dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo

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Di seguito brevemente precisiamo i dati che l'azienda estera comunica al Ministero tramite il nuovo modello "UNI Distacco UE":

1. dati identificativi del prestatore di servizi/impresa estera distaccante (codice univoco dell'azienda attribuito dallo Stato di appartenenza al prestatore di servizi a fini fiscali, previdenziali o simili);
2. generalità dei lavoratori distaccati;
3. durata del distacco: data di inizio e data di fine;
4. sede del distacco: indirizzo o indirizzi del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
5. dati identificativi del soggetto distaccatario avente sede in italia;
6. specifica tipologia di servizi che giustificano il distacco: settore merceologico del soggetto distaccatario – classificazione ATECO 2007 secondo livello;
7. generalità e domicilio eletto del referente del distacco -ex art. 10, comma 3, lett. b), D.Lgs. 136/2016;
8. generalità del referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali -di cui al comma 4 del medesimo articolo 10.

Al fine di contenere al massimo gli adempimenti in capo alle aziende distaccanti, la comunicazione preventiva di distacco può essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche laddove la durata ed il luogo di lavoro siano diversi.

ULTERIORI ADEMPIMENTI

Vi sono altri due adempimenti a carico dell'azienda estera in caso di distacco o di trasferta di propri lavoratori presso imprese italiane:

1) Nomina referenti

L'impresa estera distaccante ha l'onere di nominare per tutto il periodo del distacco/trasferta 2 referenti:

• un referente elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di esibire, inviare e ricevere documenti (ad es. richieste di informazioni e di documentazione, notifica dei verbali di primo accesso e di accertamento delle violazioni) in nome e per conto dell'impresa estera distaccante, ivi compresa la formale notifica di atti alla società stessa da parte del personale di vigilanza. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considererà il luogo dove ha sede il destinatario della prestazione di servizi. Il legislatore ha ancorato la vigenza di questo obbligo per tutto il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione.
Con circolare 1/2017 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che l'individuazione del suddetto referente può essere un lavoratore dell'impresa estera distaccante, il soggetto distaccatario, un consulente del lavoro o altro professionista, ovvero un soggetto di fiducia del distaccante, purché elettivamente domiciliato in Italia.
Il fine di questo obbligo è chiaramente quello di agevolare l'interazione degli organi di vigilanza italiani con le aziende interessate da verifiche ispettive, nonché la notifica degli eventuali atti di contestazione in modo da garantire l'effettività dei controlli e delle sanzioni.
Va precisato che il soggetto destinatario degli eventuali provvedimenti sanzionatori resta comunque il solo prestatore dei servizi e mai il referente.

• una persona, anche coincidente con quella di cui sopra, che agisca in qualità di rappresentante legale, al fine di mettere in contatto le parti sociali interessate con il prestatore di servizi per una eventuale negoziazione collettiva. Tale persona di contatto non ha l'obbligo di essere presente nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa in distacco, ma deve rendersi disponibile in caso di richiesta motivata.

In caso di violazione degli obblighi di nomina dei referenti di cui sopra viene prevista in capo al distaccante una sanzione amministrativa che va da 2000 a 6000 euro.

2) Conservazione dei documenti

L'impresa estera distaccante è obbligata a conservare per tutto il periodo del distacco/trasferta e per i successivi 2 anni dalla sua cessazione i seguenti documenti

• il contratto di lavoro
• i prospetti paga
• i prospetti che indicano inizio, fine e durata dell'orario giornaliero svolto
• documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni
• la comunicazione/registrazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro
• certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile (Modello A1)
• l'azienda estera dovrà predisporre questa documentazione anche in lingua italiana.

In caso di mancata conservazione della documentazione elencata la distaccante sarà punita con una sanzione amministrativa da 500 a 3000 euro per ogni lavoratore interessato, fino ad un massimo di 150.000 euro.

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Quanto analizato con la presente nota rappresenta l'attuazione in Italia di una norma ed adempimenti derivanti da una direttiva comunitaria che, a seconda del Paese di destinazione, potrebbero essere a carico anche di aziende italiane che distaccano/inviano in trasferta personale presso altri Stati membri della comunità europea che avessero recepito nel proprio ordinamento la direttiva CE.
Si invita perciò a valutare sempre tale aspetto in caso di distacco/invio in trasferta in Stati membri della CE.

I Professionisti e Collaboratori dello scrivente Studio sono a disposizione per i chiarimenti che si rendessero necessari.

 

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