Lavoro, dettagli sull'incentivo occupazione giovani
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- Creato 25 Maggio 2017
- Pubblicato 25 Maggio 2017
MANTOVA, 25 mag. - È stato pubblicato sul sito dell'ANPAL (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) il Decreto n. 394 del 2/12/2016, con il quale il Ministero del lavoro istituisce un incentivo per le assunzioni di giovani di età compresa tra 16 e 29 anni.
In attesa delle indicazioni operative Inps che consentiranno di presentare la domanda telematica e, concretamente, di fruire dell'incentivo, con la presente si fornisce una prima analisi del provvedimento.
Destinatari dell'incentivo
Possono beneficiare dell'incentivo i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono giovani con i seguenti requisiti:
• Età compresa tra i 16 e i 29 anni (se minorenni, con assolvimento dell'obbligo scolastico);
• Registrati al "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani";
• Che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione;
• Risultino disoccupati ai sensi dell'art. 19 del d.lgs 150/2015.
Tipologie contrattuali incentivate
L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
Le tipologie contrattuali che danno diritto all'incentivo sono:
• Contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione);
• Contratto di apprendistato professionalizzante;
• Contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) la cui durata inizialmente prevista sia pari o superiore a 6 mesi.
L'incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione part-time.
L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico e in caso di lavoro accessorio.
Misura dell'incentivo
In caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e contratto di apprendistato professionalizzante l'incentivo consiste nell'esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ad eccezione dei contributi Inail) nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto.
In caso di assunzione a tempo determinato, la cui durata sia pari o superiore a 6 mesi, l'agevolazione consiste nell'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ad eccezione dei contributi Inail) nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto.
In caso di assunzione part-time il massimale è proporzionalmente ridotto.
I primi commenti in dottrina al Decreto in oggetto, sono concordi nell'individuare una durata massima di 12 mesi dell'incentivo, seppur in mancanza di un'esplicita indicazione nell'ambito del testo normativo. All'Inps è demandata la gestione completa dell'incentivo, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 200 milioni di euro. L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.
Appare evidente come sia necessario attendere la circolare Inps, per i chiarimenti sugli aspetti non precisati nell'ambito del decreto e su tutti i riflessi operativi in genere.
Fruizione dell'incentivo nei limiti del de minimis
L'incentivo spetta a condizione che sia rispettato il limite del de minimis. Ovvero l'azienda non dovrà aver ricevuto sovvenzioni per importi superiori a 200.000 euro nell'arco triennale rappresentato da 3 esercizi finanziari.
Fruizione dell'incentivo oltre i limiti del de minimis
Oltre il limite del de minimis l'incentivo può essere fruito alle seguenti condizioni:
• Per i giovani tra i 16 e i 24 anni, qualora l'assunzione determini un incremento occupazionale netto secondo quanto previsto dal regolamento UE n. 651/2014. Ossia deve determinare un aumento netto del numero di dipendenti, calcolati in ULA (unità di lavoro-anno), dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento;
• Per i giovani tra i 25 e i 29 anni, oltre all'incremento occupazionale netto sarà necessario che ricorra una delle seguenti condizioni:
1. Il giovane sia privo privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
2. il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
3. il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
4. il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartenga al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).
Procedimento di ammissione all'incentivo
I datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare.
L'INPS determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto; verifica, mediante procedure telematiche, la registrazione del lavoratore assunto al programma Garanzia Giovani e, accertata la disponibilità residua delle risorse, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.
Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'INPS, il datore di lavoro –per accedere all'incentivo– deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.
A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.
Autorizzazione dell'incentivo
Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.
Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell'istanza preliminare, l'INPS autorizza il beneficio secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.
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