Imposte, i limiti delle compensazioni tributarie
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- Creato 20 Maggio 2017
- Pubblicato 20 Maggio 2017
MANTOVA, 20 mag. - Si riepilogano nella presente le principali casistiche relative alla presenza di limitazioni alle compensazioni tributarie.
Presenza di ruoli scaduti
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 31 del DL 78/2010, dal 1/1/2011 in presenza di cartelle di pagamento, relative a imposte erariali di importo superiore complessivamente ad Euro 1.500, per le quali sia scaduto il termine di pagamento, non è possibile effettuare compensazioni sul modello F24 (c.d. compensazione orizzontale) di crediti di natura erariale, se preventivamente non si provvede al pagamento del debito scaduto, anche attraverso l'utilizzo del credito. L'inosservanza del divieto comporta l'applicazione della sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.
Si precisa inoltre che, nelle ipotesi di procedure concorsuali, la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non si ritiene sia causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura stessa.
Compensazioni di crediti tributari superiori a euro 15.000
Si ricorda che la Legge di stabilità 2014 ha previsto, con decorrenza dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, che le compensazioni orizzontali sul modello F24 dei crediti relativi a:
• imposte sui redditi (IRPEF, IRES e IRAP) e alle relative addizionali;
• ritenute alla fonte;
• imposte sostitutive delle imposte sui redditi, d'importo superiore a € 15.000,00 annui, sono vincolate all'apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali tali crediti emergono o in alternativa alla sottoscrizione delle dichiarazioni stesse da parte dell'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.
Limite di compensazione per anno solare
Infine, si ricorda che l'attuale versione dell'art. 34, comma 1, della legge 388/2000, ha previsto che il totale delle compensazioni in F24 (cd. compensazioni orizzontali) non può superare euro 700.000 per ciascun anno solare.
Abolizione delle compensazioni interne
Il D.lgs 175/2014 ha previsto, a decorrere dal 1° Gennaio 2015, l'obbligo di compensazione mediante esposizione sul Mod. F24 (cd. compensazione esterna) dei crediti 730 e delle eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive. Pertanto, a partire dall'anno 2015 non è più possibile procedere alla compensazione interna di tali importi (crediti da 730 e eccedenze di versamento).
SCHEMA SINTETICO LIMITI PER COMPENSAZIONI IN F24
Tipologia credito | Limiti | Verifiche da eseguire prima di effettuare compensazioni in F24 |
Per la generalità dei crediti | Il totale delle compensazioni in F24 non può superare € 700.000 per ciascun anno solare | Verificare le precedenti compensazioni per non superare il "plafond" di € 700.000 annui |
Crediti tributari (iva-irpef-ires-irap) |
Eccedenti € 15.000 annui | Verifica della presenza del "visto di conformità " nel modello di dichiarazione da cui è scaturito il credito |
Crediti tributari (iva-irpef-ires-irap) |
Eccedenti € 1.500 | Non presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti per importi superiori a € 1.500 |
Crediti IVA annuali | Eccedenti € 5.000 | E' necessario avere presentato la relativa dichiarazione annuale |
Crediti IVA trimestrali | Senza limiti | E' necessario avere presentato la relativa dichiarazione trimestrale |
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