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Lavoro all'estero, retribuzioni convenzionali 2017

Lavoro Estero1MANTOVA, 13 mag. - Ãˆ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017 il Decreto interministeriale 22 dicembre 2016, contenente le retribuzioni convenzionali che costituiscono la base di calcolo per l'anno 2017:

• dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie;
• delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, derivanti dall'attività lavorativa prestata all'estero da lavoratori italiani;

BASE di CALCOLO AI FINI CONTRIBUTIVI
Le retribuzioni convenzionali costituiscono la base di calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti in Paesi extra UE con i quali l'Italia non ha siglato un accordo di sicurezza sociale o con i quali ha siglato accordi parziali. In quest'ultima ipotesi, le retribuzioni convenzionali devono essere utilizzate per il calcolo dei soli contributi relativi alle forme assicurative non coperte dall'accordo.

BASE di CALCOLO AI FINI FISCALI
Le retribuzioni convenzionali costituiscono, inoltre, la base di calcolo delle imposte sul reddito di lavoro dipendente derivante da lavoro prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da parte di dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Va precisato che, ai fini del calcolo delle imposte sul reddito, la normativa sulle retribuzioni convenzionali:

• si rivolge ai lavoratori che, pur svolgendo l'attività all'estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia;
• non trova applicazione qualora il contribuente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda, per il reddito di lavoro dipendente, la tassazione esclusivamente nel Paese estero.

Requisito necessario per l'applicazione di tale normativa è la stipula di uno specifico contratto che preveda l'esecuzione esclusiva all'estero della prestazione e la collocazione del dipendente in uno speciale "ruolo estero".

Per quanto concerne il computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all'estero, si fa presente che il periodo da considerare non necessariamente deve risultare continuativo: è sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all'estero per un minimo di 183 giorni nell'arco di dodici mesi. Non si fa riferimento al periodo d'imposta, ma alla permanenza del lavoratore all'estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari.
Per l'effettivo conteggio dei giorni rilevano anche: il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali, gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.

INDIVIDUAZIONE DELLE RETRIBUZIONI di RIFERIMENTO

Operai - Impiegati industria - autotrasporto - spedizioni – Quadri- Dirigenti

Per gli operai e gli impiegati dei settori industria e autotrasporto e spedizioni merci, per i quadri e i dirigenti esistono fasce di retribuzione nazionale a ciascuna delle quali corrisponde una retribuzione convenzionale. In tali ipotesi, quindi, occorre innanzitutto collocare il lavoratore, in base allo stipendio percepito, in corrispondenza della propria fascia di retribuzione nazionale e, conseguentemente, applicare l'imponibile convenzionale corrispondente.

Precisiamo che:

•Per individuare la fascia di retribuzione convenzionale occorre fare riferimento alla Retribuzione Lorda Annua con esclusione dell'indennità estero;
•L'importo così calcolato deve essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore e della qualifica corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi e fiscali;
•
Nel caso di passaggi di qualifica in corso di distacco deve essere attribuita la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto con pari decorrenza;

Si segnala che i valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Se nel corso dell'anno 2017 maturano compensi variabili, non inclusi inizialmente nel calcolo della retribuzione annua lorda, sarà necessario rideterminare l'importo della stessa comprensivo delle predette voci e ridividere il valore così ottenuto per 12 mensilità ai fini dell'individuazione della fascia corretta di retribuzione convenzionale.

L'INPS all'inizio di ogni anno con una circolare specifica chiarisce che se, per effetto di tale ricalcolo, si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell'anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, è necessario anche procedere ad una operazione di conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell'anno in corso.

Operai - Impiegati in genere (ad eccezione del settore industria - autotrasporto - spedizioni)

Per gli operai e gli impiegati in genere (ad eccezione di quelli appartenenti al settore industria e autotrasporto e spedizione merci), la retribuzione convenzionale applicabile, corrisponde al valore forfettario correlato alla relativa qualifica di settore.

Ad esempio, nel settore industria edile:

• il lavoratore con qualifica di operaio deve essere collocato tra gli operai e, conseguentemente, deve essere applicata la corrispondente retribuzione convenzionale;

 

Tutto il materiale pubblicato è sempre consultabile in questa apposita sezione dedicata. Grazie dell'attenzione e buona lettura.

StaffSpa AgenziaPerIlLavoro1 Inside

 



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