Contributi, l'abrogazione del trattamento di mobilitĂ
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- Creato 18 Aprile 2017
- Pubblicato 18 Aprile 2017
MANTOVA, 18 apr. - L'art. 2, co. 71, della legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2017, l'abrogazione del trattamento di mobilità erogato in caso di disoccupazione involontaria.
La medesima legge 92/2012 ha inoltre abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017:
• la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità ;
• le disposizioni che prevedono incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità .
L'INPS con proprio messaggio n. 99 dell'11/1/2017 ha commentato i riflessi delle abrogazioni disposte dalla L.92/2012 sulle aliquote contributive e sugli incentivi ai datori di lavoro.
Di seguito riportiamo in dettaglio le indicazioni fornite dall'Istituto.
Cessazione dell'obbligo di versamento del contributo di mobilitĂ .
L'abrogazione suddetta comporta, dal 1° gennaio 2017, la cessazione dell'obbligo di versamento delle seguenti forme contributive:
• contributo ordinario di mobilità , pari allo 0,30% (a carico datore di lavoro) della retribuzione imponibile (art. 16, c. 2, lett. a), legge n. 223/91);
• contributo d'ingresso alla mobilità (art. 5, c. 4, legge n. 223/91);
Tanto premesso, dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro già soggetti agli obblighi contributivi sopra richiamati, non saranno più tenuti al versamento della predetta contribuzione.
Recupero delle somme versate a titolo di anticipazione del contributo d'ingresso alla mobilitĂ .
Le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223/91 ed adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell'anticipazione che del contributo d'ingresso alla mobilitĂ .
Laddove, invece, i licenziamenti dei lavoratori intervengano a far tempo dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d'ingresso ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91, stante l'abrogazione di tale disposizione dal 1° gennaio 2017.
Il venir meno dell'obbligo di versamento del contributo d'ingresso, comporta per le imprese il diritto al recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo. Il recupero potrĂ essere eseguito mediante il conguaglio con i contributi dovuti all'Istituto, in analogia con quanto disposto dall'art. 4, co. 10 della citata legge n. 223/91.
In particolare, i datori di lavoro potranno procedere alle operazioni di conguaglio fin dalla prima denuncia UniEmens utile (competenza gennaio 2017), utilizzando il codice "G800", avente il significato di "Recupero ai sensi dell'art. 4, co. 10, legge n. 223/91".
Versamento del "ticket licenziamento" nei casi di licenziamento collettivo dal 1/1/2017
L'Inps evidenzia che sulla base di quanto previsto dall'art. 2 comma 33 della L. n. 92/2012, in relazione ai casi di licenziamento collettivo, dal 1° gennaio 2017 le aziende saranno tenute al versamento del contributo per l'interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, di cui all'articolo 2, c. 31 della legge 92/12 (c.d. ticket licenziamento).
A tale riguardo, si ricorda che nei casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in questione è moltiplicato per 3 volte (comma 35 art. 2 L. 92/2012).
Abrogazione degli incentivi per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilitĂ .
Gli incentivi disciplinati dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 223/1991, per l'assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilitĂ , troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell'incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data.
Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non potrĂ trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilitĂ .
Le procedure di elaborazione dei moduli telematici dell'Istituto sono state aggiornate sulla base delle previsioni normative in modo da inibire l'invio di istanze di riconoscimento del beneficio contributivo di cui agli articoli 8 e 25, comma 9, della legge 223/1991 con riferimento alle assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.
Tutto il materiale pubblicato è sempre consultabile in questa apposita sezione dedicata. Grazie dell'attenzione e buona lettura.
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