1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Venerdi, 29 Marzo 9:33:am

Seguici su:

FacebookTwitterYoutube

Economia, i dettagli della legge di bilancio 2017

Legge Bilancio2017MANTOVA, 4 apr. - Ãˆ stata pubblicata sul S.O. n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019" (c.d. Legge di Bilancio 2017).

La legge, come di consueto, è in vigore dal 1° gennaio 2017.

Con la presente si propone una sintesi dei principali temi, contenuti nella disposizione, che si ritiene possano avere interesse per i datori di lavoro e per la gestione dell'amministrazione del personale.

PROROGA BLOCCO AUMENTI ADDIZIONALI 2017 – comma 42

L'art. 1, comma 42 della Legge di bilancio estende al 2017 la sospensione dell'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli 2015.

RICERCATORI E DOCENTI RESIDENTI ALL'ESTERO – comma 149

Come noto l'articolo 44, commi 1 e 3, DL n. 78/2010 prevede che non concorra a formare il reddito il 90% dell'imponibile fiscale dei compensi percepiti da docenti/ricercatori i quali:
• siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero,
• abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi e che al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del DL n. 78/2010) od entro i 7 anni solari successivi rientrino in Italia per svolgere la propria attività, acquisendo la residenza fiscale.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 149 della Legge di bilancio per il 2017 viene eliminata la condizione secondo la quale per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2017 (7 anni solari successivi al 31 maggio 2010).

Tali lavoratori potranno pertanto fruire dell'esenzione fiscale per l'anno in cui divengono fiscalmente residenti in Italia e per i 3 anni successivi. Si ricorda che, come in precedenza, il lavoratore dovrà mantenere la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo oggetto dell'esenzione.

INCENTIVI PER LAVORATORI IMPATRIATI – commi 150 e 151

Si ricorda che l'articolo 16 del D.Lgs n. 147/2015 (c.d. Decreto "internazionalizzazione") ha introdotto uno speciale regime fiscale (abbattimento della base imponibile ai fini fiscali nella misura del 30%) per i lavoratori impatriati che:
• abbiano residenza all'estero da almeno 5 anni,
• abbiano trasferito la residenza in Italia per rivestire ruoli direttivi o di elevata specializzazione.

Il suddetto regime fiscale trova applicazione, dall'anno 2016, per il periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi.

In particolare, l'articolo 16 del D.Lgs n. 147/2015 stabilisce che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare. Con la modifica dell'art. 16 ad opera della Legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 150 e 151) è previsto che il reddito prodotto dai predetti lavoratori concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% (in precedenza 70%).

Pertanto, l'abbattimento della base imponibile ai fini fiscali risulta incrementato dal 30% al 50%.

Inoltre, è previsto che anche il reddito di lavoro autonomo (in precedenza l'agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente) prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% al ricorrere di determinate condizioni.

Limite di esenzione

Il nuovo limite del 50% è applicabile:
• a decorrere dal 2017;
• per gli anni dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nel 2016 hanno trasferito la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, TUIR, e ai soggetti che nel 2016 hanno esercitato l'opzione prevista per i lavoratori rimpatriati di cui al comma 4 dell'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015.

Lavoratori beneficiari

Ai sensi dell'art. 16, comma 1 del D.Lgs n. 147/2015, il regime fiscale agevolato trova applicazione subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
• i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il trasferimento della residenza e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni;
• l'attività lavorativa deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
• l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta;
• i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

La Legge di bilancio 2017 prevede che per i lavoratori autonomi le condizioni richieste siano le seguenti:
• il soggetto non è stato residente in Italia nei 5 anni precedenti il trasferimento e si impegna a permanere in Italia per almeno 2 anni;
• l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Con DM 26 maggio 2016 è stato previsto che l'abbattimento della base imponibile ai fini fiscali nella misura del 30% si applichi anche ai cittadini dell'Unione Europea:
• in possesso di un titolo di laurea che abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più;
• che abbiano svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

La Legge di bilancio 2017 prevede che la suddetta agevolazione, a decorrere dal 2017, sia applicabile anche ai cittadini di Stati extraUE "con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni ... ovvero un accordo sullo scambio di informazioni ..." i quali:
• siano possesso di un titolo di laurea e che abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi,
oppure
• che abbiano svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SU REDDITI ESTERI – commi da 152 a 159

L'articolo 1, commi da 152 a 159 della Legge di bilancio 2017 prevede l'aggiunta del nuovo art. 24 bis, TUIR con il quale è disposto che le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva (forfetaria) sui redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state residenti in Italia per un periodo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti quello di validità dell'opzione. L'opzione è revocabile e cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità della stessa.

L'imposta sostitutiva:
• è dovuta nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta ed è ridotta a euro 25.000 nel caso in cui la stessa sia estesa a uno o più familiari di cui all'art. 433, c.c;
• non è applicabile ai redditi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate) realizzati nei primi 5 anni di validità dell'opzione;
• è versata in un'unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

I soggetti che esercitano l'opzione in esame:
• non sono tenuti all'obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW del mod. UNICO);
• sono esenti dall'IVIE e IVAFE.

Gli effetti dell'opzione di cui al nuovo art. 24-bis del TUIR non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 44 del DL n. 78/2010 (agevolazione per il rientro dei cervelli) e dall'art. 16 del D.Lgs n. 147/2015 (agevolazione per i lavoratori impatriati).


Ultimi Articoli

29 Mar, 2024

Donata all’ospedale di Borgo Mantovano una frigoemoteca a controllo remoto

BORGO MANTOVANO, 29 mar. - È stata donata all'ospedale di Borgo…
29 Mar, 2024

Calcio, il Padova batte la Pergolettese: il Mantova dovrà vincere sabato per festeggiare la promozione in B

MANTOVA, 29 mar. - Il Mantova dovrà vincere sabato pomeriggio al…
29 Mar, 2024

Genitori e una diagnosi di tumore: i consigli su come dirlo ai bambini

ROMA, 29 mar. - "Ho un tumore": dopo lo scioccante annuncio di…
29 Mar, 2024

Previsioni Meteo, Italia divisa due nel weekend di Pasqua

ROMA, 29 mar. - Durante le festività di Pasqua l'Italia sarà…
28 Mar, 2024

'Un paese ci vuole. Zavattini, Luzzara e il Po': all'Ariston il film documentario mantovano

MANTOVA, 28 mar. - Mercoledì 3 aprile, alle ore 21, presso la…

CineCity Mantova

Partner

OficinaOCM2 Dedicated
IlNotturno1 Dedicated

Sport media

Calcio Mantova1911 1
Basket Sting1

Questo sito utilizza cookie di terze parti (leggere la pagina informativa per approfondimento). Continuando con la navigazione si accetta il loro uso. Per informazioni dettagliate sulla normativa dei cookies, leggi la nostra privacy policy.

Accetto i cookies per questo sito.

EU Cookie Directive Module Information